Le spese condominiali sono delle spese che sostieni per la manutenzione dell’edificio condominiale. Si tratta di costi comuni a tutti coloro che vivono nell’immobile. Ogni anno, quando compili la dichiarazione dei redditi, ci sono delle spese che puoi detrarre e che quindi ti danno diritto a un rimborso dell’IRPEF pagata.

In questa guida completa sulla detrazione spese condominiali ti spiego quando puoi detrarle nel 730, in caso di spese ordinarie o straordinarie, quando ne hai diritto per la seconda casa, cosa succede in caso di affitto, in caso di vendita dell’immobile e infine in caso di eredità, per decesso del titolare della detrazione.

Nel 730

Le spese condominiali si dividono in:

  • Ordinarie, che comprendono tutti quei costi che il condominio sostiene di solito per mantenere l’edificio in buono stato e funzionale. Spese che in genere sono mensili, per esempio: spese di giardinaggio, spese di portineria, pulizia, bollette.
  • Straordinarie, che comprendono tutti quei costi sostenuti una tantum o comunque non tutti i mesi, per esempio la ristrutturazione delle facciate, il rifacimento del tetto, ecc.

Per quanto riguarda la detraibilità nel 730, c’è molta differenza tra spese condominiali ordinarie e straordinarie.

Ordinarie

Le spese condominiali ordinarie non sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Dunque, le spese quali bollette, costi di pulizia, giardinaggio, portineria, non puoi detrarle.

Non importa che tu sia inquilino o proprietario dell’appartamento: in ogni caso non è possibile portare in detrazione le spese condominiali ordinarie. Diverso è invece il discorso per le spese straordinarie.

Straordinarie

Le spese straordinarie, al contrario di quelle ordinarie, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Bisogna però fare attenzione alla percentuale: la detrazione non è pari al classico 19%, bensì a una percentuale stabilita periodicamente (di solito ogni anno).

Per esempio, in un determinato periodo potrebbe valere una detrazione pari al 50%, al 60%, al 90%. Inoltre, le spese detraibili non sono sempre le stesse, ma tutto dipende da leggi e decreti di quell’arco di tempo. Ad esempio, in genere sono detraibili le spese per il rifacimento del tetto, della facciata, per l’efficientamento energetico.

Affitto

Se sei in affitto, non hai diritto di detrarre le spese condominiali. Nè quelle ordinarie (la cui detrazione non spetta neanche al proprietario), né quelle straordinarie, visto che in genere le paga il proprietario. Puoi portare in detrazione solo il canone di affitto.

Esempio

Supponiamo che ogni mese paghi 600 euro di affitto, di cui 500 euro di canone e 100 di spese condominiali. Quindi ogni anno paghi 6.000 euro di canone e 1.200 euro di spese condominiali. Puoi portare in detrazione solo i 6.000 euro e non i restanti 1.200.

Cosa puoi detrarre

Con la dichiarazione dei redditi, puoi detrarre solo le spese di affitto per la casa principale, dunque dove tu e famiglia siete residenti. La detrazione però, non spetta sempre, ma solo se rientri in questi casi:

  • Inquilini a basso reddito. Ti spetta una detrazione pari a 300 euro, se il reddito non supera la soglia di 15.493,71 euro lordi annui; La detrazione sale a 150 euro, se il reddito supera la suddetta soglia ma non va oltre i 30.987,41 euro annui lordi. In caso di superamento di questo limite, non spettano detrazioni.
  • Contratto concordato (detto anche convenzionato). Se il tuo contratto è stipulato rispettando determinati appositi accordi definiti tra organizzazioni di proprietari e organizzazioni di inquilini, hai diritto a una detrazione pari a 495,80 euro, se il reddito complessivo non è maggiore di di 15.493,71 euro annui. La detrazione si riduce a 247,90 euro, se il reddito complessivo supera il suddetto reddito ma non va oltre i 30.987,41 euro.
  • Giovani in affitto. Se sei in affitto e hai 31 anni (non ancora compiuti) hai diritto a una detrazione di 991,60 euro e fino a 2.000 euro). I requisiti da possedere sono: reddito annuo lordo non maggiore di 15.493,71 euro e residenza stabilita nell’immobile. La detrazione spetta per quattro anni e anche per affitti di singole stanze, non necessariamente dell’intero appartamento.
  • Trasferimento per motivi di lavoro. Se trasferisci la residenza nel comune di lavoro o in paesi limitrofi, ti spetta una detrazione di 991,60 euro (se reddito non maggiore di 15.493,71 euro) oppure di 495,80 euro (se reddito non maggiore di 30.987,41 euro). Per ottenere la detrazione è necessario che il nuovo comune sia ad almeno 100 km dal tuo vecchio comune o comunque sia in una nuova regione. La detrazione spetta per tre anni.
  • Studenti fuori sede. Se lo studente si trasferisce in un comune diverso per studiare, spetta il 19% di detrazione, da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro. E’ indispensabile che il comune si trovi nella stessa città dell’università oppure limitrofe e che disti almeno 100 Km dal comune di residenza.

Anche in tutti questi casi, non spetta la detrazione sulle spese condominiali che paghi insieme al canone di affitto.

Seconda casa

Per quanto riguarda la seconda casa, non spetta alcuna detrazione sulle spese condominiali di tipo ordinario. Se quindi ogni mese, per esempio, paghi 100 euro di spese condominiali, non ti spetta alcuna detrazione (sia in caso di proprietà che di affitto).

Per quanto riguarda invece le spese straordinarie, tutto dipende dalla leggi attuali. In genere le percentuali variano a seconda che si tratti di interventi di ristrutturazione, oppure volti al risparmio energetico, oppure al rafforzamento antisismico.

Vendita immobile

In caso di vendita di immobile facente parte del condominio, se la vendita avviene durante i lavori in corso, la detrazione spettante passa al nuovo proprietario, ma solo per le rate rimanenti a suo carico.

Per esempio, supponiamo che il proprietario venda la casa durante lavori di rifacimento facciata. La detrazione restante spetta al nuovo proprietario, ma solo se ci sono ancora rate da pagare alla ditta che svolge i lavori. Se invece il vecchio proprietario ha già pagato tutti i lavori, allora a quest’ultimo rimangono tutte le detrazioni.

Eredi

In caso di decesso della persona che ha pagato le spese straordinarie condominiali (per esempio spese di ristrutturazione dell’edificio), la detrazione non fruita passa agli eredi, per i residui periodi di imposta, purché gli eredi abbiamo la detenzione del bene non solo durante l’anno di decesso, ma anche durante gli anni residui di detrazione.

In parole povere, se chi eredita, mette in affitto l’immobile o lo concede in comodato d’uso, non ha diritto alla detrazione per gli anni residui, in cui appunto permane l’affitto.