La pandemia da coronavirus ha imposto il rispetto di regole molto stringenti: sulla circolazione, gli spostamenti, l’apertura di ristoranti, bar, strutture turistiche, scuole. Per questo motivo, lo stato ha deciso di aiutare determinate categorie di lavoratori erogando loro specifiche indennità.

In questa guida sui lavoratori in somministrazione ti spiego chi sono, cosa vuol dire “lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, cosa vuol dire lavoratori stagionali del settori diversi dal turismo, a chi spetta il bonus 2400 euro previsto dal governo.

Chi sono

I lavoratori in somministrazione sono quei lavoratori che l’azienda non assume direttamente, ma tramite agenzia. Supponiamo ad esempio che una profumeria abbia bisogno di più personale in un particolare periodo dell’anno: decide di non assumere il personale direttamente, ma di rivolgersi a un’agenzia.

Le aziende possono rivolgersi alle agenzie non solo per brevi periodi dell’anno, ma anche per periodi più prolunganti. Il motivo è presto detto: l’azienda, per vari motivi, preferisce non accollarsi la gestione di un dipendente e quindi preferisce rivolgersi a un’agenzia.

In questo modo, l’azienda non deve preoccuparsi di assumere, di pagare i contributi e di tutte le questioni burocratiche riguardanti un dipendente: deve solo pagare l’agenzia. Sarà quest’ultima quindi a occuparsi di assunzione, contributi e tutto il resto dei diritti del lavoratore.

Il rapporto di lavoro quindi, è tra agenzia e lavoratore in somministrazione.

Cosa vuol dire

Nel contratto di somministrazione di lavoro, intervengono dunque tre soggetti:

  1. L’azienda utilizzatrice, ossia l’azienda che ha bisogno del lavoratore;
  2. Il somministratore, ossia l’agenzia;
  3. Il lavoratore somministrato.

Il fatto che il lavoratore non sia assunto direttamente dall’azienda, non significa che abbia meno diritti, almeno in teoria: l’agenzia si occupa di tutte le pratiche di assicurazione.

Chiaramente l’agenzia può assumere il lavoratore a tempo determinato, indeterminato, a progetto laddove consentito, part time o full time.

Dei settori del turismo: chi sono

Le agenzie offrono lavoratori da impiegare in vari ambiti. I lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali sono quei lavoratori che:

  1. Lavorano tramite agenzia; quindi significa che non sono assunti direttamente dall’hotel, albergo, dal b&b, ecc.;
  2. Lavorano nel settore turistico o degli stabilimenti termali quindi per esempio presso hotel, b&b, alberghi, camping turistici, campeggi, villaggi turistici, parchi acquatici, stabilimenti balneari, lidi, stabilimenti termali.

Sei un lavoratore in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari quindi, se non sei assunto direttamente dall’azienda, ma tramite agenzia.

A causa del COVID, il turismo è stato uno dei settori più colpiti: le regole imposte dal governo, hanno portato alla chiusura di alberghi, ristoranti, b&b. L’impossibilità di spostarsi, ha limitato gli spostamenti solo alle situazioni di necessità. Viaggiare per piacere, per rilassarsi, non è sempre stato possibile, anzi.

Settori diversi dal turismo

In riferimento al bonus 2400, spetta anche a tutti i lavoratori stagionali che lavorano in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali. Ne hai quindi diritto se per esempio lavori in un ristorante che lavora solo di inverno.

Vediamo di seguito, nello specifico e cercando di chiarire ogni dubbio, a chi spetta il bonus 2400 euro, alla luce della circolare INPS n. 65/2021.

Bonus 2400 euro

La circolare INPS n. 65/2021 ha sottolineato che il bonus di 2400 previsto dal decreto Sostegni, spetta alle seguenti categorie:

  • Lavoratori stagionali del settore del turismo e del settore degli stabilimenti termali; dunque tutti coloro che lavorano in questi settori, il cui lavoro non è continuo ma ciclico durante l’anno;
  • Lavoratori in somministrazione (ossia assunti non dall’azienda, ma tramite agenzia) del settore del turismo e del settore degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori assunti a tempo determinato nel turismo e negli stabilimenti termali, quindi assunti direttamente dall’azienda, seppur con un contratto a scadenza (non a tempo indeterminato);
  • Lavoratori dipendenti (quindi assunti direttamente dall’azienda, non tramite agenzia) stagionali appartenenti a settori diversi da quelli turistici e termali;
  • Lavoratori intermittenti (qui trovi una guida completa sul contratto intermittente, chi sono questi lavoratori e cosa significa);
  • Lavoratori autonomi che effettuano prestazioni in modo occasionale;
  • Venditori a domicilio;
  • Lavoratori dello spettacolo.

Il bonus spetta una tantum: Cosa significa una tantum: significa che lo ricevi solo una volta.

Sempre la suddetta circolare INPS, fornisce:

  • I codici ATECO delle attività che hanno diritto all’indennità, ossia i codici ATECO del settore turismo e stabilimenti balneari che ne hanno diritto.
  • Informazioni per i lavoratori dello spettacolo a cui l’INPS non ha erogato il bonus previsto dal precedente decreto Ristori;
  • Chiarimenti su come presentare la domanda;
  • Dettagli su requisiti e domanda per i lavoratori dello spettacolo a cui l’INPS non ha erogato il bonus previsto dal precedente decreto Ristori;
  • Dettagli sulle incompatibilità.

Infine, la circolare chiarisce cosa si intende per disoccupazione che da diritto alla NASPI: ne hai diritto solo se hai perso il lavoro non per tua volontà, ossia l’azienda ti ha licenziato. Non hai diritto alla NASPI se ti licenzi di tua volontà, tranne in due casi specifici: prima dell’anno di compimento di età di tuo figli oppure dimissioni per giusta causa (in questi due casi hai diritto alla NASPI);

Sei perdi il lavoro tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 hai diritto alla NASPI in presenza dei soli seguenti requisiti:

  1. Perdita del lavoro non volontaria (oppure entro l’anno di età del bambino o per dimissioni per giusta causa);
  2. Hai maturato almeno tredici settimane di contributi INPS nei quattro anni precedenti il giorno del licenziamento.

Non è quindi richiesto il requisito della trenta giornate di lavoro effettivo (art. 3, del D.lgs n. 22/2015).