Maternità e paternità sono momenti importantissimi della vita di ogni individuo. E se non si finisce mai di essere genitori, c’è comunque un periodo particolare, che è quello dei primissimi anni di un bimbo, in cui la presenza genitoriale è molto importante. In questo frangente si colloca l’astensione facoltativa al lavoro.

In questa guida completa sul congedo parentale scuola ti spiego cos’è e come funziona, qual è la normativa di riferimento sei sei assunto a tempo determinato o indeterminato, qual è la retribuzione a cui hai diritto, come fare domanda, i termini di preavviso da rispettare e come calcolare i giorni.

Cos’è e come funziona

Il congedo parentale (conosciuto anche come astensione facoltativa) è un periodo di tempo in cui puoi astenerti dal lavoro per prestare cura e assistenza a tuo figlio. In caso di gravidanza infatti, hai diritto innanzitutto a 5 mesi di astensione obbligatoria, che puoi far partire dal settimo/ottavo/nono mese.

Dopodiché se lo ritieni opportuno, puoi scegliere di usufruire anche del congedo parentale: non è un obbligo ma una tua facoltà.

Quanti giorni

Il periodo di astensione facoltativa al lavoro è, complessivamente per entrambi i genitori, fino a un massimo di 10 mesi, che salgono a 11 mesi se il papà ne usufruisce per minimo 3 mesi (non importa se di questi 3 mesi ne usufruisce tutti insieme o in maniera frazionata).

Considerato il limite appena accennato (10-11 mesi), il congedo parentale spetta a:

  • Madre, fino a un massimo di 6 mesi;
  • Padre, fino a un massimo di 6 mesi, aumentabili a 7 ma solo se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi come detto sopra;
  • Genitore single (papà o mamma), fino a un massimo di 10 mesi.

Quindi, bisogna sempre rispettare il limite di 10 mesi: se la mamma prende sei mesi di congedo, allora i padre può prenderne 4; se la mamma ne prende 5 allora il papà può prendere altri 5, sempre rispettando il limite di 10 mesi, aumentabili a 11 come detto sopra.

Puoi usufruire del congedo parentale entro i 12 anni di età del bambino. Molte donne decidono di usufruirne subito dopo la maternità obbligatoria, per poter stare con il loro piccolo ancora per un po’, ma volendo possono usufruirne anche dopo, entro i 12 anni di età del figlio.

Retribuzione

Durante il congedo parentale hai diritto a una indennità pari a:

  • 30% della busta paga, se ne usufruisci entro i 6 anni del bambino;
  • 30% della busta paga, se ne usufruisci dai 6 agli 8 anni, ma soltanto se il tuo reddito personale è piuttosto basso, nello specifico inferiore a 2,5 volte la pensione minima;
  • 0% della busta paga, dagli 8 ai 12 anni.

100% primo mese per il CCNL comparto scuola

Essendo tu un dipendente della scuola, il CCNL comparto scuola ha previsto delle condizioni di vantaggio: il primo mese di congedo hai diritto al 100% della retribuzione e poi nei restanti mesi passi al 30%, come previsto dall’INPS.

Ulteriori diritti

Dopo aver usufruito del congedo parentale, se il bambino si ammala hai diritto a (art. 12, co. 5 del CCNL comparto scuola) a:

  • 30 giorni all’anno di astensione retribuita al 100% fino ai 3 anni di età del bimbo;
  • 5 giorni all’anno dai 3 agli 8 anni del bimbo, non retribuiti.

Durante questi periodi maturi ferie e anzianità di servizio. Se il bambino si ammala oltre i 30 giorni all’anno, hai comunque diritto ad assentarsi dal lavoro, ma non sei retribuito né maturi ferie, ma solo anzianità di servizio.

Normativa

Secondo la normativa nazionale (D.Lgs. n. 81/2015) entro i tempi e limiti del congedo spettante puoi chiedere al datore di lavoro la trasformazione dell’orario di lavoro da full time a part time.

Inoltre, come detto nel paragrafo precedente, il CCNL comparto scuola concede delle condizioni di vantaggio rispetto alla normativa nazionale: infatti, durante il congedo parentale hai diritto al 30% della busta paga ma, per il primo mese hai diritto al 100% della retribuzione, dopodiché passi al 30% come tutti.

Disabile ai sensi legge 104

Se tuo figlio è disabile grave riconosciuto dalla Legge 104, hai diritto a due anni di congedo (congedo straordinario biennale), con una retribuzione pari al 100% (cfr. art. 42 co. 5 D.Lgs. n. 151/2001; Corte Costituzionale, sentenza n. 203/2013,  Circ. Inps n. 32/2012, punto 3.3).

Tempo determinato

Se sei un docente a contratto a tempo determinato (dunque un supplente), hai diritto anche tu al congedo parentale. Così come per gli assunti a tempo indeterminato, anche a te spetta:

  • L’astensione obbligatoria di 5 mesi, retribuita al 100%;
  • L’astensione facoltativa (congedo parentale) di sei mesi (o fino a 10/11 mesi come spiegato nei paragrafi precedenti), retribuita al 100% per il primo mese purché tu ne fruisca entro i 12 anni di età del bimbo (art. 32 co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 151/2001; D.Lgs. 80/2015). I restanti 5 mesi sono retribuiti al 30% ma solo se ne usufruisci entro i 6 anni del bimbo.

Durante il congedo parentale, non sei obbligato a recuperare le ore lavorative. Quindi se per esempio ti assenti a un incontro scuola famiglia, non devi recuperare le ore.

Tempo indeterminato

Se sei assunto a tempo indeterminato, hai diritto a:

  • 5 mesi di astensione obbligatoria; dal settimo mese fino al terzo mese dopo i parto. La nuova normativa ti permette, se la tua gravidanza è fisiologica, di andare al lavoro persino fino al nono mese e di prendere i 5 mesi dopo. Durante questo periodo, il CCNL comparto scuola prevede un’indennità pari al 100% della tua retribuzione;
  • 6 mesi di congedo parentale, di cui i primi 30 giorni retribuiti al 100%, purchè tu ne usufruisca entro i 12 anni di età dl bambino. I restanti 5 mesi al 30% purché tu ne usufruisca entro i 6 anni di età del bambino.

Come spiegato nei paragrafi precedenti (paragrafo “Retribuzione”), puoi aver diritto al 30% anche dopo i sei anni di età del bambino, ma solo se ti trovi in particolari condizioni reddituali.

Domanda

Di seguito puoi scaricare il modulo di domanda doc o PDF per il congedo parentale, sia per i dipendenti a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Modello congedo parentale scuola doc

Scarica subito il modulo di richiesta del congedo parentale per i dipendenti pubblici della scuola, in formato Word.

Modello congedo parentale scuola PDF

Scarica subito il modulo di richiesta del congedo parentale per i dipendenti pubblici della scuola, in formato Pdf.

Preavviso

Quanti giorni prima avvisare la scuola? Se hai intenzione di prendere il congedo parentale, devi chiederlo con almeno 15 giorni di preavviso (art. 12, co. 7 del CCNL comparto scuola, Ministero del Lavoro, interpello 13/2016).

In caso di particolari e provate necessità per le quali risulta impossibile rispettare i 15 giorni di preavviso, tale termine si riduce a 48 ore: quindi devi avvisare la scuola con almeno 48 ore di preavviso (art. 12, co. 8 del CCNL comparto scuola).

Calcolo giorni

Si contano le domeniche nel congedo parentale? Per esempio, supponiamo che tu chieda il congedo parentale e finisce il venerdi. Il lunedi chiedi nuovamente congedo parentale (ricorda di chiederlo almeno 15 giorni prima): in questo caso sabato e domenica sono inclusi nei giorni di congedo.

Il periodo di natale non rientra nel conteggio del congedo. Come sancito dall’art. 32, co. 1, del D.Lgs. 151/2001 il congedo è il diritto di astenersi a una prestazione lavorativa dovuta. Siccome durante il periodo natalizio non è dovuta alcuna prestazione lavorativa, allora non può ritenersi conteggiato nel congedo.

Riduzione ferie

Il congedo parentale riduce le ferie? La risposta è no: come sottolineato dall’art. 13, co. 14 del CCNL scuola, le ferie non si riducono né per malattia né per assenze in parte retribuite.

Il congedo parentale è infatti un’assenza retribuita solo in parte (al 30%), quindi tale disposizione si applica non solo alla malattia o all’astensione obbligatoria, ma anche al congedo parentale.