Il meccanismo del reverse charge (in italiano “inversione contabile”) é previsto dall’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72 e prevede che il soggetto passivo di imposta (ossia il soggetto che deve pagare l’IVA) sia non il venditore ma il compratore. Ma come funziona questo meccanismo?

Questo meccanismo è stato previsto allo scopo di ridurre il rischio di evasione dell’IVA, perchè: supponiamo che A in Italia venda a B in Inghilterra. B paga l’IVA ricevendo la fattura, ma A straccia la fattura e non la versa (1° danno per l’erario del Paese di A). D’altro canto B, che ha pagato l’IVA, la porta in detrazione nel suo stato (2° danno per l’erario del Paese di B).

Fattura

Praticamente quindi, gli organismi internazionali e nazionali, per evitare ciò, hanno invertito l’onere del versamento dell’IVA dal cedente al cessionario: A emette quindi fattura senza IVA e B, che riceve la fattura senza IVA, dovrà provvedere a fare un’altra fattura (autofattura) nella quale aggiungerà l’IVA e che verserà al suo stato.

In questo modo quindi, si evitano tutti i giri di detrazioni/non pagamenti, poichè si individua sin da subito chi è il soggetto che deve pagare l’IVA e in quali modi: deve pagare l’IVA il soggetto che acquista, emettendo autofattura. Il venditore invece, deve emettere una fattura senza IVA (che appunto sarà integrata dal compratore nel suo Paese).

Ricapitolando

  • la fattura è emessa dal venditore senza IVA con l’annotazione “inversione contabile” e indicando la norma (in Italia il D.P.R. n. 633/72); il venditore quindi ha terminato i suoi obblighi, non deve fare null’altro, se non registrare la sua fattura senza IVA.
  • La fattura è integrata dal compratore che, nel suo Paese, dovrà fare autofattura e inserire l’aliquota prevista nel suo Paese.

Al contrario, se un’impresa italiana acquista dall’estero, riceverà una fattura senza IVA e dovrà quindi integrarla, emettendo una nuova fattura (autofattura), in cui dovrà inserire l’IVA.

I settori assoggettati al reverse charge sono previsti dall’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72. Le ultime modifiche al D.P.R hanno introdotto anche le prestazioni di servizi di pulizia negli edifici, il settore edile, il settore energetico e la cessione di beni nella grande distribuzione organizzata.