Il pignoramento è sancito dall’articolo 492 del codice di procedura civile ed è un’ingiunzione che il creditore fa tramite un ufficiale giudiziario, per far valere i suoi crediti su un debitore. Il pignoramento é il primo step della procedura di esecuzione forzata: è un’azione atta a sottrarre al debitore dei beni (come auto, mobili d’arredo, etc.), affinchè non possa alienarli e quindi sottrarli alla garanzia del creditore.

Il pignoramento può essere verso il debitore (cioè verso beni da egli detenuti) o presso terzi (cioè verso beni o crediti che il debitore ha verso terzi, ad esempio il conto corrente o lo stipendio o la pensione INPS). Vediamo di seguito la procedura e i relativi modelli/formula per il pignoramento verso terzi.

Giudice

Procedura

Il creditore deve recarsi presso gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) del Tribunale competente (che la legge individua nel foro del debitore principale) e notificare l’atto di pignoramento presso terzi sia al debitore principale che al terzo debitore. Il tribunale prende visione dei titoli, ne verifica la regolarità e li trattiene per la procedura della notifica (alcuni tribunali invece, restituiscono subito i titoli, dietro firma di ricevuta di riconsegna). Comunque, una volta eseguita la notificazione, il tribunale provvede a restituire l’originale dell’atto di citazione.

L’avvocato del creditore quindi, dopo aver ritirato l’atto notificato, si reca in cancelleria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, con:

  • la relativa nota d’iscrizione a ruolo,
  • copia conforme dell’atto di citazione notificato,
  • titolo esecutivo,
  • precetto.

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