L’espropriazione forzata è l’obbligo di consegnare un bene a un altro soggetto. I motivi per cui puoi subire un’espropriazione sono due: hai contratto un debito, non lo stai pagando e il tuo creditore ha deciso di passare alle vie legali; oppure lo stato ha dichiarato quel bene di pubblica utilità.

In questa guida completa sull’espropriazione forzata ti spiego cos’è e il significato, i casi in cui lo stato espropria un bene per motivi di pubblica utilità, qual è la normativa di riferimento, la procedura, come si calcola l’indennizzo ed infine come opporsi all’espropriazione.

Cos’è e significato

Per espropriazione si intende la sottrazione di beni, mobili o immobili. L’espropriazione può essere di due tipologie:

  1. Espropriazione forzata: se hai un debito e non lo stai pagando, i creditori possono rivolgersi al giudice e ottenere l’espropriazione dei tuoi beni e la successiva vendita all’asta per soddisfare il loro credito;
  2. Per pubblica utilità: quando lo stato ritiene che un bene che possiedi sia di pubblica utilità e quindi ne acquisisce la proprietà o altro diritto reale (possesso, ecc.). In questo caso lo stato ti riconosce un indennizzo, per ripagarti della sottrazione del bene.

Forzata

Ai sensi dell’art. 834 c.c. l’espropriazione forzata è un procedimento che i creditori attivano presso il tribunale per ottenere quanto gli spetta. È l’unico modo per riavere il proprio denaro quando il debitore non paga e non si riesce a giungere neanche a un accordo per la rateazione dello stesso: i creditore non hanno altra possibilità se non quella di rivolgersi al giudice.

Procedura

Il creditore presenta in Tribunale apposita istanza (domanda) di espropriazione forzata, esibendo il titolo che legittima il procedimento, quindi per esempio delle fatture, degli assegni, ecc. Il presidente del Tribunale nomina il giudice responsabile del procedimento e tale giudice rimane lo stesso per tutta la durata della procedura (art. 174 cpc). Il giudice ha i seguenti poteri:

  • Audizione delle parti interessate. Quindi può chiedere di ascoltare creditore e debitore così come costoro possono chiedere audizione per esprimere le proprie ragioni;
  • Potere di ordinanza;
  • Potere di sentenza.

A questo punto il giudice ordina il pignoramento beni del debitore (art. 491 cpc). Con il pignoramento, il debitore non ha più la disponibilità dei beni, quindi qualunque atto che compia su di essi non è valido (vendita, ecc.). Il tribunale può disporre il pignoramento di:

  • Beni appartenenti al debitore;
  • Beni appartenenti a un terzo che fungevano da garanzia del creditore;
  • Crediti, presenti e futuri: supponiamo che il debitore A vanti un credito presso B e un debito verso C. Il giudice può disporre che B non paghi ad A ma direttamente a C. Si parla in questo caso di espropriazione forzata di crediti ed è possibile solo con la collaborazione del debitore del debitore, ossia B. Se il creditore del debitore a sua volta non paga, è chiaro che questo tipo di esecuzione non è possibile, a meno che il debitore A, a sua volta intraprenda un procedimento di esecuzione forzata presso B.

Per pubblica utilità

L’espropriazione forzata per pubblica utilità avviene quando lo stato sottrae un bene a un soggetto poiché quel bene è necessario per fini pubblici. Tipico esempio è l’esproprio terreno per costruzione strada: supponiamo che tu sia proprietario di un fondo e proprio lì la pubblica amministrazione decide la necessità di creazione di una strada.

In questo caso non puoi fare nulla: se lo stato ha deciso di espropriarti perché quel terreno agricolo serve alla collettività, sei costretto a consegnarlo. Fortunatamente, lo stato non ti espropria senza darti nulla: ti paga un giusto indennizzo per ciò che ti sta togliendo. La pubblica amministrazione conserva infatti questo potere: quello di mettere al primo posto l’interesse pubblico rispetto a quello privato.

Normativa

La normativa vigente che disciplina l’esproprio è il Testo Unico Espropriazione Pubblica utilità contenuto nel D.P.R. n. 327/2001 e modifiche successive. Il T.U. chiarisce:

  • Il principio di legalità dell’espropriazione;
  • I beni non espropriabili (per esempio i beni demaniali oppure i luoghi di culto di professioni religiose riconosciute);
  • L’ambito di applicazione nelle Regioni e Province autonome;
  • La competenza;
  • La procedura di espropriazione a partire dal vincolo preordinato di esproprio fino all’esecuzione del decreto di espropriazione;
  • La determinazione dell’indennizzo a favore del proprietario espropriato;
  • Le disposizioni per l’opposizione alla stima se il proprietario non accetta l’indennizzo determinato dalla Pubblica Amministrazione.

Procedura

L’iter di espropriazione forzata per pubblica utilità prevede uno schema di tre fasi:

1. Fase preliminare

In questa fase:

  1. Il Piano Regolatore Generale prevede un’opera di interesse pubblico;
  2. La Pubblica Amministrazione appone sul bene il vincolo preordinato di espropriazione: entro 5 anni deve emettere la dichiarazione di pubblica utilità del bene.

2. La dichiarazione di pubblica utilità

A questo punto la Pubblica Amministrazione:

  1. Comunica al proprietario del bene l’inizio della procedura , affinché faccia le sue osservazioni se lo ritiene opportuno;
  2. Emette la dichiarazione di pubblica utilità e calcola anche l’indennità di esproprio (va bene anche se il calcolo è solo provvisorio, perché poi verrà puntualizzato dopo).

3. Indennizzo

Una volta che la dichiarazione di pubblica utilità è efficace, la PA comunica al proprietario il prezzo che intende pagare. A sua volta il proprietario può apporre le sue osservazioni e quindi, per esempio, chiedere un prezzo maggiore. una volta raccolti tutti gli elementi, la PA individua un prezzo provvisorio e lo comunica al proprietario.

A questo punto il proprietario ha quaranta giorni di tempo dalla comunicazione per accettare o rifiutare. Se non risponde, la PA considera il silenzio come un rifiuto: se il proprietario accetta, la PA lo invita dinanzi a un notaio per sottoscrivere la dichiarazione di cessione volontaria del bene e per accordarsi in merito al pagamento.

Opposizione

Se il proprietario non accetta l’indennizzo (per silenzio o rifiuto espresso), l’autorità lo invita a comunicare se desidera affidarsi a dei tecnici (uno nominato di sua fiducia, uno dal Tribunale e uno dalla PA espropriatrice). In alternativa si può chiedere il calcolo dell’indennizzo alla Commissione Provinciale Espropri.

Ricorso contro espropriazione per pubblica utilità. Una volta che la Commissione Espropri ha calcolato l’indennizzo, che a questo punto diventa definitivo, il proprietario dissidente può fare opposizione ricorrendo in Corte d’Appello.

Attenzione

Il proprietario può fare opposizione non all’espropriazione, ma alla stima dell’indennizzo. Il bene infatti è ormai espropriato, anche contro la sua volontà: l’unica cosa che può fare è opporsi alla stima dell’indennizzo.

Con il decreto di esproprio si chiude la procedura.

Calcolo indennità

Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001, l’autorità calcola l’indennizzo da pagare al proprietario in base al:

  • Valore venale del bene, se si tratta di un’area edificabile; se l’esproprio ha come scopo il compimento di riforme economico-sociali, l’indennità è uguale al valore venale – 25%. Per esempio un terreno vale 100 mila euro, la PA riconosce un indennizzo pari a 75 mila euro.

Attenzione

Se l’area è edificata, l’autorità deve pagare anche il valore venale della costruzione. Se però la costruzione è abusiva, allora paga solo il valore venale del terreno.

  • Criterio del valore agricolo (legge n. 865/1971) ossia considerando le colture presenti sul terreno e il valore venale dei manufatti che sono collocati. Anche in questo caso, se sono presenti dei manufatti abusivi, lo stato paga solo il valore del terreno. Se il terreno è senza coltivazione lo stato considera un indennizzo ragionevole con il valore del terreno.

In passato per i terreni incolti si considerava il valore agricolo medio, ossia si prendeva come riferimento la coltura più diffusa nella zona, ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/2011 ha dichiarato illegittima l’attuazione del valore agricolo medio sulla determinazione indennizzo per i terreni incolti.