“Lavoro all’estero: devo pagare le tasse in Italia?” Questa la domanda che si pongono tantissimi contribuenti, che lavorano in Svizzera, Germania, Austria, Francia, o in altri Paesi esteri. Soprattutto coloro che vivono in frontiera e quindi hanno la loro residenza in territorio italiano, pur lavorando all’estero. E se invece non solo lavori all’estero, ma ci vivi e stai quindi pensando di trasferirvi la residenza, come funzionerebbe la tassazione? Dovrai dichiarare i redditi e pagare le tasse ancora in Italia, o nel Paese estero?

Proprio questo é il punto: la residenza. Le differenze fiscali infatti, si basano proprio sulla residenza o meno in Italia o nello stesso Paese in cui si lavora. Vediamo insieme come comportarsi nei differenti casi.

1. Per I soggetti che lavorano all’estero, ma risultano residenti fiscalmente in Italia, vale il principio della tassazione mondiale, ossia: i redditi, anche quelli prodotti all’estero, vanno dichiarati anche in Italia. Se il lavoratore, lavora all’estero per più di metà anno (più di 183 giorni l’anno), pagherà le imposte sul reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti relativi vengono solitamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale intorno a dicembre di ogni anno e valgono quindi per l’anno successivo.

2. Per i soggetti che lavorano all’estero e che trasferiscono anche la propria residenza all’estero, le tasse andranno pagate nel Paese straniero di residenza. È bene sottolineare che in questo caso occorre

–  trasferire la propria residenza all’estero (e quindi cancellarsi dall’anagrafe dei residenti in Italia),
– iscriversi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
– avere anche il proprio domicilio nel Paese estero, ossia farne sede principale dei propri interessi, economici, affettivi e sociali.

3. E i soggetti residenti all’estero che lavorano anche in Italia? In questi casi, al di là della residenza fiscale, i redditi prodotti in Italia vanno dichiarati e tassati in Italia, salvo le diverse disposizioni delle convenzioni internazionali volte ad arginare il fenomeno delle doppie imposizioni fra gli Stati.