La tua azienda è in forte difficoltà economica e non riesci più a stare al passo della concorrenza sleale presente negli altri paesi UE e non? Hai provato di tutto per risollevare le tue sorti ma ti sei indebitato fino a raggiungere un punto di non ritorno? In questo caso potrebbe essere attivata la procedura di fallimento srl.

In questa guida sul fallimento srl ti spiego come funziona, quali sono le conseguenze economiche e penali per i soci e per gli amministratori delegati, come fare l’istanza, quando si prefigurano i presupposti, come avviene l’estensione, come viene gestito il caso della srl in liquidazione e chi paga i debiti.

Cos’è e come funziona

Il fallimento è una procedura attivata dalle autorità (dal giudice) quando una srl versa in grave stato di crisi, di dissesto economico e finanziario, al punto che non riesce più a pagare fornitori, creditori, dipendenti. Tale procedura interessa tre soggetti:

  • I soci della srl;
  • Il patrimonio della srl (individuato nel capitale sociale, negli utili, nelle eventuali riserve, immobili e altri beni societari);
  • I creditori.

La procedura di fallimento inizia con la verifica dello stato di grave crisi della società da parte di un’autorità esterna. Se sussistono le condizioni, la società viene dichiarata fallita: con il patrimonio restante della srl, andranno pagati i creditori. Il denaro che eventualmente rimane dopo questa liquidazione, viene assegnato ai soci.

La legge che regola il fallimento è il Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942 (noto anche come legge fallimentare) e che nel tempo è stato più volte modificato e riadattato al contesto attuale.

Conseguenze

Il fallimento produce una serie di effetti, per cui è bene chiarire, in caso di fallimento della società:

  • Cosa rischiano i soci;
  • Chi paga i debiti della srl;
  • Quali sono le conseguenze per l’amministratore unico;
  • Quali sono le conseguenze per gli eventuali dipendenti.

Cosa rischiano i soci

La srl è la società a responsabilità limitata. È un particolare tipo di società di capitali: significa che per il rischio di impresa risponde solo la società con il suo patrimonio. Il denaro personale dei soci non viene quindi toccato.

Ciò significa che, se fallisce una srl non falliscono anche i soci (art. 2462 codice civile). Lo stesso vale per il socio unico: il suo patrimonio personale non può rispondere dei debiti sociali.

Soci e società di capitali sono considerate due entità differenti. Il curatore (ossia la persona incaricata dal tribunale a curare la liquidazione della srl) quindi, può spingere la sua azione solo nei limiti del capitale societario e mai verso il capitale personale del singolo socio.

Chi paga i debiti

Per gli stessi motivi di cui sopra, quindi, in caso di fallimento della società, i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del capitale societario sottoscritto. È la stessa srl che deve pagare i suoi debiti, con il suo capitale: ossia con il valore degli immobili, il valore dei crediti da riscuotere, gli eventuali utili conservati in riserva.

Esempio

Tizio ha versato 10.000 euro in una srl in qualità di capitale sociale. Caio ha versato 5.000 euro. Entrambi potranno perdere l’uno 10.000 euro e l’altro 5.000 euro, perché si tratta ormai di capitale societario, ma non dovranno rispondere con altro denaro personale: solo con quello investito nella società.

Conseguenze per l’amministratore

Molto diversa è la situazione per l’organo amministrativo (quand’anche composto da un amministratore unico): se ha agito in buona fede, allora non risponde con il suo patrimonio personale.

Se gli amministratori hanno agito in mala fede (mala operatio) o commettendo un atto illecito, allora i creditori sociali possono esperire azione di responsabilità nei loro confronti e quindi, aggredire anche il loro patrimonio personale per soddisfare i loro crediti (Cassazione civile sez. I n. 13465/2010, Cassazione Civ. n. 27036/2007).

Esempio

Gli amministratori hanno presentato documenti fiscali falsi e quindi i creditori, pensando di poter contare su un patrimonio societario importante ma non reale, hanno concesso credito. In questo caso, per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio della società, ma anche quello personale degli amministratori.

Esempio

Se gli amministratori omettono di accertare una causa di scioglimento della srl e mettono in atto una condotta dolosa volta a ritardare i tempi dello scioglimento, non preservando l’integrità patrimoniale della società, allora rispondono anch’essi, con il loro patrimonio personale, nei confronti dei creditori sociali.

Queste norme che sanciscono la responsabilità personale degli amministratori, sono il giusto contrappeso alla responsabilità limitata dei soci e hanno lo scopo di disincentivare comportamenti scorretti, volti a deteriorare il patrimonio sociale con atti scorretti o mala gestione.

Istanza

Anni fa, la procedura fallimentare poteva essere attivata anche d’ufficio: se un tribunale ravvisare uno stato di insolvenza di una srl, poteva dare inizio alla procedura, A partire dal 2006, con la riforma fallimentare, non è più possibile attivarla d’ufficio. I soli soggetti che possono presentare istanza di fallimento di una srl sono:

  • Il debitore stesso, quindi i soci o uno dei soci della srl (cosiddetto “fallimenti in proprio”);
  • I creditori;
  • Il Pubblico Ministero, ma solo in alcuni casi (quando il PM ravvisa i debiti durante altri procedimenti giudiziari).

Come farla e a chi inviarla

L’organo preposto ad accogliere le istanze (domande) di fallimento, è la cancelleria del Tribunale. il Tribunale territorialmente competente è quello della zone ove ha sede legale la srl. L’istanza di fallimento deve contenere tutte le prove possibili atte a dimostrare il debito e lo stato di insolenza della società; quindi ad esempio pignoramenti, precetti, cambiali o assegni on pagati.

Insieme all’istanza di fallimento, occorre consegnare alla cancelleria:

  • Un’imposta di bollo pari a euro 27;
  • Un contributo unificato peri a euro 98;
  • Una marca da bollo pari a euro 3,54 per i diritti di cancelleria.

Presupposti

Quando il giudice riceve l’istanza di fallimento, per avviare a procedura, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • Soggettivo: la società per cui si richiede il fallimento è un’impresa commerciale; non si può quindi ottenere il fallimento di una società agricola o di una onlus per esempio;
  • Oggettivo: la società deve versare in stato di insolvenza. Si dimostra quindi che la società non è più in grado di far fronte ai propri impegni: non riesce più a pagare i creditori, i fornitori, i dipendenti.

Se il giudice ritiene che ci sono i presupposti, allora informa la srl tramite una comunicazione scritta, fissa la prima udienza e convoca i soci (e l’amministratore).

Estensione

Quando fallisce una srl e il suo amministratore risulta a sua volta amministratore di un’altra srl che svolge la stessa attività, sorge il sospetto che queste due società siano collegate. Se queste due società operano in società di fatto (quindi pur non essendoci nulla di scritto), allora è possibile chiedere il fallimento in estensione.

Tuttavia, non è semplice dimostrare che tra le due aziende vi sia una società di fatto: per coinvolgere la seconda srl nel fallimento (e quindi poter aggredire anche quel patrimonio), occorre provare in Tribunale che tra le due ci sia una società di fatto. Solo in questo caso i creditori potranno avvalersi anche del capitale della società B.

Srl in liquidazione

Ci sono delle importanti differenze tra srl in liquidazione e fallimento della srl. Innanzitutto, quando una società fallisce viene sempre messa in liquidazione, quindi la liquidazione è una procedura parte integrante del processo di fallimento. Al contrario però, quando una srl è in liquidazione, non è detto che sia anche fallita.

La liquidazione di una srl infatti, può essere chiesta per vari motivi:

  • Fallimento della srl;
  • Raggiungimento dell’oggetto sociale;
  • Perdita del capitale sotto il limite legale e mancata ricostituzione;
  • Scioglimento della srl per volontà dei soci.

Inoltre, il fallimento è sempre deliberato dal tribunale, invece la liquidazione no: si pensi ad esempio quando i soci decidono di sciogliere la società. In questo caso la srl viene messa in stato di liquidazione, senza passare dal giudice.

Debiti

Per tutti i debiti della società, risponde solo la società stessa on il suo patrimonio. Il patrimonio personale dei singoli soci, quindi, non può essere aggredito dai creditori, la cui unica fonte per soddisfare le proprie richieste, è appunto il capitale sociale. Anche per quanto riguarda i debiti tributari, con l’Agenzia delle Entrate, con Equitalia, con l’INPS, risponde solo la società con il suo patrimonio.

Cosa succede

Se emergono dei creditori dopo che la società è stata chiusa, cancellata dal Registro delle Imprese, tali creditori possono aggredire il patrimonio personale dei soci, ma limitatamente alla quota di liquidazione della srl che hanno ottenuto.

Esempio

Alpha srl fallisce e viene chiusa. Ci sono due soci: il primo è socio al 60% e il secondo al 40%. Con la liquidazione vengono pagati tutti i creditori e rimangono anche 2.000 euro. Questi 2.000 euro vengono assegnati ai soci proporzionalmente alle quote sociali, quindi: 1.200 euro al socio A e 800 euro al socio B.

La srl, al termine della procedura fallimentare, viene cancellata dal Registro delle Imprese: è quindi chiusa e non si può riaprire, neanche se emergono nuovi creditori. Se infatti, dopo la chiusura, subentrano dei nuovi creditori, costoro potranno aggredire il patrimonio personale dei soci, ma limitatamente alla quota percepita come liquidazione societaria, ossia: 1.200 euro per il socio A e 800 euro per il socio B.