La legge del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), nell’art. 1, comma 629, lettera b), ha fatto delle modifiche al DpR riguardante l’applicazione dell’IVA (il DpR n. 633/1972) e, nello specifico, vi ha introdotto l’art. 17-ter. La modifica introduce una importante novità per tutte le aziende che fatturano verso alcuni enti della pubblica amministrazione (tra cui i comuni).

In pratica, una ditta o un’azienda che fattura al comune, dopo l’entrata in vigore di questa norma, non deve applicare l’IVA alla vendita del bene o prestazione del servizio. L’IVA però, deve essere riportata e, nella fattura, deve esserci la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Vediamo cosa significa e un esempio fac simile di fattura.

Tasse

I fornitori che vendono beni o servizi a una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, nella fattura devono indicare l’IVA, ma l’ente non eve pagarla al venditore, ma allo stato direttamente. In pratica quindi, con la legge sù citata, gli enti pubblici diventano debitori diretti del fisco e si occupano di versare l’IVA direttamente. Non la versa più l’azienda fornitrice, ma l’ente pubblico.

L’azienda quindi, dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’ente pubblico non la pagherà, in quanto dovrà solo versarla direttamente all’erario. Per esempio, se nella fattura l’importo da pagare è di 100 euro, occorre anche indicare 22 euro di IVA (al 22% quindi), ma si riceveranno solo 100 euro in pagamento. I 22 euro saranno versati al fisco direttamente dall’ente.

Di seguito un esempio di fattura di questo tipo.

Ditta XXXXX
Indirizzo XXXX

Committente: Comune di Milano
Indirizzo XXXX

Descrizione beni

vendita di computer 800 euro
IVA applicata al 22% 176 euro
Totale 976 euro

Totale da pagare 800 euro

“IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.