Se lavori nel pubblico impiego, nello specifico nella scuola (che sia come docente oppure come personale ATA), hai diritto a uno specifico periodo di congedo parentale retribuito al 100% e non al 30% come avviene normalmente per gli altri lavoratori.

In questa guida completa ti spiego come funziona il congedo parentale nella scuola (conosciuto anche come “astensione facoltativa” o “maternità facoltativa”, fino a che età hai diritto al 100% della retribuzione e per quanto tempo. Infine quali sono i limiti reddituali previsti per avere diritto all’indennità, seppur pari al 30% e in quali casi.

Come funziona

Tutto il personale che lavora nella scuola, dunque docenti e personale ATA, ha diritto al congedo parentale, ossia i famosi sei mesi di astensione facoltativa, conosciuti anche come maternità facoltativa.

Generalmente è la mamma a prendere la maternità, prima quella obbligatoria di cinque mesi e poi quella facoltativa di altri sei mesi. Ma non tutti sanno che possono usufruire dell’astensione facoltativa anche i papà. Nello specifico, spettano:

  • Fino a sei mesi alla mamma;
  • Fino a sei mesi al papà, che possono diventare sette se il papà si astiene dal lavoro per almeno tre mesi;
  • Fino a 10 mesi al genitore single.

Madre e padre possono usufruirne entrambi, anche nello stesso periodo. Se però decidono di usufruirne nello stesso periodo, non hanno a disposizione sei mesi ognuno, ma fino a un massimo di 10 mesi in totale per entrambi. questo è quello che spetta in generale a tutti i lavoratori. Ma vediamo nello specifico cosa spetta a chi lavora nel settore della scuola.

Personale della scuola

Se sei un dipendente pubblico impiegato nella scuola, hai diritto al congedo parentale. Ne hai diritto se sei assunto a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato (supplente): in quest’ultimo caso i diritti sono tali entro la durata della nomina.

Nello specifico, ti spetta l’indennità per congedo parentale:

  • Entro i primi 6 anni di età del figlio => fino a sei mesi (per madre e/o. padre) retribuiti al 30% dello stipendio. I primi 30 giorni di congedo parentale ti spetta il 100% della retribuzione;
  • Dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni compiuti del figlio => fino a sei mesi (per madre e/o padre) retribuiti al 30% dello stipendio. Hai diritto a sei mesi solo se nei primi sei anni non ne hai usufruito oppure per la parte restante. Se quindi per esempio, nei primi sei anni hai usufruito di un congedo pari a quattro mesi, ti spettano altri due mesi. Se prima dei sei anni non ne avevi usufruito, allora per i primi 30 giorni hai diritto al 100% della retribuzione; se invece ne avevi già usufruito per almeno un mese, allora ti spetta direttamente il 30%. Nota importantissima: hai diritto al 30% della retribuzione solo se il tuo reddito personale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo della pensione minima, se è superiore, non ti spetta alcuna indennità (tranne come sempre i primi 30 giorni retribuiti al 100%, se non avevi mai usufruito del congedo prima);
  • Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni del figlio, senza alcuna retribuzione. Hai però diritto al 100% dello stipendio se nei primi 8 anni non ne avevi mai usufruito, oppure per la parte restante dei primi 30 giorni. Per esempio, se durante i primi 8 anni di età del figlio avevi usufruito di un congedo pari a 20 giorni soltanto, allora adesso ti spettano altri 10 giorni di congedo retribuiti al 100%.

Fino a che età

il congedo parentale ti spetta per sei mesi, fino ai 12 anni di età del figlio. Quindi questi sei mesi puoi “spalmarli” come meglio credi. Sappi però che, oltre gli 8 anni, il congedo parentale non è retribuito, ad eccezione dei primi 30 giorni, retribuiti sempre al 100%.

Per il personale della scuola (docenti e ATA), i primi 30 giorni di congedo parentale non sono al 30%, bensì al 100% dello stipendio. Questa percentuale però, ti spetta solo una volta. Facciamo alcuni esempi concreti, per meglio capire come funziona.

Esempi

Supponiamo che tu decida di usufruire di 2 mesi di congedo quando tuo figlio ha meno di 6 anni. Per il primo mese ti spetta un’indennità di congedo parentale pari al 100% della tua retribuzione, per il restante mese ti spetta un’indennità di congedo parentale pari al 30% della tua retribuzione.

Supponiamo che, quando tuo figlio ha 7 anni, tu decida di fare i restanti quattro mesi di congedo parentale che ti spetta: per tutti questi quattro mesi ti spetta un’indennità pari al 30% dello stipendio. Quindi il primo mese non ti spetta di nuovo il 100%, ma direttamente il 30%. L’indennità al 100% vale solo una volta, per il primo mese.

Hai diritto all’indennità pari al 100% sempre, per il primo mese in cui ne usufruisci. Quindi, se per esempio chiedi il congedo parentale quando tuo figlio ha 10 anni e non ne hai mai usufruito prima, hai diritto al 100% della retribuzione per i primi 30 giorni. Dopodiché non ti spetta più alcuna indennità, perché come abbiamo visto sopra, dagli 8 anni in poi di età del figlio, il congedo parentale non è più retribuito.