La riforma del lavoro Fornero, ha apportato significative modifiche alla procedure da attuare in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, soprattutto in merito alla nuova procedura di convalida delle stesse. La riforma, apre così una nuova lotta alla pratica illegale della firma delle dimissioni in bianco.

La riforma Fornero (legge n. 92/2012), che ha modificato il mercato del lavoro, introduce nuovamente la convalida delle dimissioni volontarie o della risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, da effettuarsi presso la DPL (Direzione provinciale del Lavoro). Attualmente quindi, il lavoratore o la lavoratrice che intende presentare lettera di dimissioni, deve passare presso il DPL per la convalida delle dimissioni. Lo stesso vale in caso di risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore.

La normativa ha lo scopo di impedire, per quanto possibile, i cosiddetti licenziamenti in bianco: ovvero quelle situazioni in cui il datore di lavoro, già dal momento dell’assunzione, fa firmare al lavoratore una lettera di dimissioni. Quando il datore di lavoro non avrà più bisogno del lavoratore (é sicuramente poco elegante usare questi termini, ma purtroppo nella pratica é spesso così), semplicemente prenderà quella lettera di dimissioni che aveva già fatto firmare al lavoratore e… chi si é visto si é visto.

I lavoratori si sentono poco tutelati, poiché a rischio licenziamento in qualsiasi istante e delle volte, purtroppo, anche per futili motivi. Alcune volte poi, la lettera di dimissione firmata in anticipo è anche usata addirittura per minacciare il lavoratore, che perderebbe tutte le tutele in caso di disoccupazione (l’indennità di disoccupazione INPS infatti, che ora si chiama ASpI, non é dovuta in caso di dimissioni volontarie). O ancora, viene usata per la donna appena entrata in stato di gravidanza.

Su questi scenari così scoraggianti, la riforma è intervenuta con una misura che forse non metterà fine del tutto al fenomeno, ma lo ostacolerà sicuramente.

La procedura

La dimissione del lavoratore o della lavoratrice o la risoluzione consensuale fino a che non vengono convalidate dalDPL sono sospese, fino al termine dell’iter di convalida, Le dimissioni o la risoluzione, devono essere convalidate presso la DPL, il Centro per l’impiego o le sedi individuate nel CCNL. Gli organi preposti quindi, si occuperanno di accertare la veridicità delle dimissioni o della risoluzione (nelle modalità individuate con del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

Entro 30 giorni dalla dimissioni o dalla risoluzione consensuale, il titolare dell’azienda presso cui si lavorava, deve invitare il lavoratore ad andare presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego o presso le sedi di cui al CCNL nazionale di lavoro, per convalidare l’atto.

L’invito può essere spedito per posta o consegnato a mano al lavoratore, che in questo caso ne sottoscrive copia per ricevuta. Nella lettera deve essere allegata copia della comunicazione al Centro per l’impiego.

Entro 7 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore può:

– accettare l’invito e presentarsi nelle sedi di cui sopra.
– Non aderire all’invito e non presentarsi nelle sedi di convalida. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto automaticamente. Anche senza convalida.