La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli, rappresenta una questione piuttosto complessa, poichè, a causa del silenzio normativo (non ci sono specifiche leggi a cui fare riferimento), è stata la giurisprudenza, insieme alle sentenze della Corte di Cassazione a trovare delle risposte ai casi concreti.

Il nuovo articolo 337-ter c.c. sancisce che, sia in caso di affido condiviso che di affido esclusivo, è il giudice che fissa la misura dell’assegno e i metodi secondo cui ogni coniuge deve contribuire al mantenimento dei figli.

Decreto ingiuntivo

Solitamente, secondo prassi giurisprudenziale, nell’assegno di mantenimento sono incluse solo le spese ordinarie e non quelle straordinarie. Stabilito quindi che nell’assegno di mantenimento non sono incluse le spese straordinarie, quando queste si verificano, come devono essere ripartite?

Spesso, la sentenza giudiziale che stabilisce l’assegno di mantenimento, stabilisce anche una percentuale variabile per far fronte alle spese straordinarie. Un’altra pratica frequente è quella di addebitare un 50% a entrambi i coniugi. Tuttavia non mancano casi in cui i giudici hanno stabilito l’addebito totale ad uno solo dei coniugi (Cass. n. 18242/2007).

Quali sono

Stabilite le percentuali, quali sono invece le spese che possono definirsi straordinarie? Qui la giurisprudenza é concorde: le spese ordinarie sono quelle volte a soddisfare le esigenze primarie della vita quotidiana dei figli, mentre quelle straordinarie sono volte a soddisfare esigenze legate ad eventi imprevedibili, non ricorrenti, eccezionali, non quantificabili in anticipo (ad es. le spese per gli occhiali da vista, le spese per fisioterapia; le spese per lezioni private, etc.).

  1. Spese per la salute: rientrano tra le spese ordinarie quelle di routine, tra quelle straordinarie quelle impossibili da quantificare in anticipo (spese termali, di fisioterapia, spese per occhiali, per interventi chirurgici, etc.).
  2. Spese per l’istruzione: rientrano tra le spese ordinarie tutti i costi necessari per lo studio (anche universitario) dei figli, quindi spese per i libri, di iscrizione scolastica, la mensa scolastica, la quota mensile dell’asilo). Rappresentano invece spese straordinarie quelle imprevedibili, come le spese per le lezioni private, le spese per l’Erasmus, etc.
  3. Spese extrascolastiche: ogni genitore deve contribuire alla cultura, allo sport e al divertimento dei figli. Tuttavia, ci sono talune spese che necessitano di un preventivo accordo tra i genitori e che sono appunto le spese straordinarie, tra le quali sono comprese le spese per l’acquisto di un computer, di uno scooter, le spese per la baby sitter.

Baby sitter

Per quanto riguarda le spese per la baby sitter, occorre fare una precisazione. Se la baby sitter viene contattata solo in caso di necessità e non abitualmente, la spesa rientra tra quelle straordinarie.

Se invece quello della baby sitter è un costo che si sostiene abitualmente, allora sarà il giudice a inserire già nell’importo dell’assegno di mantenimento, la quota spettante.

Disaccordi

In caso di disaccordo tra i coniugi, per evitare infiniti litigi, è possibile chiedere, prima della sentenza che indichi l’importo dell’assegno, che ad esso sia aggiunta direttamente una parte da destinare alle spese straordinarie.

Infine, in caso di disaccordi futuri oppure in caso di esigenze future diverse o nuove condizioni in cui vengano a trovarsi i figli o i coniugi, è sempre possibile chiedere la revisione del provvedimento e quindi degli importi.