La legge italiana prevede, per i due coniugi che per vari motivi non vanno più d’accordo, delle possibilità di sospendere o di interrompere il vincolo matrimoniale sancito con le nozze.

Il matrimonio è un contratto a tutti gli effetti, ma è possibile sospenderlo o interromperlo con due istituti: la separazione e il divorzio. Vediamo di seguito che differenza c’è tra l’uno e l’altro.

La separazione può essere legale o di fatto.

Congedo matrimoniale

Separazione legale

Con la separazione legale i due coniugi si rivolgono al giudice per sospendere gli effetti del matrimonio. Si tratta di una situazione solo momentanea, in attesa del provvedimento di divorzio, che quindi sarà definitivo, oppure, si spera, di una riconciliazione.

La separazione legale, a sua volta si divide in consensuale o giudiziale. E’ consensuale quando i due coniugi si separano di comune accordo e sono in accordo anche sulle condizioni del divorzio. L’intervento del giudice, in questo caso, ha il solo scopo di omologare l’accordo tra le parti. Con la separazione giudiziale questo accordo manca: sarà il tribunale a pronunciare la sentenza di separazione e a determinarne anche le condizioni.

Separazione di fatto

La separazione di fatto è quella che consegue all’allontanamento di uno dei coniugi (quindi per volontà di una sola delle due parti), oppure per accordo da ambo le parti, ma senza l’intervento di un Giudice. E’ la pratica pià diffusa quando i due coniugi si allontanano per un periodo, ma sperando in una futura riconciliazione.

Il divorzio

Il divorzio in Italia é previsto dalla legge n. 898/1970 ed è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale ed é pronunciato su sentenza del giudice. Con il divorzio cessano in maniera definitiva gli effetti del matrimonio, sia sotto il profilo patrimoniale che personale.

I due ex coniugi, a seguito di divorzio, possono nuovamente sposarsi. Al contrario invece, con la separazione in atto, non ci ci si può risposare, sia che si tratti di separazione di fatto che legale.