Il libero scambio tra i paesi europei ha potenziato, oltre alle possibilità di commercio e di vendita dei servizi, anche le possibilità di evasione del fisco. Per scongiurare il pericolo di evasione, gli Stati hanno stabilito che l’IVA che deve essere versata nei rispettivi paesi. Per mitigare queste casistiche è stata introdotta la fattura reverse charge.

In questa guida ti spiego cos’è la fattura reverse charge, come funziona l’integrazione delle aliquote IVA, come e quando deve essere emessa, ti offro dei modelli EXCEL di fattura da scaricare ed utilizzare subito, ti spiego quando deve essere inserita all’interno dello spesometro e quali sono le sanzioni per mancata fatturazione o erronea.

Cos’è

Il reverse charge (inversione contabile) é una regola (prevista dall’articolo 17, commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972) che imputa l’IVA non al venditore (come avviene di solito), ma al compratore. Ecco perché si parla di “inversione”.

Come funziona

Quando un venditore emette fattura per la vendita di un bene e/o servizio, inserisce al suo interno anche l’IVA spettante (per esempio al 22%) e la consegna al cliente. Il cliente paga la somma (importo + IVA) al venditore e quest’ultimo si occupa di versare l’IVA all’Agenzia delle Entrate. Quindi chi paga l’IVA è il compratore, non direttamente ma tramite il venditore, che é il soggetto che la versa al fisco.

In caso di reverse charge succede il contrario: il compratore non paga l’IVA al venditore, che quindi non fa più da “tramite”, ma la versa direttamente al fisco secondo i seguenti metodi :

  1. Il venditore emette la fattura senza inserire l’IVA (come di regola dovrebbe fare);
  2. Il compratore che riceve la fattura la integra con l’aliquota IVA prevista per quella merce o servizio. Annota quindi l’operazione sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. È quindi il compratore a versare l’IVA al fisco.

Lo scopo del reverse charge é quello di evitare l’evasione fiscale. Il meccanismo di evasione fiscale che si potrebbe instaurare é complicato da spiegare, ma può essere reso più semplice tramite un esempio.

Esempio

Supponiamo che il venditore A tedesco venda merce al compratore B italiano. A emette fattura a B con l’IVA. B paga la fattura e A che dovrebbe versare l’IVA al fisco tedesco scompare e non la versa. Il compratore B non sa che A é scomparso e quindi giustamente scarica l’IVA tramite il fisco italiano.

 

Quindi c’è un doppio danno: uno per l’erario tedesco e uno anche per quello italiano. Allo scopo di evitare tutti questi meccanismi (e non solo), si è deciso che l’IVA deve versarla direttamente il compratore, nel suo Stato e secondo le aliquote previste nel suo Stato.

Integrazione aliquota IVA

Il reverse charge si applica nei seguenti casi:

  • Acquisti da stati esteri facenti parte della Comunità Europea (intracomunitari);
  • Acquisti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano;
  • Acquisti da subappaltatori edili (per queste operazioni il reverse charge é obbligatorio dal 01/10/2007).

Esempio

Ricevi una fattura di 1.000 euro, da un fornitore intracomunitario ed é quindi senza IVA, per un importo pari a 1.000 euro. La integri quindi con l’IVA al 22%, semplicemente scrivendo a penna, alla fine della fattura:

  • L’importo dell’IVA 22% = 2.200 euro;
  • Il totale ossia 12.200 euro.

La fattura integrata con l’IVA, va registrata nel “registro Iva Acquisti in reverse charge” e nel “registro Iva Vendite in reverse charge”, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento.

Emissione

Se sei un imprenditore (con regime ordinario o in regime dei contribuenti minimi), un libero professionista o un lavoratore autonomo che vende beni o presta servizi all’estero, devi emettere la fattura in reverse charge. Quindi, quando fatturi i tuoi beni o le tue prestazioni al tuo cliente intracomunitario non devi indicare l’IVA.

Suggerimento

Ricorda di inserire, a fine fattura, la seguente dicitura “Prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17 comma 6 D.P.R. 633/1972 – l’applicazione dell’IVA é a carico del destinatario della fattura”.

Attenzione

Se sei un contribuente minimo, oltre a questa dicitura per il reverse charge, devi inserire anche l’annotazione che contempla il tuo regime “Operazione soggetta al regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art. 1, commi 96-117, L. n. 244/2007 come modificata dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011”.

Attenzione

Se invece hai aderito al regime forfettario, devi anche inserire la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 – 89, L.190/2014 come modificata dalla L. numero 208/2015.”

Esempio

Di seguito puoi scaricare un fac simile in Excel di fatture in reverse charge sei hai una partita IVA in regime ordinario, in regime dei minimi e in regime forfettario:

Scarica subito il modello fac simile editabile EXCEL della fattura reverse charge per regime ordinario.

Scarica subito il modello fac simile editabile EXCEL della fattura reverse charge per regime dei minimi.

Scarica subito il modello fac simile editabile EXCEL della fattura reverse charge per regime forfettario.

Attenzione

Alla fattura emessa con reverse charge non si applica la marca da bollo in virtù del principio di alternatività dell’imposta: essendo assoggettata a IVA nello stato del ricevente, non richiede imposta di bollo. Vale anche per il reverse charge interno in edilizia (CM 29/12/2006 n37/E).

Spesometro

Le fatture in reverse charge vanno indicate nello spesometro, ma solo se l’importo é maggiore di 3.600 euro (IVA inclusa). Lo spesometro va inviato all’Agenzia delle Entrate tramite modalità telematica compilando il modello di comunicazione polivalente (qui trovi le istruzioni di compilazione del modello e qui il software di compilazione telematica). Puoi redigerlo usando due metodi alternativi:

  • Analitico. Inserendo ogni fattura distintamente, indicandone il fornitore, la data di emissione della fattura e quella di registrazione della medesima. In questo caso occorre compilare i quadri FE e FR.
  • Aggregato. In questo caso devi compilare il modello indicando il totale delle singole fatture (importo comprensivo di IVA) per ogni cliente/fornitore. Il quadro da compilare é il FA.

Lo spesometro va compilato a scadenze precise e quindi entro il:

  • 10 aprile se liquidi l’Iva mensilmente;
  • 20 aprile se la liquidi trimestralmente;
  • 30 aprile se sei un operatore finanziario obbligato a comunicare gli acquisti con bancomat/carta di credito di importo maggiore di 3.600 euro.

In caso di omessa, ritardata, erronea o incompleta compilazione dello spesometro, l’art. 21 del D.L. 78/2010 prevede una sanzione che va da 258 a 2.065 euro (cfr. art. 11 D.Lgs. 471/1997). Prima che si ricevano avvisi dall’Agenzia delle Entrate é comunque sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso e pagare una sanzione ridotta. Il pagamento della sanzione va effettuato tramite modello F24 con codice tributo 8911.

Sanzioni

Se stai mettendo in atto operazioni per le quali si applica il reverse charge, devi necessariamente emettere/ricevere una fattura senza IVA, altrimenti si tratta di “erronea fatturazione”. Essa può essere il frutto di una distrazione, ma può anche essere un errore architettato ad arte allo scopo di frodare il fisco, ragion per cui sono previste delle specifiche sanzioni.

Come previsto dal comma 2, commi 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, chi riceve una errata fattura comprensiva di IVA è sanzionato con una multa che va da 250 fino ad un massimo di 10.000 euro.

La sanzione é dovuta quindi da chi riceve la fattura e non da chi l’ha emessa, il quale ne risponde con il ricevente solo in via solidale. Inoltre, se si prova che il ricevente era consapevole dell’intento di frode, la sanzione va dal 90 al 180% dell’IVA erronea.

Se ricevi una fattura che doveva essere emessa senza IVA devi prima di tutto avvisare dell’errore chi l’ha emessa e quindi risolvere la questione con gli opportuni aggiustamenti contabili. Se la tua richiesta rimane inascoltata, devi:

  • Avvisare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’emissione della fattura (paragrafo 10.3 circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2008);
  • Astenerti dal detrarre l’IVA fatturata;
  • Pagare al fornitore l’importo senza IVA. Se l’hai già pagata, per recuperare la somma indebita non ti resta altro che adire le vie legali.

Attenzione

Se non regolarizzi la tua posizione entro 30 giorni, puoi comunque effettuare la comunicazione oltre tale termine, avvalendoti del ravvedimento operoso e pagando quindi una sanzione comunque ridotta rispetto ai 150/10.000 euro.