Per un adolescente, raggiungere la maggiore età rappresenta un traguardo ambito: finalmente si può andare a votare, si può prendere la patente, si può contare su una certa indipendenza. Ma ci sono cose che si possono fare anche a 14 anni.

In questa guida completa sui diritti che si acquisiscono a 14 anni, ti elenco ciò che la legge italiana riconosce a un ragazzo di quattordici anni, i suoi diritti, quello che può fare e anche le sue responsabilità: cosa succede e cosa rischia in caso di reato.

Cosa si può fare

Solo con la maggiore età, ossia con il compimento dei 18 anni si acquisisce la capacità di agire, ossia compiere atti giuridici con cui si acquisiscono diritti e doveri. Per fare un esempio semplice: solo un diciottenne può comprare una casa, oppure contrarre matrimonio.

La capacità è composta da:

  1. Capacità di intendere: ossia la capacità di capire le proprie azioni, metterle in atto con responsabilità, comprenderne le conseguenze;
  2. Capacità di volere: ossia la capacità analizzare una situazione ed effettuare una scelta in piena consapevolezza;
  3. Età: ossia il compimento dei 18 anni.

Dopo questa premessa si può pensare che un minorenne abbia pochi diritti ai sensi della legge italiana. Non è così. Anzi: già nel lontano 1989 veniva stipulata a New York la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge n. 176/91.

Gli adolescenti sono sotto la guida e il controllo legale dei loro genitori o, in assenza, del tutore. Tra i diritti dei minorenni (e quindi dei quattordicenni) rientrano:

  1. Diritto alla genitorialità, ossia ad avere dei genitori che possano curarlo, accudirlo e che permettano al piccolo di essere qualificato come figlio di due persone. In questo modo il nostro legislatore ha voluto esprimersi a favore della bi-genitorialità, ossia la possibilità che entrambi i genitori (anche se separati o divorziati) possano occuparsi dei figli, fare scelte attinenti alla sua formazione, istruzione ed educazione (Legge n. 54/2006). Ciò non significa che il minore non abbia alcuna voce in capitolo, anzi: i genitori devono effettuare le scelte educative in funzione delle capacità, attitudini e aspirazioni del minore (art. 147 c.c.).
  2. Diritto di compiere atti della vita quotidiana, ossia tutte quelle azioni necessarie soddisfare le esigenze di vita, quindi per esempio l’acquisto di quaderni, di un giocattolo, ecc. Il limite all’acquisto di beni è dato dagli effetti pregiudizievoli per il minore. Tutti gli atti che non sono semplici atti, ma hanno carattere patrimoniale, sono annullabili (art. 1425 c.c.). Ad esempio: se un minore acquista un motociclo, tale acquisto è annullabile, il venditore dovrà restituire il denaro e riprendersi il veicolo.
  3. Diritto di riconoscere il figlio naturale. Il minorenne che ha un figlio, può riconoscerlo dopo il compimento dei 14 anni, ma dietro autorizzazione del giudice (art. 250 c.c.). A partire dai 16 anni invece, può riconoscere il figlio anche senza autorizzazione del giudice.
  4. Diritto di ascolto. In tutte le cause e le situazioni che lo riguardano e che avvengono in tribunale, il giudice ascolta il minorenne che ha compiuto almeno 12 anni. Può ascoltarlo anche se ha un’età inferiore, se le sue capacità di discernimento lo consentono (artt. 315-bis e 336-bis c.c.).
  5. Diritto di espressione. Il minore ha diritto di esprimere la sua opinione, in base alla sua età e maturità acquisita (art. 24 CDFUE).
  6. Diritto di ascolto in caso di adozione. Il minore (purché abbia almeno compiuto 12 anni) deve essere ascoltato. Solo dopo l’ascolto si potrà decidere se approvare o meno l’adozione.
  7. Diritto di lavorare, ma solo in particolari ambiti. Il quattordicenne può lavorare, ma solo in particolari ambiti, ad esempio in ambito sportivo, culturale, dello spettacolo, della pubblicità e purché il lavoro venga svolto alla presenza di un genitore o un tutore. Si pensi ad esempio a ragazzini che lavorano nel mondo della pubblicità, della moda, che fanno gli attori, oppure a ragazzini che praticano sport a livello agonistico. Occorre l’autorizzazione del genitore e la sua presenza al momento del lavoro. Il contratto di lavoro si conclude con il consenso del ragazzo e del genitore.
  8. Diritto di aprire un corrente: i minorenni che hanno compiuto almeno 14 anni possono aprire un conto corrente, purché il genitore presti consenso.

Reati

Prima dei 14 anni, per la legge italiana un ragazzo è del tutto incapace di intendere e di volere, ossia incapace di mettere in atto un gesto consapevole e volontario. Per questa ragione, se un ragazzino minore di 14 anni compie un reato (quindi un illecito di natura penale), non è imputabile.

Non imputabile significa che il minorenne che commette reato non sarà sottoposto a un procedimento penale, non avrà alcuna pena. Questo perché per la legge italiana, il minore di 14 anni non è capace di comprendere la gravità del fatto compiuto né tantomeno il significato della pena (art. 97 c.p.).

Se però il giudice lo ritiene socialmente pericoloso gli applicherà delle misure di sicurezza, ossia dei provvedimenti finalizzati a impedire al ragazzo di commettere altri reati. Quindi per esempio può obbligarlo a stare a casa in determinati orari oppure vietargli di frequentare certi luoghi.

Minore che ha compiuto 14 anni

Con il compimento di 14 anni le cose cambiano totalmente. A 14 anni si diventa imputabili. Il quattordicenne quindi sarà sottoposto a procedimento penale e il giudice gli applicherà una pena, sebbene più smorzata rispetto a a quella per un maggiorenne. Il tribunale in grado di giudicare il ragazzo di 14 anni è il Tribunale dei minori.

Se il quattordicenne è affetto da infermità di mente o handicap, tali da limitare la capacità di intendere e volere, allora non è imputabile, quindi non si applica la pena.