La multiproprietà consente all’avente diritto, non solo di usufruire dell’immobile di goderne nei limiti e nei periodi indicati, ma anche di privarsene, rinunziandovi, quando, per esempio, la conservazione, manutenzione o il godimento ne siano diventati troppo onerosi.

La rinuncia alla multiproprietà, ossia alla propria quota di proprietà di un immobile appartenente a più soggetti, è di grande attualità in questo momento: vediamo come uscirne e dei chiarimenti in merito all’atto di rinuncia.

Casa

Atto di rinuncia

La dottrina prevalente intende la multiproprietà come “comunione pro – indiviso”. L’atto di rinuncia può essere redatto da un notaio (atto pubblico, oppure dal proprietario, che lo farà poi autentificare dal notaio (scrittura privata autenticata).

Il notaio, a questo punto, si occuperà di trascrivere l’atto presso i registri immobiliari (art. 2643 n.5 del codice civile).

Ma cosa succede alla quota di proprietà a cui si ha rinunciato? Può essere ceduta a un altro soggetto, anche facente già parte della multiproprietà, oppure divisa in quote uguali tra gli altri comproprietari, che chiaramente hanno la possibilità di accettare o meno la cessione.

Tuttavia, queste sono regole generali e che possono essere valide in Italia ma, come sappiamo, le multiproprietà ci sono in tutto il mondo e quindi vengono gestite anche dalle autorità e dalle leggi locali, che possono essere diverse da quelle italiane e dalle quali non ci si può sottrarre.

La migliore cosa da fare quindi, per liberarsene, è cercare un acquirente, in modo da non dover cedere la propria quota a titolo gratuito, ma ricavarci almeno quanto si è speso e non avere alcun problema nel dover consegnare le quote agli altri comproprietari e aspettare che accettino.

In caso di cessione invece, è molto importante rivolgersi anche a professionisti locali che conoscano le leggi del posto, magari in collaborazione con il proprio professionista italiano.