La riforma dei Centri per l’impiego ha eliminato le liste di collocamento ordinarie e speciali ed il libretto di lavoro (uffici di collocamento o ex S.C.IC.A). La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) inoltre, ha introdotto delle significative modifiche in merito alla comunicazione obbligatoria da fare al centro per l’impiego, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro, in caso di trasformazione e in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa, in via prioritaria, ha lo scopo di realizzare una base statistica di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro adottate dal Governo. Con la riforma, l’obbligo della comunicazione al centro per l’impiego é previsto per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, salvo alcune eccezioni. Le prestazioni occasionali vanno comunicate al centro per l’impiego?

Prestazione occasionale e comunicazione centro per l’impiego

Come chiarito da una circolare del Ministero del Lavoro, i contratti di collaborazione meramente occasionali (quelli di cui all’art. 2222 del codice civile.), contratti quindi caratterizzati da occasionalità (per redditi fino a 5000 euro netti annui), discontinuità e assenza di vincoli (senza coordinamento con il committente), sono esentati dall’obbligo di comunicazione al centro per l’Impiego.

Sono invece soggette ad obbligo di comunicazione le collaborazioni occasionali di cui al Decr. Lgs. 276 del 2003, comma 2- art. 61, dove, rimane assente la continuità, ma sussiste il coordinamento con il committente (si tratta delle cosiddette “mini co.co.co.”). Le mini Co.co.co. quindi, si differenziano dalle prestazioni meramente occasionali, perchè sussiste il coordinamento del lavoro con il committente.

Infine, per le collaborazioni coordinate e continuative (cosiddetti CO.CO. CO), come é facile evincere, sussiste invece l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego.