Il tuo rapporto di lavoro è regolato da un contratto: quando una delle parti decide di interrompere, allora deve dare all’altra il tempo necessario per organizzarsi. Per esempio, se decidi di dare le dimissioni, non puoi licenziarti in tronco (a meno di specifici casi), ma devi dare all’azienda il giusto tempo per organizzarsi alla tua assenza.

In questa guida completa sull’indennità sostitutiva di preavviso ti spiego cos’è, come calcolarla, la formula per il calcolo, la tassazione applicata, i contributi spettanti, il versamento insieme al TFR, cosa succede in caso di dimissioni in maternità o di padre lavoratore, come funziona l’indennità per decesso da versare ai familiari del deceduto, infine come contabilizzare l’indennità.

Cos’è

Tu e l’azienda per cui lavori, avete stipulato un contratto, che regola anche la questione delle dimissioni o licenziamento. Nel momento in cui tu o l’azienda decidete di porre fine al contratto di lavoro, bisogna rispettare i termini di preavviso, in modo che l’altra parte possa organizzarsi.

Quindi, se per esempio sei tu a dare le dimissioni, non puoi andartene all’improvviso, ma devi rispettare i termini prestabiliti nel tuo contratto. Se il contratto prevede un mese di termini di preavviso, allora devi dare le dimissioni in modo da rispettare questo termine e permettere all’azienda di organizzarsi per la tua assenza.

Se decidi di non rispettare i termini di preavviso e andartene via subito, allora devi pagare all’azienda l’indennità sostitutiva del preavviso. Quest’ultima rappresenta una sorta di “risarcimento” all’altra parte, per ripagarla del fatto di averla messa in difficoltà con le tue dimissioni immediate.

Lo stesso vale al contrario: se l’azienda ti licenzia in tronco, senza rispettare i tempi di preavviso previsti dal contratto, è tenuta a pagarti l’indennità di mancato preavviso.

Calcolo

Calcolare l’indennità sostitutiva di preavviso non è difficile: essa è pari allo stipendio mensile a cui aggiungere il rateo di tredicesima e quattordicesima presente. Per rateo si intende la quota di tredicesima (o quattordicesima) maturata per ogni mese. E’ più facile a farsi che a dirsi, dunque ecco un esempio concreto.

Esempio 1

  • Stipendio lordo mensile 1.500 euro;
  • Il tuo contratto prevede sia tredicesima che quattordicesima;
  • Il rateo di tredicesima è pari a € 1.500 : 12 mesi = € 125;
  • Il rateo di quattordicesima è pari a: € 1.500 : 12 mesi = € 125;
  • Il tuo contratto di lavoro prevede 3 mesi di preavviso.

La tua retribuzione lorda complessiva è quindi pari a 1.500 + 125 + 125 = 1.750 euro.

L’indennità sostitutiva di preavviso è pari a 1.750 euro * 3 = 5.250 euro.

Esempio 2

  • Stipendio lordo mensile 1.400 euro;
  • Il tuo contratto prevede solo la tredicesima;
  • Il rateo di tredicesima è pari a € 1.500 : 12 mesi = € 116,67;
  • Benefit pari a 100 euro mensili;
  • Il tuo contratto di lavoro prevede un mese e mezzo di preavviso.

La tua retribuzione lorda complessiva è quindi pari a 1.400 + 100 + 116.67 = 1.616,67 euro.

L’indennità sostitutiva di preavviso è pari a 1.616,67 + 808,33 (la meta di 1.516,67 per il mezzo mese) = 2.425,01 euro.

Per decesso

In caso di morte del dipendente, l’azienda deve pagare l’indennità di preavviso ai familiari, se erano conviventi e a carico dello scomparso. Quindi se c’erano moglie e figli a carico, l’indennità spetta sia a figli che moglie.

Da una parte è vero che l’interruzione del lavoro non è imputabile all’azienda, ma la legge è chiara sotto questo punto di vista: ai superstiti spetta l’indennità (art. 1, co. 17, della Legge n. 76/2016).

Tassazione

Sull’indennità sostitutiva del preavviso si calcolano:

  • Contributi previdenziali, la normale contribuzione con percentuale a carico del dipendente e percentuale a carico dell’azienda;
  • Tasse.

Tasse da applicare

Dal punto di vista fiscale, l’indennità sostitutiva di preavviso rientra tra le “altre indennità e somme” (art. 17, co. 1, lett. a), TUIR), quindi sull’indennità si applica la stessa aliquota fiscale che si calcola sul TFR e alle indennità equipollenti (art. 19, co. 2, TUIR e circ. Min. Finanze n. 5/26/1997).

Per calcolare l’indennità netta quindi, bisogna partire dall’indennità lorda (calcolata come spiegato nei passi precedenti), prima togliere i contributi previdenziali e infine applicare l’aliquota IRPEF che si applica sul TFR. Tale aliquota dipende dal reddito del dipendente.

Una volta individuata l’aliquota da applicare al TFR, essa si calcola anche sull’indennità sostitutiva.

TFR

L’azienda che licenzia il dipendente senza rispettare i termini di preavviso, deve pagargli l’indennità sostitutiva, così come il TFR e tutte le spettanze maturate e non godute.

Deve versare l’indennità insieme al TFR, contestualmente, anche perché (come spiegato nel passo precedente), TFR e indennità scontano la medesima aliquota fiscale.

Maternità

Hai avuto da poco un figlio e pensi di non tornare a lavorare. Se dai le dimissioni entro un anno di età del bambino, hai diritto alla disoccupazione e anche all’indennità sostitutiva del preavviso (Corte di Cassazione, sent. n. 4919/2014).

Dare le dimissioni dopo la maternità facoltativa rappresenta una scelta molto importante, quindi ti consiglio di leggere la guida sulle dimissioni entro l’anno del bambino, per conoscere i tuoi diritti e le procedure.

Contributi

In caso di licenziamento, sull’indennità sostitutiva di preavviso il datore di lavoro deve pagare i contributi INPS. Come stabilito dalla delibera del CdA INPS n. 63/1973 e dalla circ. n. 170/90, l’azienda paga l’indennità nell’ultima paga, ma essa è attribuita, ai fini INPS, al periodo a cui si riferisce.

Ad esempio, supponiamo che l’azienda licenzi il lavoratore il 3 maggio, rinunciando al periodo di preavviso e quindi debba pagarli due mesi di indennità. Ai fini INPS, i contributi sull’indennità valgono dal 3 maggio al 3 luglio. Quindi il dipendente è coperto dai contributi INPS fino al 3 luglio e non solo fino al 3 maggio.

Licenziare in tronco il dipendente, ossia senza preavviso, scegliendo di pagargli l’indennità, non significa che il contratto di lavoro si interrompe immediatamente. A livello giuridico rimane vivo fino al termine di preavviso (come nell’esempio di cui sopra, fino al 3 luglio), dunque quello che avviene durante questo periodo (dal 3 maggio al 3 luglio) produce effetti, anche se il dipendente (ex) non lavora più.

Dimissioni

In un contratto di lavoro, la parte che decide di interrompere il rapporto, deve rispettare i tempi di preavviso. in alternativa, può decidere di non rispettarli, ma in questo caso deve pagare all’altra l’indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di dimissioni del dipendente, l’azienda può decidere di rinunciare al periodo di preavviso: dipendente e azienda possono accordarsi e quest’ultima decidere di “lasciare libero” il lavoratore senza dargli ulteriori balzelli.

La rinuncia del periodo di preavviso però, non obbliga l’azienda a pagare anche l’indennità sostitutiva (sentenza del Trib. di Padova del 07/03/2019, Dott. Dallacasa). Il datore di lavoro fa già un “favore” al dipendente, non può anche corrispondergli il preavviso.

Sarebbe obbligatorio il contrario: ossia che la parte dimissionaria paghi l’indennità all’azienda. Ma quest’ultima lo ha liberato. Sempre secondo la suddetta sentenza, le dimissioni immediate del lavoratore comportano il diritto a ricevere l’indennità solo se avvenute per giusta causa, ossia non per reale volontà del dipendente, ma per necessità.

Padre lavoratore

Se sei un papà lavoratore e decidi di lasciare il lavoro durante il periodo tutelato di paternità (entro i primi 5 mesi di vita di tuo figlio): non hai l’obbligo di rispettare i tempi di preavviso. Che tu abbia o meno usufruito del congedo di paternità, puoi licenziarti in tronco.

Per quanto riguarda l’indennità sostitutiva di preavviso, ne hai diritto solo se hai usufruito del congedo di paternità (Circ. Ispett. del :av. prot. 896 del 26/10/2020). Se non hai usufruito del congedo di paternità, non ti spetta.

Contabilizzazione

L’indennità sostitutiva di preavviso è un costo del lavoro e, come tale, in bilancio va inserito nella sezione B – Costi della produzione, sottoelenco B – 9.

In questa sezione rientrano tutte le indennità relative al lavoro, come l’indennità di mensa, di casa e l’indennità di mancato preavviso.