Il documento di trasporto è un documento che attesta il contenuto del pacco trasportato ed è la prima cosa che chiedono le autorità in caso di controllo della merce. Esso contiene i dati del venditore, del compratore nonché tutti i dati identificativi della merce trasportata.

In questa guida completa sul documento di trasporto ti spiego cos’è e cosa deve contenere, come conservarlo, cosa dice la normativa in merito, ti fornisco un modello fac simile editabile da compilare, ti spiego l’importanza della firma ed infine cosa fare in caso di trasporto merci private.

Cos’è

Il documento di trasporto (DDT) che in passato veniva chiamato “bolla di accompagnamento” è un documento che attesta il viaggio della merce, la vendita e dunque il trasferimento dal cedente al compratore. Il trasporto di solito avviene tramite corriere, ma può occuparsene anche il venditore o lo stesso compratore, che personalmente possono occuparsi del ritiro della merce e dunque del trasporto al luogo previsto.

Chi è il vettore. Il vettore è colui che trasporta la merce ed è responsabile dell’arrivo della stessa a destinazione. È il soggetto che detiene il documento di trasporto e che si occupa di farlo firmare al destinatario nel momento in cui lo riceve. La firma del ddt attesta l’avvenuta consegna del pacco e il ddt firmato viene poi riportato al venditore affinché lo conservi.

Sfatiamo innanzitutto un pensiero comune: sono tanti anni ormai che non è più necessario che il ddt accompagni la merce: come sancito dalla Circolare Ministero Finanze n. 249 del 11 ottobre 1996, il ddt può essere trasmesso telematicamente, purché l’azienda lo emetta il giorno stesso della partenza della merce.

Inoltre il DDT non è obbligatorio per tutte le merci trasportate. L’obbligo vige solo in caso di:

  1. Emissione fattura differita;
  2. Spedizione di determinati beni (ad esempio sigarette o fiammiferi;
  3. Trasporti non traslativi (deposito, lavorazioni, ecc.).

In quest’ultimo caso infatti, supponiamo che una falegnameria riceva della merce da lavorare, in caso di controlli da parte delle autorità, deve poter dimostrare di aver ricevuto quella merce solo per lavorarla e non che si tratta di una vendita.

Questo è possibile grazie al ddt. In virtù di ciò, risulta sempre meglio verificare, caso per caso, l’opportunità di rilasciare il ddt anche in caso di operazioni esenti, per una più corretta gestione dell’attività.

Normativa

L’art. 1 co. 3 del D.P.R. n. 472/1996 non prevede particolari forme del ddt, grafici o dimensioni. Sancisce però gli specifici dati che deve indicare, ossia:

  1. Numero progressivo;
  2. Data di consegna o di spedizione. Se la data di compilazione è diversa da quella di consegna allora bisogna inserire entrambe;
  3. Dati di compratore e venditore;
  4. Dati del vettore;
  5. Natura, qualità e quantità dei beni;
  6. Eventuale causale non traslativa, per esempio “consegna in conto lavorazione, consegna solo per deposito, ecc.).

Valgono come ddt anche i seguenti documenti: notula di spedizione, documento di accompagnamento, polizza di carico (bill of landing), purché contengano gli elementi sopra esposti (C.M. 225/E/1996).

Modello

Il vettore che trasporta la merce porta con sé anche il documento di trasporto. Nel documento sono indicati tutti i dati del venditore, del compratore, della ditta che effettua i trasporti ed anche il valore della merce. Il documento andrà firmato anche dal destinatario, in triplice copia, al momento della consegna: una copia la conserva il cliente, una il vettore e una va consegnata al venditore.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD del DDT.

Firma

Al momento della consegna della merce, il vettore rilascia una copia del ddt al cliente. Questa copia è già stata firmata dal venditore e necessità quindi della firma del ricevente. Le copie sono tre: una rimane al cliente che ha appena ricevuto la merce, una rimane al vettore e una va al mittente.

Il venditore, grazie al documento firmato saprà che la spedizione è arrivata a destinazione. Il vettore quindi non può consegnare la merce se non c’è nessuno che in quel momento firmi.

Per privati

Non solo le aziende hanno bisogno di trasportare le merci, può succedere anche ai privati. Un banale esempio può essere quello di una famiglia che sta effettuando un trasloco e decide di portare in macchina un tavolo e delle sedie, da portare nella nuova abitazione. In questi casi non è obbligatorio avere con sé il documento di trasporto: si tratta infatti uno spostamento del tutto privato.

Se invece si tratta di una vendita tra privati, per esempio una persona di Roma ha venduto a una di Milano una scrivania, e si avvale di un corriere per la spedizione. In questo caso il corriere privato farà comunque firmare il documento di trasporto, sia al mittente che al destinatario.

Conservazione

Come stabilito dall’articolo 2220 del codice civile, sia il venditore che il compratore devono conservare il documento di trasporto per dieci anni. Ai fini dei controlli fiscali invece, il documento va conservato per tutto il tempo di accertamento previsto per quella operazione.

Esempio

Supponiamo che tu venda una scrivania. Il compratore ti versa l’IVA e tu la giri allo Stato. L’Agenzia delle Entrate supponiamo che abbia cinque anni di tempo per poter fare un accertamento dell’IVA da te pagate. In questo caso quindi, sei tenuto a conservare il ddt per almeno cinque anni.

Elettronico

Di seguito puoi scaricare il comunicato stampa del 6 marzo 2018 dell’Agenzia delle Dogane, contenente le indicazioni sull’emissione dell’ETD. A partire dal 1° gennaio 2018, in dogana in sostituzione della procedure aeree e marittime previste dal Regolamento del. trans. UE 34/2016, è obbligatorio il documento di trasporto elettronico (ETD- Eletronic Transport Document).

Per poter emettere l’ETD le aziende devono presentare apposita domanda attraverso il Customs Decisions System – CDS all’Ufficio doganale della Direzione Centrale. L’ufficio, effettuati i dovuti controlli, rilascerà l’autorizzazione all’emissione di ETD.

Scarica subito il comunicato con le istruzioni operative per la richiesta di autorizzazione all’Agenzia.