I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, indicano il sostituto di imposta, ossia il soggetto che è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio (generalmente è il datore di lavoro). Ci sono però dei casi in cui, il soggetto indicato dal contribuente, non può più effettuare il conguaglio, per esempio perché nel frattempo il rapporto di lavoro si è chiuso.

In questa guida completa sul diniego 730 ti spiego cos’è e cosa significa, i motivi per cui un’azienda può comunicare il diniego, la segnalazione da fare all’Agenzia delle Entrate, quando si fa, entro quali termini, infine cosa deve fare il dipendente cessato per mettersi in regola con il fisco.

Cos’è

Il diniego del 730 è il rifiuto, da parte del sostituto di imposta, di effettuare le operazioni di conguaglio. Spieghiamo meglio con termini semplici: quando un contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, da questa, emerge solitamente un credito (o un debito). Quindi il contribuente ha diritto a un rimborso.

In genere, il rimborso lo effettua il sostituto di imposta appunto (ossia il datore di lavoro), direttamente sulla busta paga del dipendente. Quindi il dipendente non deve fare altro: fare il 730 e attendere il rimborso sulla busta paga, nei mesi estivi. L’operazione di rimborso effettuata dal datore di lavoro, si chiama conguaglio.

Ci sono dei casi in cui il sostituto di imposta può rifiutarsi di fare il conguaglio, precisamente se (art. 19 del D.M. n. 164/99 e circolare AdE n. 14/E/2013):

  • Con quel contribuente non hanno mai avuto alcun rapporto di lavoro, quindi, se per esempio il contribuente ha segnalato quell’azienda come sostituto di imposta, ma ha commesso un errore;
  • Oppure il rapporto di lavoro è cessato prima della data stabilita per la presentazione del 730. Quindi generalmente, se il lavoro è cessato prima del 1° aprile.

Dipendente cessato

Come anticipato nel paragrafo precedente, se il rapporto di lavoro si è chiuso prima della data stabilita per la presentazione del 730 (quindi in genere prima del 1° aprile), il sostituto di imposto non è tenuto a fare le operazioni di conguaglio. Discorso diverso invece se il rapporto di lavoro si è chiuso dopo il 1° aprile, ma prima di eseguire effettivamente il conguaglio.

Cosa succede invece, se il rapporto di lavoro è cessato dopo il 1° aprile, ma prima di fare effettivamente il conguaglio

In questo caso, il datore di lavoro:

  • Se il conguaglio è a debito, deve comunicare immediatamente il debito al contribuente, in modo che quest’ultimo possa provvedere al pagamento in modo autonomo. Oppure se il contribuente è solo momentaneamente assente dal lavoro, per esempio per aspettativa (quindi senza retribuzione su cui effettuare il conguaglio) può chiedere l’addebito sugli stipendi futuri (pagando un interesse dello 0,40%) ma solo se il lavoro (e quindi i pagamenti) riprende entro l’anno. In caso di conguaglio a debito quindi, il datore di lavoro non effettua il conguaglio, ma se ne deve occupare direttamente il contribuente, a meno che decida l’addebito sulle prossime busta paga, al rientro al lavoro (se rientra entro l’anno di imposta).
  • Se il conguaglio è a credito, il datore di lavoro è invece tenuto a effettuare il rimborso. Il datore di lavoro quindi, accumula un credito con l’Agenzia delle Entrate (per aver pagato un rimborso a un contribuente con cui non ha più rapporti di lavoro). Potrà scontare questo credito, riducendo in misura corrispondente le imposte da versare sugli altri dipendenti. Per esempio, se il sostituto di imposta paga, come conguaglio a credito da 730, a un ex dipendente 1.000 euro, poi questi 1.000 euro li può decurtare dalle imposte che versa all’AdE per conto degli altri dipendenti.

Quando si fa la comunicazione

Il sostituto di imposta che riceve il risultato 730 di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare il conguaglio, deve, entro 5 giorni dalla ricezione di questi risultati, fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Provv. 14 aprile 2017 dell’AdE).

La comunicazione va fatta in modalità telematica. Quindi, il sostituto di imposta non deve più comunicare nulla al CAF o al professionista che ha fatto il 730, ma deve fare la comunicazione di diniego solo all’AdE, tramite i servizi telematici ad hoc.

Il servizio telematico per la comunicazione di diniego, è attivo a partire dai primi mesi di luglio fino a metà dicembre circa.

L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la comunicazione, si occupa essa stessa di informare il CAF che ha gestito il 730 (o consulente fiscale), che il sostituto di imposta ha rifiutato di occuparsi del conguaglio. A questo punto, il CAF (o il consulente fiscale), lo comunica al contribuente in modo che quest’ultimo possa attivarsi per l’invio della dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione integrativa, il contribuente può modificare i
dati del sostituto d’imposta (se l’errore era questo, ossia aveva sbagliato il sostituto di imposta), oppure indicare l’assenza del sostituto.

Attenzione

Il diniego non si può né annullare né modificare. Il sostituto di imposta quindi, se ha inviato per sbaglio un diniego, non può fare modifiche o annullarlo e non deve dunque procedere con il conguaglio. Sarà il contribuente a presentare comunque la dichiarazione integrativa e a indicare/confermare quel sostituto di imposta.