La legge n.68 del 12 marzo 1999 è quella che regola la posizione del lavoratore disabile, il quale gode di un certo privilegio, anche per quello che concerne le cause di licenziamento. Tuttavia, licenziare un lavoratore disabile si può quando ricorrono particolari cause.

Per il disabile infatti, valgono le stesse norme che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti in generale, quindi anche per quello che riguarda i casi di licenziamento, ma con alcune peculiarità specifiche. Vediamo quali.

Contratto

Il dipendente disabile può essere licenziato:

  • per mancato superamento del periodo di prova (Cassazione n. 21965 del 27 ottobre 2010). Se l’invalido lo richiede, il datore di lavoro è tenuto a fornire i motivi, validi, seri ed obiettivi, del licenziamento.
  • Per giusta causa. Il datore di lavoro deve però dimostrare che è impossibile proseguire il rapporto, anche ricollocando il lavoratore in altro settore, per aver tenuto un atteggiamento inaccettabile oppure per mancanza di mansioni adatte all’invalido, nonostante siano stati messi in atto tutti gli adattamenti possibili e accertati dalla Commissione medica (legge 104/92).
  • Per giustificato motivo soggettivo. Sebbene l’assunzione di un invalido possa chiaramente essere meno produttiva, ciò non significa che si debba mantenere un rapporto di lavoro con chi si dimostri del tutto incapace a quella mansione (Cassazione n. 5688/1985). Ovviamente, in questo caso il licenziamento è legittimo solo se non è possibile ricollocare il lavoratore in altro settore.
  • Per giustificato motivo oggettivo (Legge n.68 del 12 marzo 1999 n. 68 / articolo 4 comma 9 Legge n. 223 del 23 luglio 1991). E’ il caso tipico delle aziende che, in crisi, sono costrette a optare per un piano di riduzione del personale. In questo caso, il disabile è licenziabile solo quando il numero dei dipendenti residui disabili è divenuto maggiore o uguale alla quota di riserva (ossia il numero di disabili da assumere obbligatoriamente, in funzione del numero dei dipendenti).
  • Per superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte, con la sentenza 3931/15, ha sancito la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, anche se la quota di riserva non è raggiunta.
  • Per aggravamento dell’invalidità. Il datore di lavoro può licenziarlo solo se dimostra di non poter ricollocare il lavoratore in altri settori e solo se, anche con tutti i possibili adattamenti e accorgimenti accertati dalla Commissione medica (legge 104/92), il ricollocamento risulta impossibile.