In tempi di crisi, in cui trovare un lavoro è diventato sempre più difficile, la cosa migliore da fare è tenersi stretto il proprio impiego. Ci sono delle situazioni in cui, però, si è decisi a cambiare lavoro, per una serie di motivi che non andremo a elencare. Piuttosto, entreremo direttamente nel vivo dell’argomento: qual è la differenza tra licenziarsi e farsi licenziare? Molti lettori ci chiedono: “E’ meglio licenziarsi o farsi licenziare, quale conviene?”

In effetti, sebbene in queste situazioni si debba prendere con le dovute pinze la parola “convenienza”, ci sono delle differenze enormi tra licenziamento e dimissioni, specificatamente per quello che concerne la disoccupazione ASpI. Vediamo insieme quali sono queste differenze.

Licenziamento

Disoccupazione ASpI

Innanzitutto sappi che con le dimissioni non avrai diritto alla disoccupazione ASpI. La disoccupazione é infatti destinata a coloro che perdono il lavoro involontariamente. Con le dimissioni tu dimostri la volontà di perdere il lavoro.

C’è però un’eccezione: le dimissioni per giusta causa. In caso di dimissioni per giusta causa avrai lo stesso diritto alla disoccupazione ASpI (a questo link un’interessante guida su come dare le dimissioni per giusta causa). Se intendi dimetterti per giusta causa inoltre, è consigliabile chiedere il supporto e la consulenza di un patronato, anche per la richiesta della disoccupazione.

Con il licenziamento invece, avrai sempre diritto alla disoccupazione ASpI, anche se il licenziamento avviene a causa di un tuo comportamento. Lo sancisce il Ministero del Lavoro nell’interpello 29/2013, nel quale viene sottolineato che anche un lavoratore licenziato per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare.

Proprio così: il licenziamento per motivi disciplinari non rappresenta un caso di disoccupazione volontaria, in quanto non è mai automatico, ma sempre rimesso alla discrezione del datore di lavoro, come definito dalla sentenza della Cassazione n.4382 del 25 luglio 1984. Non ci sono quindi norme che neghino il diritto all’ASPI a un dipendente licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.