In un ordinamento giuridico, le norme non sono tutte allo stesso livello: ci sono norme più importanti, che prevalgono sulle altre. Ma anche le seconde sono importanti, soprattutto perché spesso sono strumenti utili in specifiche situazioni.

In questa guida ti spiego la differenza tra decreto legge, decreto legislativo e DPCM, quando la funzione legislativa (che è propria del Parlamento) passa al Governo, quali sono le condizioni in cui il Governo può emanare provvedimenti e infine quali sono i casi di necessità e urgenza.

La funzione del Parlamento

Governo e Parlamento sono i due organi centrali che fanno funzionare uno stato. Al Parlamento spetta il compito legislativo, ossia quello di creare le leggi, mentre al Governo spetta il compito esecutivo, ossia quello di far eseguire le leggi, emanare i decreti attuativi di una legge.

Esempio

Il Parlamento approva una nuova legge finanziaria, dopodiché il Governo (e i ministri coinvolti) si occupano di emanare il decreto attuativo, che mostra nel dettaglio come mettere in atto la nuova legge.

I ruoli di Parlamento e Governo sono dunque ben distinti, sebben collegati: al primo la Costituzione attribuisce il potere legislativo, al secondo il potere esecutivo.

Ci sono però dei casi particolari in cui non è il Parlamento ad approvare le leggi, ma il Governo. Ciò avviene solo in particolari circostante. Ecco quali sono i provvedimenti normativi che può emanare il governo:

  1. Decreto legge;
  2. Decreto legislativo;
  3. DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Vediamo cosa sono le differenze.

Decreto legge

L’articolo 77 della Costituzione concede al Governo la possibilità di emanare dei decreti legge, ma solo in caso di necessità e urgenza. Ciò significa che il Governo non può fare come gli pare, deve motivare il decreto da uno stato di bisogno, di forza maggiore.

Il decreto legge dunque, è un provvedimento del Governo dotato di forza di legge, ossia ha la medesima forza di una legge ordinaria e diventa vincolante per tutti i cittadini.

In caso di necessità e urgenza, il Governo non ha neanche l’obbligo di chiedere l’autorizzazione per emanare il decreto. Ciò non significa che il Parlamento non abbia alcun ruolo, anzi: il governo deve presentare il decreto legge alle Camere, il giorno stesso della pubblicazione.

Se entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, il Parlamento non converte il decreto legge in legge ordinaria, perde efficacia fin dalla sua nascita.

Ciò significa che il decreto legge non ha più effetti e non li ha nemmeno da quando è nato: l’inefficacia è retroattiva. Tuttavia, il Parlamento può emanare delle leggi che che regolino i rapporti giuridici nati sulla base del decreto non convertito.

Il fatto che il decreto non sia stato convertito e abbia perso efficacia retroattivamente infatti, non può cancellare i rapporti giuridici che ne sono derivati. E per non creare un buco legislativo, laddove necessario, il Parlamento vi provvede con apposite leggi.

Decreto legislativo

Il decreto legislativo è una norma diversa rispetto al decreto legge. Il secondo infatti, come abbiamo visto, il governo può emanarlo senza chiedere alcuna autorizzazione alle Camere, in caso di necessità e urgenza. Deve però presentarlo subito al Parlamento affinché lo converta in legge ordinaria, altrimenti non ha efficacia.

Il decreto legislativo invece, è sempre una norma emanata dal Governo. Stavolta però, l’iniziativa non è del Governo stesso, ma del Parlamento, che delega il governo affinché lo emani.

La delega contiene (art. 76 della Costituzione):

  • Contenuti;
  • Tempi di emanazione;
  • Limiti.

Il Parlamento usa questo strumento (ossia la delega al governo per il decreto legislativo) quando c’è da legiferare su questioni complicate e specifiche, da affrontare con una certa celerità e non con i tempi (di solito abbastanza lunghi) del Parlamento.

Quindi, non ci sono necessità e urgenza, ma comunque il bisogno di una certa celerità su un argomento importante e complesso. Tipico esempio di adozione del decreto legislativo è per l’emanazione di Testi Unici.

Casi di necessità e urgenza

Come abbiamo visto, le differenze tra decreto legge e decreto legislativo sono essenzialmente due:

  1. Da chi parte l’iniziativa: nel D.L. il Governo prende l’iniziativa e poi chiede l’approvazione del decreto al Governo. Nel D.Lgs. invece, è il Parlamento a delegare il governo a legiferare;
  2. I tempi: nel D.L. il Parlamento ha 60 giorni di tempo per approvarlo (o meno); nel D.Lgs. il Parlamento detta regole e tempi all’interno della legge delega al Governo.

Il Governo può emanare decreti legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Ora resta da capire quali sono questi casi di necessità e urgenza.

La Costituzione non lo chiarisce specificatamente, dunque l’adozione del decreto legge è discrezionale, ma collegata alla effettiva impossibilità di emanazione di una legge ordinaria in tempi urgenti.

DPCM

DPCM è l’acronimo di “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, e è un provvedimento normativo di secondo grado, inferiore alle leggi ordinarie, ai decreti legge e ai decreti legislativi.

“Inferiore” significa che per essere efficace necessita di una legge o un decreto che lo accompagni. In mancanza di una norma di primo grado (appunto legge ordinaria o decreti), è incostituzionale.

I DPCM sono emanati per affrontare questioni tecniche in ambio circoscritto e specifico: li adotta il Presidente del Consiglio, il premier. Il DPCM è quindi un atto unilaterale: per emanarlo non coinvolge il Governo né i ministri. Egli è responsabile del contenuto del provvedimento.