L’indennità di frequenza, istituita dalla Legge n.289 del 11/10/1990, n. 289. è una prestazione economica che viene erogata a favore degli invalidi che non hanno ancora compito i 18 anni di età, con finalità di sostegno nell’inserimento scolastico e sociale di questi minori.
Come ottenerla e riscuoterla? Di seguito vediamo l’iter da seguire per fare domanda, l’importo spettante, i requisiti per averla e i limiti reddito previsti per averne diritto.
Requisiti: chi ha diritto
Hanno diritto all’indennità di frequenza, i minorenni che abbiano tutti questi requisiti:
- ipoacustici oppure con difficoltà nel compiere le attività della propria età; come vedremo più avanti, occorre un certificato medico che lo attesti;
- frequenza a scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), oppure a centri di formazione o ambulatoriali, sia pubblici che privati, purchè questi ultimi siano convenzionati.
- Stato di bisogno economico; occorre non superare un reddito annuo personale (e quindi non rientra nel calcolo il reddito familiare) di euro 4.800,38. L’importo è riferito al 2016, poichè varia ogni anno.
L’indennità è riconosciuta anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari stabilmente residenti in Italia. Per i primi serve l’iscrizione all’anagrafe del Comune. Per i secondi serve il permesso di soggiorno.
Fare domanda
Prima di tutto occorre recarsi dal proprio medico di famiglia e chiedere che venga rilasciato il certificato medico introduttivo, che servirà per compilare la domanda. La domanda va presentata:
- online: tramite il sito INPS. Occorre avere il codice PIN, che deve essere il PIN del ragazzo e non dei genitori;
- tramite patronati o associazioni per la tutela dei disabili.
Se la domanda viene accettata, l’indennità spetta a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovviamente purchè i corsi (a scuola, professionali, etc.) siano iniziati. L’indennità viene corrisposta è pari a 279,75 euro mensili, che vengono corrisposte per tutta la durata del corso.
Domanda non accettata: il ricorso
L’INPS accoglie la domanda e quindi può anche richiedere una ulteriore visita medica al minore, così come può rigettare la domanda. Per presentare ricorso verso un verbale di invalidità deve, prima di tutto, ancor prima di intentare la causa, procedere con un accertamento tecnico preventivo.
Il ricorrente deve quindi recarsi in tribunale e chiedere l’accertamento tecnico. In cosa consiste? Consiste in una preventiva verifica delle condizioni di salute del minore, effettuata da un consulente nominato dal tribunale. Il consulente scriverà una relazione: una copia va al ricorrente e una viene inviata all’INPS.
il Giudice, fissa un termine (che non supera i 30 giorni), entro cui ricorrente e INPS, dovranno comunicare, con atto scritto depositato in tribunale, se non sono d’accordo con il verbale del consulente. In assenza di questa comunicazione, l’accertamento effettuato dal consulente viene omologato e quindi è definitivo e inappellabile.
In mancanza di accordo, se quindi una delle parti contesta il verbale del consulente, la parte in disaccordo, entro 30 giorni deve depositare in tribunale una dichiarazione di dissenso, in cui si chiariscono i motivi del disaccordo. Da quel momento inizia la causa vera e propria, con le udienze e, alla fine, la sentenza inappellabile del giudice.
NB: l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento. Se quindi si percepisce già l’accompagnamento, non si ha diritto all’indennità di frequenza.