Ai nuovi assunti a tempo indeterminato, assunti a partire dal 7 marzo 2015, si applica la nuova disciplina del contratto a tutele crescenti. Ma cosa cambia realmente con questo nuovo contratto introdotto con il Jobs Act del governo Renzi?
In realtà il nuovo contratto non differisce di molto rispetto al precedente: la differenza sostanziale sta nel caso intervenga un licenziamento. Diversamente da prima infatti, in alcuni casi non è più previsto il reintegro del dipendente sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Il nuovo contratto a tutele crescenti, esclude, per i licenziamenti economici la possibilità per il lavoratore di essere reinserito nel posto di lavoro, se il licenziamento risultasse illegittimo. L’ex lavoratore, in questo caso, avrà solo diritto a un indennizzo economico e non al reintegro del posto di lavoro. L’indennizzo economico, inoltre, sarà legato all’anzianità del lavoratore, ecco perchè si parla di contratto a tutele “crescenti”: da più tempo si è dipendenti dell’azienda, maggiore sarà il risarcimento economico.
L’articolo 18, invece, che rimane valido per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015, prevedeva il reintegro del lavoratore
La possibilità di reintegro rimane comunque, anche con il Jobs Act, in caso di licenziamento:
- per motivi discriminatori (quindi voluto per motivi di tipo religioso, politico, sessuale, etc.);
- per motivi disciplinari ma legati a fatti inesistenti (se per esempio un dipendente viene licenziato in quanto accusato di furto, ma in realtà non ha mai rubato nulla).
Ovviamente, per ottenere il reintegro al posto di lavoro (per i “vecchi” assunti, prima del 07/03/2015), oppure il risarcimento economico (per i nuovi assunti a partire dal 07/03/2015) occorrerà sempre rivolgersi al giudice e quindi intentare causa per dimostrare l’illegittimità del licenziamento. Dopodichè, sarà il giudice a prevedere il reintegro o il risarcimento, sulla base del contratto dell’ex dipendente.