Abbiamo deciso, per un motivo o per l’altro, che vogliamo presentare le nostre dimissioni al datore di lavoro. È previsto l’assegno di disoccupazione anche a chi si licenzia volontariamente? Oppure é prevista solo per chi viene licenziato? Come licenziarsi senza perdere la disoccupazione?

L’indennità o assegno di disoccupazione può essere richiesta dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato, con contratto di inserimento, ai lavoratori sospesi per mancanza di lavoro e a quelli che risolvono il rapporto di lavoro per giusta causa o per “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro”, anche nel caso in cui il licenziamento avvenga per risoluzione consensuale.

Come licenziarsi senza perdere la disoccupazione

La disoccupazione é quindi un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione. Per tutti i lavoratori infatti, una parte di contributi versati all’INPS, va direttamente nel fondo assicurazione contro la perdita del lavoro e di disoccupazione. Come sottolineato dall’INPS, la disoccupazione deve essere causata dall’interruzione del rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso, quindi non spetta al lavoratore che si dimette volontariamente.

Eccezione: la disoccupazione spetta comunque al lavoratore che si licenzia per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, variazioni peggiorative delle mansioni, per reati di natura penale, come violenza, molestie sessuali, ecc.). Negli altri casi quindi, al lavoratore che si licenzia non spetterà alcuna indennità di disoccupazione.

Ricordiamo che subito dopo il licenziamento, per avere diritto alla disoccupazione, il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego della propria zona di competenza, la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda di disoccupazione va fatta presso le sedi INPS di competenza per residenza entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per gli altri mesi seguenti (massimo 8 mesi, che diventano 12 in caso di età superiore a 50 anni).