Non è sempre facile superare la perdita della propria metà: durante lo sconforto iniziale e la solitudine, placata in parte dalla vicinanza di famigliari e parenti, è necessario trovare la lucidità necessaria per far fronte agli obblighi di legge e regolare la propria posizione fiscale nei confronti dello Stato italiano.

In questa guida completa sul coniuge superstite ti spiego chi è il superstite, cos’è e quando si applica il diritto di abitazione, come varia nel caso di casa avuta in usufrutto, qual è la quota spettante di successione, dunque qual è la quota spettante di pensione di reversibilità e come richiederla all’INPS.

Chi è: definizione

Il coniuge superstite è la persona (marito o moglie) con cui il defunto era legalmente sposato e che, per legge, assume dei diritti derivanti dal matrimonio. Il coniuge superstite, in generale ha diritto:

  • All’eredità, completa oppure parziale se ci sono altri eredi (per esempio i figli);
  • Alla pensione di reversibilità. A partire dal 1 gennaio 2012, con l’introduzione della cosiddetta legge “antibadanti”, il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità in misura intera, ma solo a una parte ridotta, se il matrimonio è stato contratto dopo i 70 anni (del defunto) e tra i coniugi ci sono molti anni di differenza (più di venti);
  • Ad abitare nella casa in cui si è formato il nucleo familiare, per tutta la sua vita. Il diritto di abitazione è valido anche per gli accessori e pertinenze della casa, quindi box, garage, orto… (art. 983 e art. 1026 c.c.).

Attenzione

Il diritto di abitazione a vita, vale solo per la prima casa, quella dove si sono sviluppati gli affetti familiari e sentimentali. Non vale per la seconda casa o altre proprietà.

Diritto di abitazione

Uno dei diritti più importanti del coniuge superstite è quello di abitare nella casa familiare e usare i mobili che vi sono disposti. Lo stabiliscono l’articolo 54, comma secondo del codice civile e la sentenza n. 4847/2013 della Cassazione Civile.

Il diritto opera automaticamente e non dipende dalla situazione economica del coniuge superstite (Corte di Appello di Cagliari, sentenza del 26 settembre 2005). Lo scopo della legge è quello di preservare quell’ambiente materiale ma anche affettivo, che si era creato durante il matrimonio e non privare il coniuge vivo del suo punto di riferimento abitativo.

Quando non ha diritto

Il coniuge superstite ha diritto di abitare nell’immobile solo se era di proprietà del defunto oppure in comproprietà (ossia di proprietà del defunto e del coniuge). Se la casa era di proprietà di altri oppure il defunto era comproprietario con altri, allora il superstite non acquisisce il diritto di abitazione.

L’articolo 54 infatti, sottolinea che il superstite ha diritto se l’immobile era “di proprietà del defunto o comune”. Una recente sentenza, la n. 19728/2016 del Tribunale di Roma, ha inoltre stabilito che il diritto di abitazione non si acquisisce neanche se il defunto aveva l’usufrutto sulla casa.

In giurisprudenza si è molto dibattuto sulla questione, se il diritto di abitazione spetti anche su un immobile del defunto in comproprietà con terzi: la dottrina ha optato per una interpretazione restrittiva della legge, per cui il diritto di abitazione spetta solo nei casi indicati nella seguente tabella:

Diritto di abitazione
SINO
Casa di proprietà del defuntoCasa di proprietà di terzi
Casa in comproprietà con il defunto
(ossia in comproprietà tra defunto e coniuge superstite)
Casa in comproprietà tra il defunto e terzi

Nei due casi in cui non sussiste il diritto di abitazione, ossia immobile proprietà di terzi o in comproprietà con terzi, c’è un solo modo per attribuire al coniuge superstite il diritto ad abitare in casa per tutta la durata della propria vita: un accordo.

Occorre stipulare un accordo tra i proprietari dell’immobile e i due coniugi, in cui si dichiara e si firma che, alla morte di X o Y, il superstite manterrà il diritto ad abitare nella casa. L’atto deve essere redatto di fronte al notaio.

Calcolo valore quota legittima

Nelle successioni ereditaria, nel calcolo della quota di legittima, non va conteggiato il diritto di abitazione (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 4847/2013). Alla luce di ciò, il calcolo della quota legittima deve seguire il seguente procedimento:

  1. Il valore del diritto di abitazione deve essere completamente eliminato dall’eredità, non deve essere considerato; i diritti di abitazione e uso, secondo la suddetta sentenza, non rappresentano quote ereditarie ma prelegati “ex lege”;
  2. Successivamente si può procedere alla divisione dell’eredità. Il coniuge superstite quindi ha diritto all’abitazione e all’uso, che rappresentano spettanze a parte rispetto alla quota ereditaria. Ottiene quindi la sua quota ereditaria (calcolata secondo la legge) + il diritto di abitazione e uso della casa coniugale.

Usufrutto

Se il tuo coniuge è defunto e non era proprietario dell’appartamento, ma solo usufruttuario, non spetta automaticamente il diritto di abitazione (sentenza n. 19728/2016 del Tribunale ordinario di Roma). Il diritto di abitazione, ti spetta solo in due casi:

  • Il tuo coniuge era proprietario dell’immobile;
  • Tu e il defunto eravate comproprietari.

Si tratta di una situazione più frequente di quanto si immagini: succede ad esempio che un genitore decida di mantenersi solo come usufruttuario e intestare la casa al figlio (o ai figli), per evitargli tutte le incombenze burocratiche della successione.

Alla morte dell’usufruttuario, il superstite potrà rimanere nella casa solo con il consenso dei proprietari. L’usufrutto infatti termina con la vita del titolare.

Il superstite, se gli eredi non sono d’accordo a farlo rimanere in casa, ha due alternative:

  • Abbandonare l’immobile;
  • Reclamare la contitolarità dell’usufrutto. Questo è possibile solo se i coniugi erano in comunione dei beni e la casa era stata acquisita in usufrutto dopo le nozze.

Come compilare la voltura accrescimento usufrutto

Se tu e il tuo coniuge eravate usufruttuari di un appartamento e tu passi da un usufrutto del 50% al 100%, devi darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in modo da aggiornare la situazione catastale. Questa procedura si chiama accrescimento di usufrutto, poichè appunto passi dal 50 al 100%.

La domanda va presentata in via telematica, tramite il programma “Voltura” che puoi scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Alla comunicazione devi allegare anche il certificato di morte (oppure una dichiarazione sostitutiva). Puoi fare tu stesso la comunicazione in qualità di “cittadino”, oppure rivolgerti a un consulente fiscale, un commercialista, un CAF. Da pagare ci sono diritti e bolli per un importo di circa 70 euro.

Successione

Se il tuo coniuge è deceduto e ti ha lasciato un’eredità, occorre aprire la “successione”. In questa fase, se ci sono uno o più immobili nell’asse ereditario, devi pagare:

  • L’imposta ipotecaria pari al 2% del valore della casa;
  • L’imposta catastale pari all’1% del valore della casa.

Se un immobile rappresenta per te la “prima casa” allora puoi chiedere le “agevolazioni prima casa” e quindi pagare le suddette imposte in misura fissa, pari a 200 euro ognuna e non il 2% e 1% del valore.

Attenzione

Se tu godi del beneficio prima casa e, oltre a te ci sono altri eredi, costoro non dovranno pagare le imposte al 2%-1%. Una volta che hai pagato tu le imposte, in misura fissa, gli altri non devono pagare più nulla, anche se per loro non rappresenta la prima casa e anche se non vi abiteranno.

Oltre alle imposte ipotecaria e catastale, devi pagare anche:

  • La tassa ipotecaria, pari a euro 35;
  • Il bollo, pari a euro 64;
  • Tributi speciali, pari a circa 20 euro.

Requisiti

Puoi godere delle agevolazioni prima casa solo se possiedi almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Sei residente nel Comune dove si trova l’immobile (quindi non è necessario che tu ci abiti in quella casa, basta che abiti nello stesso Comune)
  • Non hai la residenza in quel Comune, ma la porti entro 8 mesi dalla morte del tuo coniuge;
  • Svolgi attività lavorativa in quel Comune.

Pensione di reversibilità

Se il tuo coniuge era titolare di pensione INPS, hai diritto alla pensione di reversibilità, anche se eravate separati legalmente. Se eravate divorziati, hai diritto solo se ti spettava l’assegno divorzile. In caso di nuove nozze, perdi la reversibilità, ma ottieni un ultimo assegno al momento del matrimonio (pari a circa due anni di pensione) e poi basta, non otterrai più nulla.

A quanto ammonta

L’importo dell’assegno è calcolato in misura percentuale, a seconda che ci siano, oltre al coniuge superstite, uno o più figli. Maggiore è il numero dei figli a carico, maggiore è la percentuale di reversibilità spettante:

  • Senza figli a carico: quota spettante del 60%;
  • Un figlio a carico: quota spettante del 80%;
  • Due o più figli a carico: quota spettante 100%

La percentuale si calcola sul lordo della pensione originaria, non sul netto. Quindi:

Esempio

Superstite senza figli, il marito deceduto percepiva una pensione pari a 20.000 euro annui. La reversibilità ammonta a 12.000 euro lordi annui (il 60% di 20.000).

Esempio

Superstite con due figli a carico, il marito percepiva una pensione pari a 30.000 euro annui. La reversibilità ammonta a 24.000 euro lordi annui (l’80% di 30.000).

Devi presentare la domanda di reversibilità all’INPS, tramite canale web, call center INPS, oppure puoi rivolgerti al patronato della tua città.