Ti sei ammalato e non sei in grado di andare al lavoro? Sei stato assunto da poco e non conosci i tuoi diritti per l’indennità di malattia? Oppure non ricordi come funziona e come richiederla tramite il tuo medico curante? Qualsiasi sia il tuo caso non preoccuparti, sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto.

In questa guida sull’indennità di malattia scoprirai a quali categorie di lavoratori spetta, quali sono le categorie escluse, qual è l’importo dovuto e per quanti giorni puoi ottenerlo, qual è la massima durata e come vengono conteggiati i giorni festivi, dunque come viene pagata in busta paga e come rispettare le visite fiscali. Ecco cosa devi sapere.

Cos’é

L’indennità di malattia è una somma di denaro sostitutiva della retribuzione che l’INPS paga ai lavoratori dipendenti a partire dal 4° giorno di malattia. Questo perché per i primi tre giorni l’INPS non paga l’indennità. Tuttavia il contratto individuale con il dipendente può stabilire che i primi 3 giorni siano comunque remunerati completamente (o parzialmente) a carico del datore di lavoro.

Come funziona

Il diritto all’indennità pagata dall’INPS decorre a partire dal 4° giorno di assenza dal lavoro per malattia e termina quindi con la sua fine e il ritorno al lavoro del dipendente. Rientra nella malattia anche un eventuale ricovero in ospedale, ovviamente supportato da apposita certificazione medica.

A chi spetta

L’indennità INPS spetta a molteplici categorie di lavoratori tra cui:

  • Operai operanti nell’industria, nel terziario e nei servizi;
  • Impiegati operanti nel terziario e nei servizi;
  • Dipendenti pubblici;
  • Lavoratori nel settore dell’agricoltura;
  • Lavoratori nel settore marittimo;
  • Apprendisti;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Lavoratori sospesi dalla mansione;
  • Disoccupati;
  • Lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95, articolo 2 comma 26).

A chi non spetta

L’indennità INPS non spetta ai lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter, pulizie), ai lavoratori autonomi (tra questi figurano gli artigiani e i commercianti), ai dirigenti, ai quadri di industria e artigianato e infine anche ai portieri.

Da tempo vari gruppi di persone e associazioni combattono per il riconoscimento dell’indennità di malattia anche per i lavoratori autonomi. Purtroppo non è ancora stata loro concessa e nessun disegno di legge è stato ancora proposto.

Cosa spetta e calcolo

L’importo è riconosciuto in percentuale alla retribuzione giornaliera ed esso varia in base alla professione e ai giorni di malattia. L’importo viene erogato direttamente nella busta paga del dipendente dal datore di lavoro, che la anticipa per conto dell’INPS.

L’indennità viene calcolata secondo con diversi importi percentuali, in base alla professione e al settore di provenienza. Ecco come:

  • Lavoratori dipendenti: dal 4° al 20° giorno hanno diritto al 50% dello stipendio; dal 21° al 180° giorno hanno diritto al 66,66%;
  • Lavoratori di pubblici esercizi: spetta sempre l’80% dello stipendio;
  • Disoccupati e sospesi dal lavoro: spettano solo i 2/3 della percentuale prevista per il proprio settore. Ad esempio, per un disoccupato che lavora in un ristornate, spettano i 2/3 dell’80% dello stipendio;
  • Ricoverati senza familiari a carico: spettano solo i 2/5 della percentuale prevista per il proprio settore;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata: spetta un’indennità che va, a seconda delle settimane contributive, dall’8% al 16% calcolato in base al massimale contributivo;
  • Lavoratori marittimi: spetta un’indennità al 75% in caso di malattia fondamentale o complementare. In caso di malattia in continuità di rapporto di lavoro, l’indennità è la stessa prevista per i lavoratori dipendenti (50% fino a 20 giorni e 66,6% fino a 180 giorni).

Durata

L’indennità di malattia INPS decorre dal 4° giorno di assenza e ha una durata massima di 180 giorni nell’anno solare. Ciò significa che dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, sono riconosciuti al massimo 180 di indennità di malattia. Oltre i 180 giorni il dipendente potrebbe essere licenziato per superamento del periodo di “comporto”.

Solitamente il periodo di comporto è pari a 180 giorni di assenza nell’anno solare, entro i quali il dipendente non può essere licenziato e conserva il posto di lavoro.

Tuttavia, la definizione del periodo di comporto è quasi completamente riservata alla contrattazione collettiva, per cui ognuna delle parti (datore di lavoro e dipendente) è bene che tenga il proprio conteggio: il primo per poter intimare il licenziamento, il secondo per poterlo evitare.

Giorni festivi

Il dipendente deve recarsi dal medico per la visita e l’invio del certificato medico all’INPS entro due giorni dall’inizio della malattia, senza considerare i giorni festivi.

Esempio

Se si ammala di venerdì, deve inviare il certificato entro lunedì. Durante i giorni festivi inoltre, il dipendente è tenuto a osservare le stesse fasce di reperibilità dei giorni feriali previste per la reperibilità della visita fiscale.

Pagamento

L’indennità di malattia è a carico dell’INPS dal 4° giorno in poi. I contratti collettivi possono prevedere che i primi tre giorni siano comunque corrisposti, ma interamente a carico dell’azienda. L’indennità viene erogata ogni mese, direttamente in busta paga come il normale stipendio.

Pagamento diretto INPS

L’indennità è pagata direttamente dall’INPS nei seguenti specifici casi:

  • Lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo;
  • Lavoratori che operano secondo stagionalità;
  • Lavoratori di imprese sottoposti a procedure concorsuali;
  • Disoccupati o sospesi;
  • Lavoratori ammalati prima che l’azienda chiudesse;
  • Lavoratori a cui l’azienda non possa o si rifiuti di anticipare l’indennità. Se l’azienda si rifiuta, l’INPS la diffida ed entro 30 giorni provvede a pagare l’indennità direttamente al lavoratore.

Domanda

Nei casi in cui l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, quindi nella maggior parte dei casi, il dipendente deve recarsi dal suo medico per la visita e il rilascio del certificato di diagnosi. Quest’ultimo sarà spedito online all’INPS direttamente dal medico, per cui non serve più trasmetterlo al proprio datore di lavoro. Non occorre fare altro, perché con l’invio del certificato da parte del medico entra subito in attivo l’indennità.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata e nei casi in cui è l’INPS a dover pagare l’indennità (pagamento diretto), la domanda va inviata direttamente all’ufficio INPS territorialmente competente, tramite il sito web, contact center o tramite CAF, patronati e/o professionisti abilitati.

In caso di ricovero ospedaliero

Non tutti gli ospedali sono attrezzati per l’invio telematico del certificato di diagnosi e degenza. Nel caso in cui l’ospedale non vi possa provvedere, il certificato cartaceo può essere consegnato all’INPS competente anche oltre i due giorni lavorativi, ma sempre entro il termine della prestazione.

Visita fiscale

Il lavoratore in malattia è tenuto a rispettare degli orari, denominati “fasce di reperibilità” entro i quali deve essere presente al suo domicilio, nell’eventualità di una visita fiscale. Di seguito gli orari di reperibilità stabiliti per i dipendenti pubblici e privati:

  • Dipendenti statali: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche dei giorni festivi;
  • Dipendenti del settore privato: dalle 10 alle 12 2 dalle 17 alle 19, anche dei giorni festivi.

Cosa succede se si infrangono gli orari

In caso di visita fiscale, se il lavoratore non è presente al suo domicilio, ha 15 giorni di tempo per motivare la sua assenza. Se non ha alcuna giustificazione valida, non avrà diritto all’indennità per i 10 giorni di malattia. Inoltre, nei giorni immediatamente successivi, l’indennità viene ridotta al 50%.