La legge n.80 del 14 maggio 2005, ha modificato e completato la procedura di esecuzione forzata. Il codice di procedura civile, a partire dall’articolo 513,contempla l’espropriazione mobiliare, quella procedura attraverso cui il creditore chiede l’esproprio di beni mobili del debitore, per venderli e ricavare quanto gli spetta.

Il creditore che vanta un titolo attestante il credito, può quindi intraprendere questa procedura di recupero coattivo della somma di denaro.

Giudice

Trascorsi inutilmente i termini previsti dalla legge affinchè il debitore adempia alle sue obbligazioni, il creditore, ha quindi la facoltà di procedere con il pignoramento dei beni mobili.

La fase inizia con l’ufficiale giudiziario, che si occupa di ricercare beni mobili pignorabili. La ricerca, effettuata sempre nel decoro della persona del debitore, si può svolgere sulla sua persona, presso il debitore o presso terzi ove sono i beni. Sono pignorabili:

  • beni mobili;
  • denaro;
  • titoli di credito.

Sono pignorabili se si trovano nei luoghi in cui il debitore può disporne, per cui non occorre che l’ufficiale ne accerti la proprietà. L’ufficiale, indirizzerà la sua scelta verso beni di facile e pronta liquidazione, che ritiene facilmente vendibili e di un valore pari a quanto precettato + la metà. Se quindi è stato per esempio precettato un importo pari a 3.000 euro, sarà pignorato uno o più beni per un valore totale di 4.500 euro. Con la vendita del bene infatti, dovranno essere ripagate anche tutte le spese giudiziarie connesse, oltre al debito vero e proprio.

I beni impignorabili, sono invece quei beni che:

  • hanno un valore religioso per il debitore;
  • sono necessari per il mantenimento suo e/o della sua famiglia.

Al termine della ricerca, l’ufficiale giudiziario redige un verbale con i beni pignorati, lo stato e la stima del valore. Si occupa poi di consegnare, senza indugio, il verbale al creditore, che lo depositerà in tribunale, entro quindici giorni.

Trascorsi almeno 10 giorni dal pignoramento, infine, il creditore fa richiesta al giudice apposita istanza per la distribuzione del denaro pignorato o per la vendita dei beni, che avviene seguendo le disposizioni enunciate dal giudice. Con il ricavato saranno soddisfatti i creditori.