Sempre più spesso le aziende, piccole o grandi che siano, in balia della dalla crisi economica, sono costrette a licenziare personale: in questi casi si tratta di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” e ove non sia possibile ricollocare il dipendente presso un altro ramo aziendale. Nello specifico, il licenziamento nelle imprese con un numero di dipendenti sotto i 15, è disciplinato dalla Legge n. 108 dell’11/05/1990.

Questa normativa sancisce innanzitutto la modalità di licenziamento, che deve avvenire con una lettera scritta: se il licenziamento viene comunicato a voce quindi, non é valido finchè non viene inviata/consegnata una lettera scritta.

Licenziamento

Nella lettera di licenziamento, non é obbligatorio esplicitare le ragioni del licenziamento ma, su richiesta dell'(ex) dipendente, il datore di lavoro deve fornirne adeguate motivazioni. Se le ragioni date dall’impresa non appaiono convincenti, il dipendente licenziato può impugnare il licenziamento e rivolgersi al giudice di pace. Se questi dichiara licenziamento illegittimo, esso viene annullato e il datore di lavoro deve:

– riassumere il dipendente,
– oppure pagargli un risarcimento, il cui importo, determinato dal Giudice, varia da 2,5 a 6 stipendi.

La riforma del mercato del lavoro ha infatti previsto la tutela reintegratoria anche per i dipendenti delle piccole imprese con meno di 15 dipendenti. Il nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede la tutela reintegratoria nei casi in cui il licenziamento avvenga:

– per motivi discriminatori;
– in concomitanza con il matrimonio del dipendente o violando leggi di tutela della maternità e paternità;
– nelle altre ipotesi di licenziamento nullo previsto dalla legge (per esempio licenziamento solo in forma orale e non scritta, etc.);

Un altro caso tipico è quando, in seguito al licenziamento del dipendente, per motivi economici, prima di sei mesi l’azienda assume un nuovo dipendente con le stesse mansioni. In questo caso l’azienda che ha licenziato il dipendente per motivi economici, se entro sei mesi ha di nuovo bisogno di quella forza lavoro, deve contattare quel dipendente per offrirgli la riassunzione.