L’articolo 35 del Codice deontologico Forense, sottolinea che il rapporto tra avvocato e cliente deve essere basato sulla fiducia reciproca. A seguito di accordo contrattuale, l’avvocato si impegna a operare negli interessi del cliente e quest’ultimo a pagare il compenso stabilito.

Qualora venga meno il rapporto di fiducia, il cliente può revocare in ogni momento il suo avvocato. Allo stesso modo, anche l’avvocato ha tutto il diritto di non accettare un incarico proposto, oppure di rinunciare a uno già in essere. Vediamo cosa fare in questo caso, un fac simile di rinuncia da notificare al cliente e quella da inviare al giudice se la causa è già iniziata.

Avvocato

Se l’avvocato ritiene di non poter accettare il mandato o non poter continuare la difesa, può rinunciarvi (fatto salvo il caso di difesa con gratuito patrocinio per i meno abbienti), come sancito dall’articolo 47 del codice deontologico forense. La rinuncia deve essere comunicata per via scritta:

  • solo al cliente, se la controversia è ancora in via stragiudiziale;
  • al cliente e al giudice se il caso è già stato portato in tribunale.

L’avvocato che rinuncia al mandato, dovrà fornire al nuovo avvocato le informazioni (documenti, atti etc.) per la difesa. Se il cliente non ha un nuovo avvocato (perchè magari rinuncia a portare il caso in tribunale o comunque a risolverlo), la documentazione deve essere consegnata al cliente stesso. I documenti devono essere consegnati anche se il cliente non ha ancora provveduto a saldare quanto dovuto (sentenza Cassazione del 17.11.2011 n. 24080). L’unica cosa che può essere consegnata solo al nuovo avvocato (e non al cliente stesso), è la corrispondenza con l’avvocato di controparte (art. 42 Codice deontologico).

L’avvocato dovrà inviare la comunicazione di rinuncia dando un congruo preavviso al cliente, affinchè possa attivarsi alla ricerca del nuovo difensore. Non c’è un termine di preavviso preciso, deve essere comunque congruo e e adeguato alla circostanza. Il cliente dovrà inoltre essere informato di tutto ciò che è necessario affinchè la sua difesa non sia in alcun modo pregiudicata.

Se il cliente non provvede a nominare un nuovo difensore, l’ex avvocato non è responsabile per l’assenza di assistenza dopo la sua rinuncia.

Da questo link è possibile scaricare un modello fac simile lettera di rinuncia da inviare al cliente, tramite raccomandata A/R. Da quel momento l’avvocato non è più responsabile dell’assistenza a quella persona. da questo link invece il modello di lettera per comunicare la rinuncia al tribunale.

Ricordiamo infine che, in un procedimento penale, se l’avvocato è stato nominato d’ufficio, può rinunciare alla difesa solo per cause specifiche e rilevanti.