Avere un bambino è una notizia favolosa, ma come tutte le mamme e i papà sanno, è anche costosa. Non solo devi acquistare tutto ciò di cui avrà bisogno il tuo bebè, dai pannolini alla culla, ma dovrai anche prenderti una pausa dal lavoro.

In questa guida completa sulla maternità commercianti ti spiego cos’è e come funziona, quali sono i requisiti per averne diritto, quanto spetta, come calcolare l’importo che ti erogherà l’INPS, come ottenere anche la maternità facoltativa (congedo parentale) e infine se e come inserire l’indennità in dichiarazione dei redditi.

Cos’è e come funziona

Se sei una commerciante (quindi iscritta alla Gestione Commerciati dell’INPS) e sei incinta, ti spetta l’indennità di maternità, per cinque mesi, quindi come una lavoratrice dipendente. Hai diritto all’indennità a partire dai due mesi prima del parto, fino ai tre mesi dopo.

A differenza delle lavoratrici dipendenti però, c’è un vantaggio: come commerciante hai diritto all’indennità, ma se vuoi puoi anche continuare a lavorare. Durante i cinque mesi di maternità quindi, se lo desideri e le tue condizioni di salute lo permettono, puoi continuare a lavorare.

A prescindere che tu lavori o no in questi mesi, l’indennità ti spetta comunque, indipendentemente dal tuo fatturato. Non è che se hai basso fatturato allora ti spetta l’indennità e se hai un fatturato alto allora l’indennità che ti spetta è più bassa: assolutamente no, hai diritto all’indennità indipendentemente da come e quanto lavori.

Se lo desideri quindi, nei cinque mesi di maternità durante i quali percepisci l’indennità INPS, puoi continuare a lavorare. Incassi dunque il denaro frutto del tuo lavoro + l’indennità INPS.

Requisiti

A chi spetta. Hai diritto all’indennità INPS se possiedi i seguenti requisiti:

  1. Sei iscritta alla Gestione Commercianti INPS;
  2. Sei in regola con il versamento dei contributi INPS (anche nel periodo in cui sei in maternità);
  3. Sei incinta e stai per entrare nell’ottavo mese di gravidanza, oppure hai deciso di adottare/prendere in affido un minore.

Se possiedi questi requisiti puoi presentare domanda di indennità all’INPS, tramite il sito, call center oppure tramite un CAF.

Hai diritto all’indennità non solo in caso di parto, ma anche in caso di adozione e affidamento preadottivo. L’indennità in questi casi ti spetta a partire dal giorno di ingresso del minore nella tua casa.

Hai diritto all’indennità di maternità anche in caso di affidamento non preadottivo: in questo caso però ti spettano solo tre mesi di indennità, non cinque. Sempre a partire dalla data di ingresso effettivo del minore nella tua casa.

Importo

Puoi presentare domanda entro un anno dal periodo indennizzabile, quindi: visto che il periodo indennizzabile finisce tre mesi dopo il parto e successivamente hai ancora un anno di tempo, puoi chiedere l’indennità entro quindici mesi dalla nascita del bambino. Se non lo fai entro quindici mesi, perdi il diritto a riscuoterla.

Durante i cinque mesi di maternità, l’INPS ti riconosce un’indennità pari all’80% del reddito giornaliero di riferimento stabilito dalla legge. Per i commercianti, il reddito giornaliero stabilito è pari a 48,98 euro.

Calcolo indennità

Quanto spetta. Facendo un semplice calcolo, ti spetta l’80% di 48.98 euro al giorno, ossia ti spettano 39,18 euro giornaliere. Nel frattempo, se lo desideri, puoi continuare a lavorare.

L’INPS ti versa la tua indennità di maternità sul conto corrente indicato in fase di compilazione della domanda. Va bene anche una carta prepagata dotata di IBAN.

Se perdi il bambino dopo il terzo mese di gravidanza, hai diritto a percepire l’indennità non per tutto il periodo, ma solo per altri trenta giorni (conteggiati dal giorno dell’interruzione della gravidanza).

Facoltativa

Anche le commercianti hanno diritto alla maternità facoltativa. Le lavoratrici dipendenti hanno diritto a sei mesi di maternità facoltativa, le commercianti purtroppo ne hanno di meno e questa rappresenta una falla del nostro sistema previdenziale.

Nello specifico, in qualità di commerciante, hai diritto a tre mesi di maternità facoltativa (che tecnicamente si chiama congedo parentale). A differenza della maternità obbligatoria di cinque mesi, durante i quali puoi anche continuare a lavorare, nel congedo parentale devi necessariamente smettere di lavorare.

Dunque, per ricevere il congedo parentale, devi fermarti con il lavoro, è necessaria l’astensione completa dal lavoro. Hai diritto al 30% del reddito giornaliero convenzionato, ossia 48.98 euro. Dunque ti spettano 14,69 euro giornaliere.

In tutto quindi, tra maternità obbligatoria e facoltativa, hai diritto a otto mesi di indennità sostitutiva. Durante i primi cinque mesi puoi continuare a lavorare, nei restanti tre no. Quindi o prendi la maternità facoltativa o torni a lavorare.

L’INPS versa la tua indennità di maternità sul conto corrente (o IBAN di carta prepagata) indicato in fase di compilazione della domanda.

Dichiarazione dei redditi

Essendo tu titolare di partita IVA, ogni anno devi presentare la dichiarazione dei redditi, per fare il calcolo preciso delle imposte da versare allo stato. Nella dichiarazione, devi inserire anche l’importo ottenuto come maternità.

L’indennità di maternità (obbligatoria e facoltativa) rappresenta infatti proventi ricevuti in sostituzione del reddito, dunque ai sensi dell’art. 6, co. 2 del TUIR, rappresentano redditi della medesima specie di quelli sostituiti (ossia il reddito della tua attività commerciale).

Tra l’altro, quando l’INPS ti versa l’indennità, è vero che ti applica già una tassazione, ma non quella tua specifica, bensì una ritenuta d’acconto, che rappresenta appunto solo un’acconto delle tasse che devi pagare. Il calcolo esatto delle tasse dovute lo andrai a fare appunto con la dichiarazione dei redditi.

Ecco come inserire l’indennità di maternità in dichiarazione dei redditi (nello specifico nel Modello Unico, visto che sei titolare di partita IVA).

1. Se sei imprenditrice (artigiana o commerciante) devi compilare:

Quadro G

  1. RG10 – Colonna 6 (altri componenti positivi) devi indicare il reddito ottenuto in qualità di indennità di maternità;
  2. RG37 – Colonna 6 (ritenute da riportare nel quadro RN) devi indicare la ritenuta d’acconto subita (ossia quella che ti ha già applicato l’INPS quando ti ha pagato l’indennità).

2. Se sei imprenditrice (artigiana o commerciante) in regime forfettario devi compilare:

Quadro LM

  1. LM 22 (colonna componenti positivi) devi indicare il reddito ottenuto in qualità di indennità di maternità;
  2. RS40 E LM41 devi indicare la ritenuta d’acconto subita (ossia quella che ti ha già applicato l’INPS quando ti ha pagato l’indennità).