Il Co.co.Pro (contratto di collaborazione a progetto), conosciuto semplicemente come contratto a progetto, é una tipologia contrattuale molto diffusa, a metà strada tra un contratto autonomo e di tipo dipendente. Proprio per questo il contratto a progetto rientra nella categoria di lavori di tipo parasubordinato o assimilato ai lavori di natura dipendente. Ma come funziona un contratto a progetto, quali sono le sue caratteristiche principali?

Essendo una via di mezzo tra prestazione di tipo autonomo e lavoro dipendente, ha alcune caratteristiche del primo e alcune del secondo: per esempio, la collaborazione viene svolta autonomamente senza vincolo di subordinazione ma in coordinamento con il committente; inoltre é previsto il versamento dei contributi INPS e altre tutele in comune con il contratto di lavoro dipendente. Vediamo nello specifico le caratteristiche salienti di questa tipologia di contratto.

Il contratto a progetto si distingue per le seguenti caratteristiche:

– il contratto deve prevedere l’esecuzione specifica di un progetto;
– il collaboratore deve lavorare in autonomia, senza vincolo di subordinazione ma può coordinarsi con il collaboratore;
– la durata che deve essere determinata. Il contratto a progetto é quindi a tempo determinato;
– il tempo impiegato per l’esecuzione del lavoro é irrilevante. Al lavoratore non devono quindi esser imposti orari di lavoro specifici.

Tutele: contributi, ferie, malattia, maternità

INPS: Il contratto a progetto prevede il pagamento dei contributi INPS. L’aliquota contributiva INPS da versare é pari al 27,72% e deve essere pagata:

– per 2/3 dall’azienda;
– per 1/3 dal lavoratore.

Del versamento se ne occuperà in tutto il datore di lavoro (sia dei suoi 2/3, sia del terzo a carico del lavoratore, prelevandolo direttamente dalla sua busta paga e versandolo all’INPS).

Ferie: nel contratto a progetto non sono previste ferie. Tuttavia, siccome il lavoro deve essere svolto in maniera autonoma e senza vincoli di orari e giornate lavorative, nulla vieta al collaboratore di prendere qualche giorno di riposo, purchè ovviamente questo non incida negativamente sul raggiungimento dell’obiettivo del progetto.

Malattia: lo stesso dicasi in caso di malattia. Se il lavoratore non sta bene, non é obbligato a chiedere permessi o a presentare ricevute mediche. Il datore di lavoro mantiene comunque la possibilità di recedere dal contratto se la sospensione del lavoro é superiore a 1/6 della durata del rapporto di lavoro.

I giorni di assenza non sono retribuiti, tuttavia, occorre precisare che, una volta raggiunto l’obiettivo del progetto, l’azienda dovrà pagare l’intero compenso concordato, a prescindere dalle ore e dalle giornate lavorative prestate, poichè appunto il contratto è a progetto. È il progetto che conta e per cui si viene pagati e non per un numero specifico di ore o giornate lavorative.

Maternità: la lavoratrice a progetto ha il diritto di astenersi dal lavoro durante 5 mesi totali, prima e dopo il parto. In questi 5 mesi il contratto viene sospeso e la lavoratrice ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Nel contratto a progetto l’indennità di maternità é pari all’80% del compenso ricevuto nei 365 giorni precedenti all’inizio della gravidanza, purché la lavoratrice abbia versato contributi per almeno tre mesi l’anno prima. Le lavoratrici a progetto hanno poi diritto all’astensione facoltativa dal lavoro, ma non godono di congedi parentali e permessi per malattia del minore.