Con il nuovo regime dei minimi, per le imprese aderenti a questo regime fiscale, non é più prevista la ritenuta d’acconto in fattura: il titolare di partita IVA che opera in regime dei minimi infatti, secondo la nuova normativa, é tenuto solo al pagamento di un’imposta sostitutiva, pari al 5 per cento del reddito (ricavi – costi) su anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Come deve fatturare un libero professionista, per esempio un avvocato contribuente minimo?

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011, ha fatto chiarezza sulla questione relativa alla fatturazione dei professionisti che operano in regime dei contribuenti minimi. Secondo questo provvedimento, i compensi di natura professionale dei professionisti aderenti al regime fiscale dei nuovi minimi, a partire dal 2012 non devono più pagare la ritenuta d’acconto, pari al 20 per cento ma, una imposta sostitutiva pari al 5%, come avviene anche per le imprese.

Questo 5% non si applicherà in fattura, ma verrà calcolato ogni anno, sul reddito dichiarato (ricavi – costi). La fatturazione quindi, comprenderà il lordo e ovviamente, la percentuale dovuta per la cassa previdenziale forense. Se la fattura supera l’importo di 77,47 euro, deve essere apposta una marca da bollo di Euro 1,81, applicata sull’originale. Ogni anno poi, con la dichiarazione dei redditi, il commercialista o altro consulente fiscale a cui l’avvocato si rivolge, calcolerà e procederà con il pagamento, per conto dell’avvocato, dell’imposta dovuta per l’anno (5%).

Di seguito un modello fac simile fattura avvocato in regime dei minimi

Nome Cognome Avvocato
Indirizzo
Codice Fiscale e Partita IVA

Luogo, data
Spett.le Nome e Cognome o Ragione Sociale del cliente
Indirizzo
Codice fiscale e Partita IVA

FATTURA N.RO ___ del ___/___/2013

Onorario professionale € 500,00
Contributo 4% cassa di appartenenza art. 11 legg n.576/1980 € 20,00
Totale € 520,00

Operazione assoggettata al regime fiscale di vantaggio previsto dall’art. 1, commi 96-117, L. n. 244/2007 come modificata dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011; non soggetta ad applicazione di  ritenuta d’acconto ai sensi del provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 22/12/2011

Eventuale marca da bollo.