Il diritto di abitazione è sancito negli articoli 1022 e successivi del codice civile ed è costituito dalla possibilità di abitare in una casa di proprietà di un’altra persona. L’immobile non può essere adibito ad altri usi (quindi non può essere affittato), ma deve essere usato solo come abitazione propria e dei propri familiari.

Possono avere diritto di abitazione, per esempio, il coniuge superstite, oppure un coniuge in caso di separazione. Queste persone, hanno diritto di abitarvi, ma possono anche rinunciarvi in qualsiasi momento, ecco come.

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Decadenza e rinunzia

Il diritto di abitazione si può perdere in due casi:

  1. Per decadenza: quando cade automaticamente per morte del beneficiario oppure per scadenza del termine. E’ infatti possibile inserire una clausola temporale, che indichi un tempo determinato del diritto di abitazione).
  2. Per rinuncia. Il beneficiario, può sempre rinunciare al suo diritto e può farlo in due modi:
  • abbandonando l’immobile. In questo caso, basta stabilire la residenza altrove e, automaticamente, il trasferimento di residenza vale come rinuncia al diritto;
  • in alternativa, è possibile rinunciarvi per espressa rinuncia, ossia un documento da redarre con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come stabilito nell’articolo 1350 e nell’articolo 2643 del c.c.

L’atto pubblico è un documento che solitamente viene redatto da un notaio (per cui occorre pagare un onorario professionale); la scrittura privata autenticata è invece un documento redatto personalmente e la cui firma è stata sottoscritta alla presenza di un notaio (i costi professionali, in questo caso, sono inferiori rispetto all’atto pubblico, poichè il notaio non si occupa di redarre il documento).

Il notaio, entro 30 giorni dovrà trasmettere l’atto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Dopo la rinuncia, il proprietario dell’immobile, dovrà rimborsare all’ex titolare del diritto, i costi sostenuti per l’eventuale manutenzione e le migliorie apportate all’immobile e legati a noncuranza o disattenzione del proprietario.