Quando un rapporto di lavoro si chiude, il dipendente (che sia pubblico o privato) ha diritto ad ottenere la liquidazione, ossia una somma di denaro spettante e accumulata per tutti gli anni di lavoro occupati presso l’azienda o l’ente statale. Ma come viene calcolata questa somma e qual é la differenza tra TFR e buonuscita?

C’è una distinzione da fare per i dipendenti statali e quelli privati: per i dipendenti pubblici che sono stati assunti prima o dopo il 31/12/2000, si parla infatti di indennità di fine servizio (TFS o buonuscita) oppure trattamento di fine rapporto (TFR). Vediamo di seguito le differenze sostanziali.

TFR

Indennità di fine servizio (TFS o buonuscita)

Ne hanno diritto i dipendenti statali (per esempio della scuola, della regione, del Comune, ai militari, etc.) assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.

La somma della buonuscita è pari all’80% dell’ultima retribuzione moltiplicato per il numero degli anni di servizio. Viene corrisposta tramite assegno bancario non trasferibile oppure su conto corrente.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Ne hanno diritto i dipendenti statali (per esempio della scuola, della regione, del Comune, militari, etc.) assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000.

Il TFR é pari alla somma di una quota della retribuzione annua per ogni singolo anno di servizio. Le quote vengono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% + il 75% di un indice dei prezzi ISTAT.

Al momento, gli impiegati del settore pubblico non possono ottenere un anticipo del TFR come avviene per il settore privato.

Modalità di pagamento: come riscuoterlo

La somma spettante (sia di buonuscita TFS che di TFR) è erogata:

  • in un unico importo annuale se la somma lorda non supera i 90.000 euro;
  • in due rate annuali se la somma supera i 90.000 euro ma è minore di 150.000 euro;
  • in tre rate annuali se la somma è uguale o superiore a 150.000 euro.