Quando una persona cita in giudizio un’altro soggetto, quest’ultimo ha tutto il diritto di difendersi e di portare a conoscenza del tribunale fatti, documenti, prove a suo favore, in modo che il giudice possa addivenire a un’attenta analisi e risoluzione dello specifico caso. Non solo difendersi: il convenuto può anche passare al “contrattacco”.

In questa guida completa sulla domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta, ti spiego cos’è e come funziona, quando è inammissibile, come si calcola e come si paga il contributo unificato, cosa succede in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ed infine i termini per l’opposizione sfratto per morosità.

Cos’è e come funziona

Cosa significa. La domanda riconvenzionale è una possibilità concessa al convenuto in un giudizio civile, per dimostrare qualcosa che va oltre il motivo per cui è stato chiamato in causa. Facciamo un esempio concreto.

Esempio

Mario cita in giudizio Luigi per non aver pagato una fattura, quindi Mario è l’attore, mentre Luigi è il convenuto. A questo punto Luigi può semplicemente difendersi e quindi dire che la fattura l’ha pagata, oppure addirittura “contrattaccare”, per esempio dire che non solo la fattura l’ha pagata ma ha ricevuto il prodotto con estremo ritardo e persino in pessime condizioni e, in causa di ciò, chiede una nuova spedizione gratuita e persino il risarcimento del danno.

Il “contrattacco” rappresenta proprio la domanda riconvenzionale, ossia l’azione del convenuto che non si limita a difendersi, ma effettua anch’esso una richiesta al giudice di pace (nel nostro esempio chiede che l’attore spedisca nuovamente il prodotto e gli risarcisca il danno). Quindi è come se il convenuto si trasformasse a sua volta in attore.

Trasversale

La domanda riconvenzionale si divide in:

  1. Orizzontale, che è quella che abbiamo appena spiegato, ossia il convenuto chiama in causa l’attore;
  2. Trasversale, quando il convenuto non chiama in causa l’attore, ma un soggetto terzo che finora non era stato menzionato nel processo.

Contributo unificato

Quando una persona chiama in causa il tribunale, deve pagare il contributo unificato in base al valore della causa stessa. Per esempio: se la causa ha come oggetto un immobile di 50.000 euro, l’attore deve pagare un certo contributo; se la causa ha come oggetto un immobile di 300.000 euro il contributo da pagare è più alto.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, essendo questa una nuova richiesta al giudice, deve calcolare e pagare un nuovo contributo unificato sempre connesso al “valore” della sua domanda, ossia sul nuovo valore della causa.

Attenzione

In caso di omesso pagamento del contributo unificato la causa procede comunque, non si blocca, ma dovrai pagare il contributo in misura massima.

L’importo del contributo unificato dipende da:

  • Natura del processo (se il processo è civile, instaurato dinanzi a un Giudice di pace, oppure fiscale…);
  • Grado di giudizio (se I grado, Impugnazione in Corte d’Appello, Cassazione).

Una volta individuata natura e giudizio, l’importo si calcola in base al valore della causa.

Pagamento. Una volta individuato l’importo, puoi pagare il contributo unificato direttamente online tramite il portale del Ministero della Giustizia. Qui di seguito puoi scaricare la guida operativa che ti spiega passo per passo come effettuare il pagamento online.

Scarica subito la guida per pagare il contributo unificato direttamente tramite il sito del Ministero della Giustizia.

Comparsa di costituzione e risposta

Quando una persona (attore) ricorre a vie legali per far valere i suoi interessi rispetto a un altro soggetto (convenuto), si avvia una causa in Tribunale. A questo punto il convenuto deve comparire in costituzione e risposta, che in termini semplici significa che invia al tribunale un atto con cui risponde alla citazione e, chiaramente, prende le proprie difese.

Questo atto può limitarsi a negare ciò che l’attore contesta, adducendo prove ed elementi a suo favore. Ma può anche formulare domanda riconvenzionale, ossia non solo rispondere a quanto scritto dall’attore, ma anche andando al “contrattacco” ossia facendo all’attore una sorta di “controquerela” con cui a sua volta lo chiama in causa per un danno sofferto fino a chiederne un risarcimento.

Ecco di seguito una serie di modelli fac simile di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale:

  • Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale giudice di paceDownload fac simile a cura di Studio legale Scicchitano.
  • Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo – Download fac simile a cura di Avvocato Paolo Nesta.

Inammissibile

Ammissibilità. La domanda riconvenzionale è ammissibile solo se i fatti sono associati con la domanda iniziale (art. 36 c.p.c.): deve avere un realistico nesso con la richiesta iniziale fatta dall’attore (che ha avviato la causa). Questa ammissibilità non va intesa in senso troppo limitativo: è il giudice che, a suo insindacabile giudizio, decide se per entrambe le richieste è opportuno un processo simultaneo (Cass. civ. n. 24684/2013). Lo fa analizzando i fatti concreti e non solo il titolo oggetto della causa (per esempio una fattura).

Se non lo è, allora dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale. Il soggetto che l’ha proposta non è obbligato ad arrendersi: può intraprendere una nuova causa a parte. Infatti, il giudice dichiara l’inammissibilità riferita solo a quello specifico processo. Dunque una domanda riconvenzionale inammissibile può essere riproposta in una nuova causa (Cassazione, sentenza n. 11602/2002).

Opposizione a decreto ingiuntivo

In una causa, l’attore è colui che la intenta, ossia colui che si rivolge al giudice per primo, citando in giudizio qualcun altro. Ora, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, stiamo parlano di un soggetto riceve tale ingiunzione, e presenta opposizione. Questa opposizione va fatta in tribunale e rappresenta una causa vera e propria, dove l’opposto diventa l’attore.

L’opposto quindi, in quanto attore della causa, può avanzare solo specifiche domande, diversamente dal convenuto che ha diritto pieno di avanzarle. Nello specifico l’attore può presentare solo (art. 183 c.p.c.):

  • Domande e eccezioni solo all’eventuale domanda/eccezione del convenuto; quindi il convenuto avanza domanda/eccezione e solo dopo l’attore può a sua volta avanzarle;
  • L’intervento di un terzo (artt. articoli 106 e 269 c.p.c.) se l’esigenza è nata dalle difese del convenuto.

Opposizione sfratto per morosità

Sempre più spesso succede che l’inquilino che riceve lo sfratto non solo si opponga alla pretesa del proprietario dell’immobile, ma a sua volta proponga domanda riconvenzionale, ossia passi al “contrattacco” facendo a sua volta una richiesta.

Esempio

L’inquilino rigetta lo sfratto perché ha effettuato lavori necessari in casa e li ha detratti direttamente dall’affitto. L’inquilino non solo chiede l’annullamento dello sfratto, ma anche il risarcimento dei danni patiti dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Termine. Per avanzare domanda riconvenzionale, l’inquilino ha tempo fino al deposito della memoria integrativa.

Attenzione

Insieme alla domanda riconvenzionale, l’inquilino deve presentare anche richiesta di posticipo dell’udienza, altrimenti il giudice rigetterà la domanda!