Il TFR é una somma che il datore di lavoro conserva ogni anno in un apposito fondo e poi eroga al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al calcolo del TFR contribuiscono tutta una serie di voci della propria retribuzione: in questo articolo vedremo infatti quali sono le parti di retribuzione utile al calcolo del TFR e quali voci della busta paga, invece, sono escluse.

Partiamo subito con il codice civile che, nel comma 2 dell’art. 2120 precisa che, contribuiscono al calcolo del TFR tutte le somme corrisposte durante il rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Vediamo quali sono quindi, sulla base di questa norma, le voci che rientrano nel computo del TFR.

Calcolo TFR

Come si calcola la retribuzione utile al TFR

Dal suddetto articolo del codice civile, si evincono i due requisiti fondamentali dei redditi da considerare per il calcolo del TFR: il “requisito della dipendenza” ed il “requisito della non occasionalità”. La prima sottolinea il collegamento tra attività lavorativa e compenso. La seconda invece, necessita di un’analisi più complessa, ma che può comunque essere ricondotta a tutti quei compensi che vengono erogati al lavoratore costantemente, a cadenze relativamente regolari e che quindi non hanno carattere di unicità o di occasionalità.

Alla base di ciò, ecco un elenco delle voci della busta paga che rientrano nel calcolo:

– paga base, tredicesima e quattordicesima;
– straordinari non occasionali;
– in caso di lavori su turni la maggiore indennità per lavoro notturno;
– indennità di mensa, alloggio, trasporto (quindi anche le spese relative all’auto aziendale, come assicurazione, etc. come stabilito da una sentenza della Cassazione nel 2000);
– premi fedeltà;
– festività infrasettimanali retribuite; festività che cadono di domenica.

tutte queste voci, sommate, rappresentano la base (imponibile) per il calcolo del TFR. Supponiamo quindi che, la somma di tutte queste voci, dia 23.000 euro annui. Il TFR corrispondente di quell’anno sarà pari a 23.000 / 13,5 = 1.703. Questi 1.703 euro saranno inoltre aumentati di un’altra piccola percentuale, basata sull’inflazione ISTAT, per cui per quell’anno il TFR maturato sarà di circa 1.750 euro.

Voci della retribuzione che non rientrano nel computo per il TFR:

– rimborsi spese, indennità di trasferta, di viaggio;
– straordinari occasionali;
– altre indennità occasionali e non previste dal CCNL.