In caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento (per il coniuge separato/divorziato o per i figli, anche maggiorenni) il cui importo era stato deciso da sentenza, la legge italiana offre diversi strumenti volti a far valere il proprio diritto nei confronti dell’altro coniuge che si sottrae all’obbligo.

L’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento, è sancito dall’art. 337-ter c.c. e dal D.lgs. n. 154/2013, i quali configurano tale dovere come inderogabile, affidando al giudice il compito di fissarne l’importo, ovviamente in base alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Di seguito vediamo gli strumenti a disposizione dell’avente diritto e le conseguenze in cui incorre l’obbligato, che sono non solo di natura civile, ma anche penale.

Giudice

Conseguenze civili

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli o oer la moglie (o per il marito) rappresenta un illecito civile. L’avente diritto, può tutelare le sue pretese con gli strumenti previsti dall’art. 156 c.c.:

  • Ordine di pagamento diretto (ex art. 156, 6° comma, c.c.): l’avente diritto può presentare una istanza al giudice affinchè, chi gli paga periodicamente somme di denaro (per esempio il datore di lavoro), venga versata direttamente al coniuge avente diritto. Il giudice dispone la somma da detrarre dallo stipendio (la somma può essere l’intera corrispondente all’assegno di mantenimento o solo una parte).
  • Sequestro (art. 156 c.c. art. 8, ultimo comma): un altro strumento di tutela per gli aventi diritto è il sequestro dei beni dell’obbligato.
  • Ritiro del passaporto: l’ultimo strumento é il ricorso al giudice tutelare affinchè disponga il ritiro del passaporto dell’obbligato perchè sia indotto all’adempimento. Si tratta di uno strumento di tutela poco utilizzato dalla prassi.

Ricordiamo che le condanne al pagamento degli assegni di mantenimento, anche se provvisorie, rappresentato titoli esecutivi immediatamente eseguibili.

Conseguenze penali

Il mancato pagamento dell’assegno rappresenta quindi innanzitutto un illecito civile, ma può essere anche un reato penale (art. 570 c.p., così come modificato dal D. Lgs. n. 154/2013), quando si tratta di una omissione di pagamento talmente grave da privare il coniuge o i figli delle primarie esigenze di vita e determinante una importante condizione di disagio.

La pena prevista per questo reato è rappresentata dalla reclusione fino a un anno o una multa da un minimo di euro 103 fino ad un massimo di euro 1.032.