L’emergenza Covid ha reso necessario per le scuole, la dotazione di maggiore personale che assicuri la corretta esecuzione delle procedure anti Covid. Dunque si è realizzato un boom di assunzioni a tempo determinato che prima d’ora si era visto poche volte.

In questa guida completa sul contratto COVID ATA ti spiego cos’è e come funziona, cosa prevede, a cosa hai diritto in caso di malattia, gravidanza, cosa prevede il contratto per le ferie e i permessi e infine quando e quanto vale il servizio reso come personale ATA ai fini del punteggio in graduatoria.

Come funziona

La pandemia da coronavirus ha letteralmente distrutto alcuni settori e messo in ginocchio molte imprese. Purtroppo la crisi che ne è conseguita ha rischiato di mettere in ginocchio moltissimi lavoratori.

Ci sono però alcuni settori che, da questa pandemia, ne hanno tratto vantaggio, se è possibile utilizzare tale termine. Uno di questi è il settore della scuola e soprattutto del personale ATA.

Nell’ultimo periodo infatti, le scuole hanno avuto di migliaia di personale in più, da impiegare per aumentare la sicurezza degli istituti, sorvegliare gli ambienti, provvedere alla sanificazione e assicurare le meticolose procedure anticovid.

E così, molti iscritti nelle graduatorie hanno ricevuto la loro prima chiamata: le scuole sono arrivate a chiamare persino coloro che avevano punteggio molto basso in graduatoria, proprio perché la richiesta di personale ATA è schizzata.

Cosa prevede

In questa guida vediamo cosa prevede il contatto COVID ATA, ossia i contratti a tempo determinato per assumere personale per far fronte alle nuove necessità generate dall’emergenza COVID.

Come sottolineato poc’anzi, si tratta di un contratto a tempo determinato, quindi non un’assunzione a ruolo, ma un’assunzione a scopo di supplenza oppure per assumere personale aggiuntivo, temporaneamente.

Malattia

Come sancito dall’art. 321 bis, lett. b del D.L. n. 34/2020, se lavori in una scuola con contratto COVID, anche tu hai diritto ad astenerti dal lavoro, in caso di malattia. E’ un diritto imprenscindibile.

Come stabilito dal suddetto articolo, hai diritto all’astensione fino a un massimo di 30 giorni annuali. Quindi, se durante l’anno scolastico, o comunque durante la durata del contratto, ti assenti per più di 30 giorni causa malattia, il contratto viene rescisso. In parole semplici perdi il posto di lavoro.

In caso di contratto COVID quindi, se ti ammali e ti assenti, hai diritto al mantenimento del posto di lavoro per 30 giorni. Oltre i 30 giorni, il contratto si chiude in automatico. Durante questi 30 giorni di malattia hai diritto a una retribuzione del 50%.

Il periodo maturato come servizio, vale come punteggio per la graduatoria. Quindi, se per esempio lavori tre mesi, poi vai in malattia per 31 giorni, quei 3 mesi ti valgono come anzianità di servizio per la graduatoria, non vengono annullati solo perché sei andato in malattia.

Ferie

Se hai maturato delle ferie con contratto ATA Covid, puoi fruirne in qualunque momento. Non puoi chiederne il pagamento.

Hai dunque tempo fino alla fine dell’anno scolastico per usufruire delle ferie. Se il tuo contratto non dura fino al termine dell’anno scolastico, puoi usufruire delle ferie entro l’ultimo giorno del contratto. Se non ne fruisci ne perdi il diritto e la scuola non può pagartele (vedi USR Lazio del 4 febbraio 2021).

Gravidanza

Se lavori in una scuola con contratto ATA Covid e sei in gravidanza, ti spettano tutti i diritti in merito alla maternità. Dunque, se la maternità subentra durante il contratto, hai diritto a:

  • Cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro;
  • Ulteriori sei mesi di astensione facoltativa.

Il contratto si sospende e vai in maternità. Al termine della tua maternità il contratto riprende.

Punteggio

Se lavori con contratto ATA Covid, maturi anzianità di servizio ed è valida ai fini del punteggio in graduatoria. Le graduatorie per personale ATA si dividono in:

  • Graduatoria prima fascia, dove puoi iscriverti se possiedi il titolo valido e hai maturato almeno 24 mesi di servizio.
  • Graduatoria terza fascia, dove puoi iscriverti se possiedi il titolo. Non occorre aver maturato esperienza lavorativa, ma se ne accumuli, vale come punteggio. Più alto è il tuo punteggio in graduatoria, maggiori possibilità hai che una scuola ti chiami per fare supplenze. Inoltre una volta che avrai maturato almeno 24 mesi di anzianità lavorativa in un ruolo, potrai accedere finalmente alla graduatoria di I fascia.

Per quanto riguarda il contratto ATA Covid, ai fini del punteggio vale come per tutte le tradizionali supplenze ATA, quindi per ogni mese di lavoro (e frazioni di mese di almeno 16 giorni) maturi 0,50 punti.

Il punteggio non matura subito nella graduatoria, ma al prossimo concorso potrai fare domanda di aggiornamento e quindi chiede la modifica del tuo punteggio.

Permessi

Al personale ATA COVID si applica la stessa normativa prevista per gli ATA assunti a tempo determinato. Dunque, se hai un contratto ATA Covid, hai diritto a 36 ore di permessi per ciascun anno scolastico.

Questi sono permessi retribuiti:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi;
  • Lutto del coniuge o convivente o persone facenti parte della famiglia anagrafica o parenti entro il II grado o affini entro il I grado: 3 giorni di permesso.

Durante i permessi retribuiti continui ad accumulare anzianità di servizio.

Questi invece sono permessi che non danno diritto a retribuzione:

  • Motivi personali o di famiglia: 6 giorni di permesso all’anno;
  • Concorsi o esami: 8 giorni di permesso.

Durante i permessi non retribuiti non accumuli anzianità di servizio. Dunque il permesso non retribuito interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio, che riprenderai ad accumulare appena tornerai al lavoro.

Fonte: artt. 16-19 CCNL 2006/2009.