L’imposta di bollo è un tributo dovuto sulle fatture dove, per legge, non si applica l’IVA. Ad esempio le fatture emesse da un medico, da uno psicologo, le fatture emesse da chi ha una partita IVA in regime forfettario: sono tutte fatture esenti IVA e sui quindi va apposto il bollo. L’elenco completo degli esenti IVA si trova nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

In questa guida completa sulla contabilizzazione imposta di bollo ti spiego quali sono le scritture contabili da fare per l’acquisto della marca da bollo e il successivo uso, le registrazioni contabili da effettuare per le fatture emesse, cosa fare in caso di fattura elettronica e infine le regole previste per le fatture emesse da forfettario.

Su fatture emesse

La legislazione fiscale italiana prevede il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo. Significa che, se un’operazione è esente da IVA, allora sulla fattura bisogna applicare l’imposta di bollo. Dunque se l’utente non deve pagare l’IVA, allo stato deve almeno versare l’imposta di bollo.

Ci sono varie operazioni esentate dall’IVA. Ad esempio le prestazioni mediche: quando un dottore emette la fattura non indica l’IVA. Il cliente quindi paga solo il costo della prestazione e il bollo.

Altro esempio: un soggetto che ha partita IVA in regime fortettario. I forfettari non pagano l’IVA, appartengono a un particolare regime fiscale che prevede per loro l’esonero da IVA e IRPEF. Dunque, per il principio di alternatività sopra menzionato, siccome non pagano l’IVA, sulle fatture devono indicare l’imposta di bollo.

L’imposta di bollo, in genere è pari a 2 euro e si applica solo se la fattura supera i 77,47 euro. Facciamo un esempio concreto.

Supponiamo che tu sia un libero professionista esente da IVA, per esempio un medico. Emetti a un cliente una fattura di 120 euro. Siccome sei esente IVA e la tua fattura supera i 77,47 euro, allora devi applicare l’imposta di bollo in fattura.

Se invece emetti per esempio una fattura di 50 euro, allora non devi applicare l’imposta di bollo. E’ vero che non paghi l’IVA, quindi per il principio di alternatività dovresti applicare l’imposta di bollo. Ma essendo la fattura inferiore a 77,47 euro, sei esentato anche dall’applicazione del bollo.

Scritture contabili

Supponiamo che oggi acquisti 50 marche da bollo di 2 euro. Spendi quindi in tutto 100 euro (50 x 2). Le registrazioni contabili da fare sono le seguenti:

1. Al momento dell’acquisto della marca da bollo, devi registrare:

Valori bollati a Cassa => 100 euro, se i 100 euro li paghi in contanti;

Valori bollati a Banca => 100 euro, se i 100 euro li paghi con addebito su conto corrente, con bancomat, ecc.

2. Al momento dell’utilizzo della marca da bollo, devi registrare:

Imposte di bollo a Valori bollati => 2 euro

Il conto Valori bollati devi inserirlo nell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le “disponibilità liquide”.

Il conto Imposte di bollo invece devi inserirlo nel Conto economico, tra gli “oneri diversi”.

Su fatture elettroniche

Se emetti fatture elettroniche, puoi inserire l’imposta di bollo virtuale, valorizzando l’apposito campo presente nel sistema di fatturazione da te utilizzato (che può essere quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure un altro di natura privata).

L’Agenzia delle Entrate poi, a scadenze prefissate, sulla base delle fatture transitate attraverso il Sdi (Sistema di Interscambio), ti comunica l’importo totale dovuto nella tua area riservata. A questo punto puoi scegliere tra due modalità di pagamento:

  1. Il modello F24 precompilato dall’Agenzia. Il modello lo trovi nella tua Area Riservate della sezione “Fatture e Corrispettivi” => “Pagamneto imposta di bollo”.
  2. Oppure l’addebito diretto sul c/c bancario o postale.

Scadenze

L’importo totale dovuto va pagato per trimestri:

  • e-Fatture emesse nel I trimestre (gen/feb/mar) devi versare l’importo entro il 31 maggio;
  • e-Fatture emesse nel II trimestre (apr/mag/giu) devi versare l’importo entro il 30 settembre;
  • e-Fatture emesse nel III trimestre (lug/ago/set) devi versare l’importo entro il 30 novembre;
  • e-Fatture emesse nel IV trimestre (ott/nov/dic) devi versare l’importo entro il 28/29 febbraio.

Su fattura emessa da forfettario

Se hai una partita IVA in regime forfettario, le fatture che emetti sono esenti IVA. Dunque, per il principio dell’alternatività spiegato nei passi precedenti, devi apporre la marca da bollo, quando la fattura supera i 77,47 euro.

Puoi assolvere il pagamento della marca da bollo tramite:

  1. Acquisto della comune marca da bollo presso il tabacchino;
  2. Sportello virtuale.

1. Acquisto della marca da bollo cartacea presso tabaccheria

Puoi assolvere l’imposta di bollo, comprando una comune marca presso le tabaccherie e in seguito apponendola sulla fattura. Se consegni fisicamente la fattura al cliente, ti consigliamo di applicare la marca sulla fattura che consegni al cliente e non sulla copia che trattieni tu. Se invece la invii via email, allora la marca da bollo rimane sulla tua copia.

Suggerimento

Nelle copie senza marca da bollo, è opportuno indicare l’ID della marca da bollo (lo trovi sul bollino stesso) e inserire la dicitura “bollo assolto sull’originale”.

Sanzioni

Se ometti la marca da bollo oppure la apponi in ritardo (ossia in data seguente a quella di emissione della fattura), rischi una sanzione che, per per ogni fattura irregolare va da 2 a 5 volte l’importo dell’imposta. Quindi se per esempio su 10 fatture non apponi la marca da bollo da 2 euro, rischi una sanzione che va da 40 a 100 euro.

2. Versamento della marca da bollo in modalità virtuale

Se emetti fatture elettroniche, puoi dimenticare i tabacchini: puoi pagare l’intero importo dovuto sulle fatture, direttamente online in un’unica soluzione grazie al sistema messo a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate.

Se scegli la fatturazione elettronica tramite il sistema gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ogni volta che compili la fattura devi spuntare la sezione “SI” del campo “Bollo virtuale”. Dopodiché ogni tre mesi, alle scadenze prefissate, il sistema emette il modello F24 per il pagamento oppure addebita l’importo sul tuo conto corrente (a seconda della modalità di pagamento da te scelta).

Scadenze per il pagamento:

  • Fatture elettroniche del I trimestre (gen/feb/mar), versamento da eseguire entro il 31 maggio;
  • Fatture elettroniche del II trimestre (apr/mag/giu), versamento da eseguire entro il 30 settembre;
  • Fatture elettroniche del III trimestre (lug/ago/set), versamento da eseguire entro il 30 novembre;
  • Fatture elettroniche del IV trimestre (ott/nov/dic), versamento da eseguire entro il 28/29 febbraio.