Introdotto in Italia dal pacchetto Treu, successivamente modificato dalla legge Biagi (Decr. Legisl. n. 276/2003) e nel 2012 dalla riforma Fornero (L. 92/2012), il contratto a progetto rappresenta la forma di collaborazione parasubordinata più diffusa in Italia. Il contratto a progetto, per essere legittimo, deve essere ricondotto a uno o più progetti specifici, gestiti dal lavoratore in maniera autonoma.

Il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento del lavoro, non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti nei CCNL; in assenza di contrattazione collettiva specifica per quello specifico lavoro, il compenso non deve essere inferiore alle retribuzioni minime dei contratti collettivi con competenze analoghe.

Quali sono invece gli obblighi previsti in merito al versamento dei contributi INPS, INAIL e delle tasse?


Tasse

Sul compenso del lavoratore viene applicata la tassazione vigente IRPEF, secondo lo scaglione e le aliquote di competenza, che per il 2013 sono:

Se quindi abbiamo un reddito pari a 14.000 euro, dovremo pagare il 23% di IRPEF. Se abbiamo un reddito pari a 19.000 euro dovremo pagare 3.450 di IRPEF + il 27% di 4.000 euro (19.000 – 15.000); e così via.

Contributi INPS

Il collaboratore a progetto deve essere iscritto alla gestione separata INPS. L’aliquota, per chi non ha altre forme pensionistiche rimane é pari al 27,72% (di cui 27% di aliquota base + 0,72% per altre tutele, come maternità, malattia, etc.). Chi invece é iscritto ad altre forme pensionistiche, paga un’aliquota INPS del 20% (prima della riforma questa aliquota era pari al 18%).

Di questo 27,72% o 18%:
• 2/3 sono a carico dall’azienda
• 1/3 é a carico del lavoratore.

Obblighi assicurativi INAIL

La circolare INAIL n.ro 13 del 19/02/2013 ha sottolineato l’obbligatorietà del versamento del contributo iNAIL anche per i lavoratori a progetto. Il premio assicurativo (calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta) per 1/3 é a carico del lavoratore e per 2/3 é a carico del committente.