Ogni azienda, che si tratti di una ditta individuale o di una società di persone (snc, ss, sas) o di capitali (srl, spa, sapa) oppure un’associazione, deve tenere in gran conto la salute dei lavoratori e garantire la sicurezza attraverso l’individuazione esatta dei rischi.

In questa guida completa sul documento di valutazione rischi – DVR ti spiego cos’è e come funziona, chi lo fa, chi lo firma, chi lo custodisce, quando è obbligatorio, chi è il responsabile, quali sono i costi da sostenere, qual è la scadenza e come aggiornarlo ed infine ti fornisco il fac simile del DVR standardizzato sia in formato Word compilabile che Pdf.

Cos’è e come funziona

Definizione. Il documento di valutazione rischi (DVR) è un fascicolo che elenca tutti i rischi e le relative misure preventive di sicurezza di un posto di lavoro. Il DVR è obbligatorio per ogni azienda che ha almeno un dipendente, che sia part time o full time non importa: il fatto di avere alle proprie dipendenze qualcuno fa già nascere l’obbligo. Dunque, per una ditta individuale senza dipendenti per esempio, non è obbligatorio.

La normativa che disciplina il DVR è il D.Lgs. n. 81/2008 meglio conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Il testo chiarisce chi sono i soggetti obbligati, come redigere il DVR ed infine anche le sanzioni che sarai costretto a pagare se non rispetti questo obbligo.

Qual è l’obiettivo. L’obiettivo di questo documento è quello di mettere al corrente tutti i lavoratori dei rischi legati all’attività e di fornire loro tutti gli strumenti idonee alla prevenzione e sicurezza.

Chi lo fa

Per chi è obbligatorio. Il DVR è un documento che devono redigere tutte le imprese che hanno almeno un dipendente. Il fatto di assumere qualcuno infatti, fa nascere subito l’obbligo di tutelare questa/e persona/e permettendogli di leggere un documento con i rischi aziendali e le misure di sicurezza da attuare.

Attenzione

Sono esonerati dall’obbligo solo i lavoratori autonomi e le imprese familiari, per i quali valgono i principi espressi dall’articolo 2222 del codice civile.

Redazione

Chi lo redige. Il DVR viene redatto in stretta collaborazione da queste tre figure:

  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP, che può essere anche il titolare dell’impresa stesso, oppure un soggetto interno all’azienda oppure un tecnico esterno;
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS;
  • Medico Competente – MC; chiaramente non tutte le aziende sono obbligate ad avere un medico competente. La sua presenza o meno dipende dal tipo di lavoro. Se il medico competente è presente allora deve partecipare alla redazione del DVR, se non è presente allora non occorre nominarlo appositamente, bastano il RSPP e il RLS. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS.

Chi lo firma. Affinché il DVR sia valido è necessaria la firma del datore di lavoro. Solitamente firmano il documento anche tutti gli altri soggetti che lo hanno redatto, ossia il RSPP, il RLS e il Medico Competente laddove presente. La firma necessaria però è solo quella del datore di lavoro, senza la quale il documento non è valido.

Chi è il responsabile

Il responsabile della tenuta del DVR è il datore di lavoro, tant’è che la sua firma sul documento è indispensabile: in mancanza della firma del datore di lavoro, il DVR è invalido. Chiaramente, il datore di lavoro non è l’unico responsabile, ma lo sono anche tutti gli altri soggetti che vi partecipano alla sua redazione per la materia di propria competenza.

Dunque, anche il rappresentante della sicurezza, il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione (quest’ultimo può essere lo stesso datore di lavoro o un tecnico esterno) hanno le loro responsabilità in base alle loro competenze.

Chi lo custodisce. Il datore di lavoro custodisce il DVR presso l’unità produttiva a cui i rischi del DVR si riferiscono, quindi il DVR deve essere custodito e se vi sono più unità va conservato presso ogni sede. Si può custodire anche su supporto informatico; in tal caso deve rispettare i requisiti relativi ai supporti informatici per la definizione della data certa.

Fac simile

Le aziende con massimo 50 dipendenti (ad esclusione delle aziende ad alto rischio individuate dalla legge), possono redigere il DVR standardizzato, ossia seguire uno schema preimpostato dalla legge, che quindi facilita di molto il lavoro.

Soggetti esclusi. Non possono usare il DVR standardizzato, ma uno personalizzato in base all’attività, le seguenti aziende:

  • Con più di 50 dipendenti;
  • Ad alto rischio individuate dall’art 31 co, 6, lett. a,b,c,d del D. Lgs. 81/08 e dall’art 31 co. 6, lett. a,b,c,d del D. Lgs. 81/08, nonché quelle che espongono il lavoratore a sostanze, cancerogene, chimiche, amianto, esplosive, capi elettromagnetici.

Cosa contiene. Di seguito puoi scaricare il fac simile del documento di valutazione dei rischi standardizzato in formato Word editabile o Pdf.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD del documento di valutazione rischi standardizzato.

Scarica subito il modulo fac simile PDF del documento di valutazione rischi standardizzato.

Suggerimento

Di seguito un link al sito dell’INAIL con indicazione e istruzioni indicative della compilazione in caso di sostanze mutageni e/o cancerogene (in tal caso, ricordiamo, non si può usare il DVR standardizzato).

Costo

Il prezzo del documento di valutazione dei rischi, dipende da quanto l’attività è complicata, da quanto è complicato individuare i rischi e le procedure atte alla prevenzione.

Prezzi medi. Giusto per farti un’idea, ecco a quanto si aggira il costo medio del DVR:

  • Dai 150 ai 300 euro per le imprese a basso rischio e con pochi lavoratori (per esempio bar, negozi, ufficio…);
  • Dai 300 ai 500 per le attività a rischio medio e con un certo numero di lavoratori (carrozzeria, albergo…);
  • Oltre 500 euro per le attività ad alto rischio oppure con un numero elevato di lavoratori.

Obbligatorio

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore. La sicurezza dei propri dipendenti è un elemento indispensabile e irrinunciabile: ogni azienda deve garantire la sicurezza ai propri dipendenti, anche se è uno solo.

Conseguenze e sanzioni

In caso di omessa o incompleta redazione del DVR, il datore di lavoro commette un reato per il quale è previsto il carcere da 3 a 6 mesi oppure il pagamento di una multa da 2.500 a 6.400 euro. Se si tratta di attività a particolare rischio, la detenzione aumenta da 4 a 8 mesi.

Scadenza

La legge non prevede una scadenza specifica del documento di valutazione dei rischi. Il DVR deve rappresentare in maniera chiara e precisa tutti i rischi connessi all’attività e quindi indicare tutte le misure di sicurezza atte a prevenirle. L’azienda deve provvedere ad aggiornare il DVR ogni volta che è necessario, come vediamo di seguito.

Aggiornamento

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non è un documento stazionario, immutabile, anzi, esso segue l’evoluzione e i cambiamenti dell’azienda allo scopo di tenere sempre sotto controllo i rischi connessi all’attività e quindi porvi le necessarie misure di sicurezza.

L’azienda deve aggiornare il DVR in queste occasioni (art. 29 del TU):

  1. Modifiche tecniche e/o organizzative (per esempio si comprano nuove attrezzature e macchine, si ristrutturano delle sedi, si effettua un trasloco, si cambia sede…);
  2. Infortuni o malattie professionali che colpiscono i lavoratori;
  3. Nuove nomine tra i responsabili della sicurezza;
  4. Ogni volta che la sorveglianza sanitaria ne ravvisa la necessità;
  5. Ogni volta che una legge lo impone.

Data certa

Il DVR deve presentare data certa (co. 2 art. 28 del T.U.).  La data è certa quando apposta con uno dei seguenti metodi:

  1. Con timbro postale;
  2. Più semplicemente, firmata e datata dal titolare dell’azienda, dal RSPP e dal rappresentante dei lavoratori.