Una badante o una colf può essere licenziata in questi casi:

– per giusta causa,
– per giustificato motivo.

La legge é uguale sia per colf italiane che straniere. Se quindi abbiamo una colf rumena, filippina, italiana o americana, può essere licenziata solo per i seguenti motivi, nei seguenti modi e rispettando la normativa vigente.

La “giusta causa”. Consiste in una condotta del lavoratore che non permette di proseguire il rapporto, neanche temporaneamente. In pratica il lavoratore in questo caso può essere licenziato all’istante, in tronco e senza alcun preavviso. La giusta causa ricorre solo in caso di gravi inadempienze del lavoratore (furto commesso, minacce, etc.).

Il “giustificato motivo”. Può essere soggettivo o oggettivo.
Per giustificato motivo soggettivo si intende una inadempienza degli obblighi contrattuali della badante, non tanto grave da portare al licenziamento all’istante (come nella giusta causa). Un esempio di licenziamento per giustificato motivo oggettivo é il mancato rendimento del lavoratore, la violazione di obblighi di diligenza, etc. Il datore di lavoro é quindi obbligato a dare il preavviso.

Per giustificato motivo oggettivo si intende invece la necessità del datore di lavoro di sopprimere il reparto dove lavora il soggetto, quando per esempio in caso di crisi economica, non riesce più a far fronte alle spese del reparto, che é diventato improduttivo.

infine, la Legge n. 108 del 1990, sancisce che il datore di lavoro può licenziare senza comunicare la decisione per iscritto e senza motivarla (riferimento art. 2118 c.c.) nei seguenti casi:

– lavoratori domestici;
– lavoratori assunti in periodo di prova;
– dirigenti;
– sportivi professionisti;
– apprendisti al termine del periodo di apprendistato;
– lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile.

In caso di licenziamento di un lavoratore domestico, occorre inoltre procedere con la comunicazione obbligatoria di cessazione da fare all’INPS.