Ogni lavoratore ha bisogno di un periodo di riposo lungo per ritrovare le energie perse. Proprio per questo in Italia esistono le ferie: giorni di astensione lavorativa in cui puoi riposare a casa oppure andare in vacanza da qualche parte al mare. È la prima volta che sei stato assunto e non sai come funzionano? Sei capitato nel posto giusto.

In questa guida ti spiego che cosa sono le ferie, quali sono i tuoi diritti, quali sono le tipologie di ferie che puoi prendere (per lutto, per matrimonio, ecc), come si calcolano, come farne richiesta al datore di lavoro, come funzionano prima, durante e dopo il periodo di malattia, dunque che cosa sono le ferie non godute.

Cosa sono

Ogni lavoratore dipendente ha diritto a delle ferie annuali per il recupero delle forze psicofisiche e la maturazione è pari ad almeno quattro settimane all’anno, che vengono retribuite come normali giorni di lavoro. Il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Il lavoratore matura quindi un minimo di ferie pari a quattro settimane all’anno, tuttavia i CCNL possono prevedere un periodo di ferie più lungo (ma mai più corto).

Il contratto di assunzione o il CCNL di riferimento, individua quante ferie maturano in un mese e quindi anche in un anno. Ogni mese, per legge, il dipendente deve maturare almeno 1,66 giorni di ferie (ottenuto dividendo 20 giorni di ferie per dodici mesi).

Piano ferie

Il piano ferie aziendale deve prevedere, per legge, che almeno due settimane vadano usufruite in maniera consecutiva, per cui il datore di lavoro non è legittimato a pretendere diversamente. Le restanti settimane possono essere godute in modo frazionato. Il piano ferie va deciso dal dipendente insieme al datore di lavoro secondo le necessità.

Da parte sua il datore di lavoro dovrà tenere conto delle esigenze manifestate dal suo dipendente (articolo 2109 c.c.) e prendere ogni decisione con buona fede e lealtà.

Ciò implica che il rifiuto di concedere le ferie in un determinato periodo deve essere comprovato da specifiche esigenze aziendali (Cassazione 24.10.2000 n. 13980), fermo restando che l’interesse dell’azienda prevale su quello del dipendente.

Una volta individuato il piano ferie, esso va comunicato al dipendente con un anticipo che gli consenta di organizzare al meglio il proprio periodo di riposo (Trib. Milano 24.4.1996). Ciò non toglie che l’imprenditore possa modificare il piano ferie già comunicato (articolo 2109 c.c.), anche in base a una semplice riconsiderazione.

Infine, il dipendente che ritiene il piano ferie in contrasto con i suoi interessi e stilato in cattiva fede, deve comunicare le sue divergenze senza esitazione (Cass. 11.2.00 n. 1557). In caso di intempestiva contestazione, il dipendente non può far valere più alcuna pretesa, nè tantomeno ha diritto al risarcimento dei danni.

Chi ne ha diritto

La normativa italiana prevede il diritto alle ferie per tutti i dipendenti pubblici e privati, assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, full time o part time.

Qualsiasi sia il CCNL (commercio, metalmeccanici, turismo, ecc.) il dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie all’anno. Nel caso di part time orizzontale i giorni di ferie sono gli stessi previsti per i full time. Nel part time verticale i giorni di ferie sono proporzionati alla ore effettive di lavoro.

Le ferie non sono monetizzabili (non possono essere pagate in denaro). Possono essere pagate, quelle non godute, solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento).

Tipologia

In caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a un ulteriore periodo di ferie retribuito. Questo periodo è pari a 15 giorni di calendario e si chiama “congedo matrimoniale“. Si ha diritto al congedo matrimoniale anche in caso di seconde nozze, purché vengano celebrate con atto civile e non solo religioso.

Solitamente le ferie (quelle di due settimane consecutive), vengono usufruite in estate, che è considerato il periodo più utile per il riposto psicofisico. In alcuni casi l’azienda decide di chiudere, per esempio ad agosto per due settimane (ferie collettive).

In caso di lutto, il dipendente non deve consumare le proprie ferie maturate, poiché ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni, da utilizzare entro una settimana dal decesso del familiare (coniuge, convivente e parenti entro il secondo grado).

In caso di decesso di una persona non appartenente alla propria famiglia (quindi anche nel caso del suocero/a), purtroppo non si ha diritto al permesso retribuito. Il lavoratore in possesso di ferie non godute può però decidere di utilizzarle, tenendo conto delle esigenze aziendali.

Calcolo

Le ferie spettanti sono pari a un minimo di 4 settimane annue e devono essere godute per almeno 2 settimane consecutive durante l’anno. Le restanti due settimane entro 18 mesi dalla maturazione. I giorni di ferie non possono essere pagati, se non in caso di risoluzione contrattuale.

Le ferie si calcolano in base al proprio CCNL di riferimento. I vari CCNL infatti, possono utilizzare unità di misura differenti per il calcolo delle ferie: settimane, giorni, ore. Spesso è prassi aziendale fare riferimento alle giornate di ferie, mentre i programmi di elaborazione aziendale usano le ore.

Colf e badanti

In questo caso le ferie minime (retribuite) sono pari a 26 giorni lavorativi annui, a prescindente dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Le ferie vanno godute in base alle esigenze della lavoratrice, ma di concerto con le esigenze della famiglia datrice di lavoro. Un rifiuto a concedere le ferie deve essere comprovato da specifiche esigenze.

Richiesta

Le ferie vanno organizzate in base alle proprie esigenze e in base a quelle aziendali. Spesso è possibile chiedere il periodo di ferie direttamente al responsabile, consegnando un modulo di richiesta ferie. Non è necessario specificare il motivo per cui si intende andare in ferie.

Le ferie sono infatti un diritto del lavoratore e devono essere godute entro 12 o 18 mesi dalla data di maturazione, in quanto non possono essere monetizzate.

Attenzione

È importante chiedere il periodo di ferie con congruo anticipo, affinché l’imprenditore possa organizzarsi durante l’assenza del dipendente.

Non godute

Può sembrare strano, eppure non sono pochi i lavoratori che accumulano ferie non godute. Il pagamento delle ferie non godute è ammesso solo nei seguenti casi:

  • Risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, pensionamento);
  • Scadenza del contratto a tempo determinato;
  • Quando il CCNL di riferimento prevede un periodo di ferie maggiore di quattro settimane annue. In questo caso, l’eccedenza di ferie non godute può essere monetizzata.

Esempio

Se il dipendente ha diritto a sei settimane di ferie all’anno, ma usufruisce solo di tre settimane, deve necessariamente godere anche dell’ultima settimana (il periodo minimi di ferie legale è di 4 settimane). Solo le restanti settimane possono essere monetizzate.

Le ferie non godute non scadono mai, ma possono essere godute nei periodi successivi. Il calcolo delle ferie residue si trova nella busta paga mensile. Di solito, se il dipendente ne matura troppe il responsabile del personale invita il dipendente a usufruirne per smaltirle, per non dover procedere alla liquidazione (laddove possibile).

Ferie forzate

E’ legale che un’azienda imponga delle ferie “forzate”: per esempio quando impone la chiusura degli uffici nel periodo natalizio, oppure nel periodo estivo ad agosto. L’azienda ha il diritto, in base alle decisioni aziendali, di chiudere l’attività in determinati periodi e quindi anche di imporre il godimento delle ferie.

Non può però imporre al dipendente di andare in negativo, ossia di godere di giorni di ferie che non si hanno e che quindi devono essere decurtati dalla busta paga. Considerando che il datore di lavoro deve comunicare il piano ferie con un congruo anticipo, a maggior ragione non può imporre ferie forzate senza preavviso congruo.

Crisi d’azienda e mancanza di lavoro

L’imprenditore, in caso di crisi aziendale, può imporre il godimento delle ferie maturate, ovviamente fatta salva la verifica della situazione economica negativa.

Malattia

La malattia sopraggiunta durante il periodo di ferie non sempre le interrompe: è necessario valutare caso per caso e se la malattia effettivamente impedisce il godimento dello stato di riposo psicofisico proprio delle ferie (Cass. n. 1947 del 23/02/ 1998 – Circolare INPS del 17/05/2000, n. 109).

L’onere di provare che l’evento morboso non pregiudica il godimento pieno delle ferie, spetta al datore di lavoro. Se quindi insorge una malattia durante le ferie, il lavoratore deve rivolgersi al suo medico e far inviare il certificato di malattia all’INPS: in questo modo quei giorni saranno di malattia e non di ferie.

Se il datore di lavoro è contrario, gli spetta l’onere di provare che quella malattia non pregiudica il godimento delle ferie come invece certificato dal medico.

La normativa italiana non vieta di godere delle ferie dopo una malattia. Nè tantomeno può vietare di andare in ferie dopo essere stati malati.

Infine, se la malattia inizia prima delle ferie e perdura anche fino ai giorni successivi, che quindi sarebbero stati di ferie, il dipendente continua a fruire della malattia e potrà godere in seguito delle ferie (Cassazione n. 15768/2000).

Preavviso

L’articolo 2109 c.c. sancisce chiaramente che, in caso dimissioni o di licenziamento, le ferie non possono essere computate durante il periodo di preavviso.

Revoca

E’ legale revocare le ferie già concesse e autorizzate, anche all’ultimo momento, purché sussistano gravi esigenze aziendali. Se quindi il datore di lavoro è costretto a revocarle, il dipendente non può sottrarsi dal recarsi al lavoro, ferma restando la correttezza e buona fede dell’imprenditore.

Differenza con permessi

Le ferie sono ben diverse dai permessi di lavoro retribuiti (ROL). I permessi retribuiti sono delle ore che il lavoratore può chiedere per uscire dall’azienda per motivi personali. Il calcolo delle ferie e dei ROL si trova su ogni busta paga. Tuttavia, se il dipendente ha accumulato molte ore di ROL, può usarle in modo simile alle “ferie”.

Maternità

Durante il congedo di maternità obbligatoria (cinque mesi), la lavoratrice matura anche le ferie previste dal CCNL. Il congedo di maternità facoltativa invece, non essendo assimilato a lavoro, non matura ferie. Infine, le ferie maturano anche durante la giornata lavorativa ridotta per ore di allattamento.

Docenti

Le ferie del personale pubblico docente sono disciplinate dagli articoli 3, 19 e 105 del CNNL di riferimento. Gli insegnanti hanno diritto a 32 giorni di ferie all’anno; i neo assunti invece a 30 giorni di ferie.

Per i docenti part time, le ferie previste sono:

  • Le stesse previste per i docenti full time, se si tratta di part time orizzontale;
  • Proporzionate al numero di ore lavorate, se si tratta di part time verticale.