Non tutti i lavori sono per sempre. Ci sono delle categorie di attività in cui è necessario il lavoro di un dipendente solo in determinati giorni e solo per poche ore. Qualche esempio? Un negozio che ha bisogno di una commessa solo nel fine settimana e nelle ore serali oppure un hotel che ha bisogno di più camerieri durante il periodo estivo.

Per tutte queste situazioni quello che si stipula è il contratto a chiamata per lavoro intermittente. In questa guida ti spiego cos’è e come funziona, qual è la retribuzione, come vengono versati i contributi, quando è possibile lavorare a chiamata mentre si riceve la disoccupazione NASpI e come funziona il TFR. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è e come funziona

Il contratto a chiamata, detto anche “intermittente” o “job on call”, è una tipologia di contratto dipendente che può essere utilizzata per delle prestazioni di lavoro non predeterminabili. In questo modo il lavoratore può essere chiamato a prestare il suo servizio solo saltuariamente come week end, vacanze pasquali o natalizie e ferie estive.

Limiti di età

Il contratto a chiamata può essere stipulato solo con soggetti di età minore di 25 anni oppure maggiore di 45 anni, anche in pensione.

Limiti temporali

Come sancito nel Decreto Legislativo n.81/2015, ogni lavoratore può lavorare, con la stessa impresa, per un tempo massimo di 400 giorni in tre anni, fatta eccezione per i lavoratori operanti nel turismo, nei pubblici esercizi e nello spettacolo. Le indicazioni operative per il calcolo delle giornate sono fornite nella circolare MLPS n.35/2013.

Questi due limiti (di età e temporale) non sono applicati nei settori del turismo, degli esercizi pubblici e dello spettacolo. Puoi quindi lavorare a qualsiasi età e senza limiti di tempo nel caso sei un animatore turistico oppure un scenografo di spettacoli teatrali.

Tipi di contratto a chiamata

Si possono distinguere due tipologie di contratto a intermittenza:

  1. Con obbligo di risposta: il lavoratore é vincolato alla chiamata dell’impresa. In caso di chiamata quindi, è obbligato ad accettare il lavoro.
  2. Senza obbligo di risposta: il lavoratore scelto di non avere alcun vincolo. Se chiamato quindi, ha la facoltà di rifiutare il lavoro.

Inoltre, è possibile stipulare un contratto a chiamata:

  • A tempo determinato: quando il contratto ha una precisa scadenza.
  • A tempo indeterminato: quando il contratto non ha scadenza.

Retribuzione

L’articolo 17 del D. Lgs. 81/2015, sancisce che il lavoratore a chiamata ha diritto alla stessa retribuzione e quindi la stessa paga oraria prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori con la medesima mansione, chiaramente lo stipendio viene proporzionato alle giornate effettivamente lavorate.

Il contratto di lavoro a chiamata, essendo un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, prevede gli stessi diritti e doveri in capo agli altri lavoratori. Il dipendente quindi, in proporzione al lavoro prestato, matura le mensilità aggiuntive tra cui la tredicesima e la quattordicesima, permessi ROL, ferie, e TFR.

Se il lavoratore è stato assunto con obbligo di risposta, nella busta paga è prevista un’indennità di disponibilità, come compenso all’impegno del lavoratore a rispondere alla chiamata. L’importo di questa indennità è stabilito dai contratti collettivi e di solito é pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento.

Contributi

Al lavoratore dipendente con contratto a chiamata spetta lo stesso trattamento previdenziale e assistenziale di un pari livello assunto con classico contratto a tempo determinato o indeterminato. Sulla busta paga quindi, vengono calcolati anche i contributi e versati dal datore di lavoro all’INPS.

Come è facile immaginare, siccome il lavoratore intermittente non lavora continuamente, durante il periodo in cui non lavora non matura contributi, tranne sull’indennità di disponibilità. L’importo dei contributi maturati quindi, può essere esiguo al punto da assicurare una buona quota di pensione.

Proprio per ovviare a questo scenario problematico, la circolare Inps n. 33/2014 ha reso operativa anche per i lavoratori intermittenti la “contribuzione volontaria” (ovvero la possibilità di versare parte dei contributi). Essa può essere effettuata dai lavoratori che:

  • Nei periodi di lavoro hanno guadagnato una retribuzione inferiore a 10.418,20 euro annui.
  • Nei periodi di attesa (quindi di non lavoro) hanno ricevuto una indennità di disponibilità minore di 10.418,20 euro.

Il lavoratore può fare domanda di contribuzione volontaria all’INPS entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, attraverso i canali convenzionali, ossia:

  • Sito e PIN INPS (seguendo il percorso Servizi Online > Per tipologia di utente > Cittadino > Versamenti Volontari”);
  • Call center INPS al numero 803164;
  • Patronati e centri CAF.

L’INPS provvede a calcolare i contributi dovuti appena ricevuta la domanda e invia al richiedente un unico bollettino MAV per l’intera somma. Il pagamento deve essere necessariamente eseguito entro la fine del trimestre successivo a quello di ricezione del bollettino per essere valido.

Modello

Nel contratto a chiamata é richiesta la forma scritta ai fini di prova di sussistenza del rapporto, non per la sua validità in quanto il contratto è valido anche se stipulato verbalmente. Il contratto infatti, deve indicare specificatamente:

  • Durata del rapporto lavorativo (a tempo determinato o indeterminato);
  • Retribuzione e indennità di chiamata se prevista;
  • Obbligo o meno a rispondere alla chiamata;
  • Modalità di chiamata (per telefono, via email, ecc).

Scarica subito un fac simile del contratto a chiamata per scoprire meglio come funziona.

Disoccupazione

Il disoccupato che percepisce indennità di disoccupazione Naspi, può comunque svolgere lavoro a chiamata (sia a tempo determinato che indeterminato). I due redditi sono infatti compatibili, ma occorre fare alcune precisazioni e differenze nel caso di lavoro a chiamata con disponibilità e senza disponibilità.

Senza indennità di disponibilità

In questo caso l’indennità di disoccupazione NASpI è sospesa solo per i giorni di effettivo lavoro. La Naspi é cumulabile con il reddito da lavoro chiamata se il reddito derivante da quest’ultimo non supera 8.000 euro annui.

Con indennità di disponibilità

La circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015 ammette il cumulo della Naspi con il reddito da lavoro a chiamata ma solo se quest’ultimo non supera gli 8.000 euro annui, comprensivi della indennità di disponibilità.

In entrambi i casi il lavoratore dovrà comunicare all’INPS l’assunzione con contratto a chiamata entro un mese dalla firma, sottolineando anche il reddito annuo che prevede di ottenere dal lavoro. L’INPS effettuerà il calcolo e ridurrà l’indennità Naspi, gli eventuali conguagli saranno effettuati a fine anno.

TFR

Il contratto a chiamata prevede anche il TFR, essendo un lavoro dipendente a tutti gli effetti. Come per tutte le tipologie di lavoro, il TFR viene corrisposto al termine dell’attività lavorativa, quindi solamente in caso di:

  • Licenziamento;
  • Dimissioni;
  • Pensionamento.

Il TFR segue le stesse regole previste per i classici contratti e, ovviamente, l’importo spettante è proporzionato alle ore effettivamente lavorate durante tutto il tempo del rapporto lavorativo.

Licenziamento

Le modalità di licenziamento di un dipendente con contratto a chiamata sono le stesse previste per gli altri dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Il dipendente può quindi essere licenziato immediatamente per giusta causa, con preavviso senza giusta causa (per giustificato motivo oggettivo o soggettivo).

Inoltre, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata nel contratto a chiamata con obbligo di risposta, comporta la risoluzione immediata e inappellabile del contratto di lavoro. Rappresenta quindi una giusta causa di licenziamento in tronco.

Dimissioni

Le regole che disciplinano le dimissioni nel contratto a chiamata sono le stesse previste nel contratto a tempo determinato e indeterminato. Tuttavia ci sono delle differenze in base al tipo di contratto:

  • Tempo indeterminato: il lavoratore può licenziarsi in qualsiasi momento dando un tempo di preavviso previsto nel contratto. Non occorre preavviso in caso di dimissioni per giusta causa.
  • Tempo determinato: le parti non possono recedere, poiché la scadenza è già stabilita preventivamente dalle parti e non è derogabile. In caso di volontà comunque di dimettersi, il datore di lavoro può chiedere un risarcimento danni.

Malattia

Se il lavoratore non può rispondere alla chiamata per malattia o infortunio, deve informare tempestivamente il datore di lavoro, comunicandogli anche la durata dell’indisponibilità. Durante il periodo di indisponibilità non matura l’indennità per l’obbligo di risposta. In mancanza di questa comunicazione perde l’indennità per 15 giorni.

Ferie e permessi

Il contratto a chiamata, come i classici contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato e indeterminato), matura ferie e permessi, proporzionati alle giornate effettive di lavoro. Ferie e permessi possono essere utilizzati nei giorni di lavoro.

Assegni familiari

Gli assegni per nucleo familiare spettano al lavoratore a chiamata solo per il periodo di effettiva prestazione lavorativa, come precisato dalla circolare INPS n.41/2006. Anche in questo caso essi sono proporzionati in base al numero di giorni lavorativi prestati.

Proroga

Il contratto a chiamata a tempo indeterminato può essere prorogato soltanto una volta se il contratto precedente aveva una durata minore di tre anni e solo in presenza di ragioni oggettive che giustifichino la proroga.

Liquidazione

Anche il lavoratore a chiamata ha diritto alla liquidazione. Le regole per il calcolo sono le stesse previste per i lavoratori dipendenti. Ovviamente gli importi vengono proporzionati alle giornate di lavoro svolte. IL TFR viene corrisposto al lavoratore solamente in caso di dimissioni, licenziamento o pensionamento.

Mobilità

Come chiarito dal Ministero con l’interpello n.15/2015, se un sogetto è iscritto nella lista di mobilità e viene assunto con job on call (sia a tempo determinato che indeterminato) senza obbligo di risposta alla chiamata, mantiene l’iscrizione nella suddetta lista. Se invece viene assunto con obbligo di risposta viene revocata l’iscrizione.

Differenza con voucher

Il contratto a chiamata è un vero e proprio lavoro dipendente, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono (TFR, contributi INPS, ferie, permessi, tredicesima, etc.) e prevede una busta paga. Con il voucher viene invece remunerato il lavoro occasionale e accessorio che non prevede ferie, permessi, TFR, ma solo i contributi INPS e INAIL.