L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI ordinaria) e una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro, introdotta a partire dal 1 gennaio 2013 e che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione. La Mini ASpI invece, ha sostituito la disoccupazione a requisiti ridotti.
In quali casi si perde il diritto ad avere l’ASpI? Se il soggetto che percepisce l’indennità inizia un nuovo lavoro autonomo, che può essere per esempio a progetto o di tipo occasionale, può continuare a percepire l’ASpI? Vediamo di seguito cosa dice l’INPS in merito, i casi di compatibilità e cumulabilità tra ASpI e lavoro autonomo.
Compatibilità ASPI e lavoro autonomo
Come precisato dall’INPS, l’ASpI è compatibile e cumulabile con redditi da lavoro autonomo o collaborazioni purchè sia rispettata la seguente condizione: il soggetto, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o della collaborazione, deve comunicarne l’avvio all’INPS, comunicandone anche il reddito presunto.
Se il reddito presunto è minore del limite previsto per mantenere l’ASpI, potrà continuare a percepirla, ma sarà di importo inferiore. Precisamente, l’ASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto. Se dovessero esserci delle differenze tra reddito presunto e reddito effettivo, in sede di dichiarazione dei redditi si potrà fare l’opportuno conguaglio.
Cosa significa? Vediamolo con un esempio concreto.
Supponiamo che tu percepisca un assegno ASpI pari a 500 euro mensili e che inizi un nuovo lavoro autonomo, che stimi ti porterà un reddito di 100 euro al mese. Dovrai comunicare all’INPS che hai iniziato la nuova attività lavorativa e dovrai dire che, presumibilmente, guadagnerai 100 euro al mese.
L’INPS quindi provvederà a diminuire il tuo assegno ASpI dell’80% del tuo nuovo reddito (l’80% di 100 euro é 80 euro), quindi, ogni mese, riceverai 420 euro di ASpI e non 500. Se alla fine dell’anno, in realtà non hai guadagnato 100 euro al mese ma 200, in fase di dichiarazione dei redditi sarai a debito. Se invece guadagnerai 50 euro e non 100, otterrai un rimborso.
Compatibilità ASpI e lavoro occasionale accessorio (remunerato con i voucher)
Il titolare di indennità ASpI può intraprendere una collaborazione occasionale accessoria, senza perdere il diritto all’ASpI, purchè la collaborazione non dia redditi superiori a 3.000 euro annui (3000 euro da intendersi al netto dei contributi previdenziali).