Dipendenti fannulloni? E’ possibile licenziarli: lo scarso rendimento del lavoratore, é una vera e propria violazione del dovere di diligenza e che rientra tra i casi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Il licenziamento di un dipendente infatti, può avvenire in specifici casi:

1. per giusta causa (art. 2119 c.c.), quando il lavoratore assume un atteggiamento o compie un’azione talmente grave, da necessitare il licenziamento in tronco, senza preavviso.
2. Per giustificato motivo (Legge 92/2012). Per motivi che riguardano il soggetto (giustificato motivo soggettivo) e per motivi che riguardano l’oggetto, il lavoro (giustificato motivo oggettivo).

Licenziamento

Il giustificato motivo

Oggettivo: quando riguarda l’oggetto, ossia il lavoro dell’impresa. Per esubero dei dipendenti, per mancanza di lavoro, riorganizzazione aziendale, se non è possibile ricollocare il dipendente altrove, è possibile licenziarlo.

Soggettivo: quando riguarda il soggetto, ossia il lavoratore. Nel tempo, una lunga serie di norme e sentenze ha legittimato il licenziamento del dipendente “fannullone” e, sempre la più recente Cassazione, ha precisato che, per scarso rendimento debba intendersi una evidente violazione della diligenza del dipendente, dimostrata da una enorme sproporzione fra gli obbiettivi fissati dall’azienda e quelli raggiunti (si può chiamare in causa il confronto con altri colleghi).

L’onere della prova

E’ il datore di lavoro che deve provare la “mancata diligenza” del lavoratore e la grande sproporzione dei risultati raggiunti. Se infatti il lavoratore impugna il licenziamento e l’impresa non riesce a dimostrare quanto detto, sarà tenuta a risarcire il dipendente.

Come licenziare un dipendente fannullone

Occorre quindi redigere una lettera di licenziamento, nella quale specificare i motivi del licenziamento, in maniera precisa. La lettera va consegnata di persona o spedita tramite raccomandata A/R. Il rapporto di lavoro non si chiude subito, ma solo trascorso il tempo di preavviso previsto per quello specifico contratto.