La sicurezza dei lavoratori è molto importante, soprattutto nei cantieri dove le attività rischiose sono molteplici. Il D. Lgs. 81/08, meglio conosciuto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ha lo scopo proprio di regolare tutti gli aspetti che ruotano attorno alla tutela dei lavoratori.
In questa guida completa sulla notifica preliminare di cantiere ti spiego cos’è e a cosa serve, quando è obbligatoria, ti fornisco un modello compilabile, ti spiego come procedere con l’invio ad ASL e DPL, in quali casi è obbligatorio inviarla anche al prefetto, come inviare l’aggiornamento e infine cosa succede in caso di notifica tardiva.
Cos’è e a cosa serve
I cantieri provvisori hanno l’obbligo di trasmettere alla AUSL e alla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) una notifica preliminare contenente tutti i dati del cantiere (nei prossimi passi vedremo quali). Il soggetto tenuto alla notifica è il committente, ossia il soggetto che ha chiamato la ditta per svolgere i lavori, oppure il responsabile del cantiere (art. 99 T.U.).
Lo scopo della notifica è quello di avvisare le autorità ispettive della presenza dei cantieri mobili, i quali sono spesso quelli che presentano maggiori criticità e rischi di incidenti sul lavoro. Il fine ultimo quindi, è quello di aumentare i controlli e prevenire gli incidenti.
Cantieri
I cantieri obbligati a fare la notifica di cantiere preliminare sono:
- Cantieri dove ci sono varie aziende operanti, anche se non lavorano insieme ma in momenti diversi (art. 90, co. 3 del T.U.);
- Cantieri dove l’impresa esecutrice è una sola, quindi esonerati, ma poi a causa di cambiamenti in corso d’opera occorre l’intervento di altre imprese. L’ingresso di altre imprese fa scattare l’obbligo;
- Cantieri dove ci lavora una sola impresa ma i lavoratori impiegati sono almeno 200 al giorno.
Obbligo
Lo scopo della notifica di cantiere preliminare, è quello di avvisare le autorità, ossia la AUSL e la DPL, che c’è un cantiere temporaneo/mobile in corso, dove vi lavorano più imprese, oppure un cantiere dove vi lavora una sola impresa ma che impiega tanta forza lavoro (almeno 200 persone).
La presenza di più imprese in un unico cantiere, anche se non avviene in contemporanea, aumenta il rischio di confusione e quindi di incidenti, ecco perché bisogna avvisare gli organi di controllo, affinché possano provvedere alle opportune ispezioni, a scopo preventivo.
Esonero
La notifica preliminare di cantiere non è obbligatoria quando nel cantiere lavora una sola impresa e il numero di lavoratori è minore di 200 al giorno.
ASL e DPL
Come detto nei paragrafi precedenti, il committente stesso oppure il responsabile di cantiere, deve trasmettere alla AUSL (ASL oppure A.T.S. nel caso della Lombardia), la notifica preliminare contenente i seguenti dati:
- I referenti del cantiere (committente, responsabile dei lavori);
- Dati del cantiere (indirizzo, data inizio e fine lavori, numero massimo dei lavoratori che si suppone di impiegare, valore del cantiere in euro, etc.);
- Le imprese che lavoreranno nel cantiere, anche se opereranno in momenti diversi.
Invio
La legge consente di inviare documenti e comunicazioni agli enti pubblici anche tramite mezzi informatici. Dunque puoi consegnare la notifica preliminare sia in cartaceo, ad ASL e DPL, sia attraverso il servizio online della tua Regione. Non c’è un sito e un servizio unico di invio, ogni regione ne ha uno suo. Ecco di seguito gli applicativi di trasmissione notifica preliminare per le regioni:
In alcune regioni esiste un servizio online unico per tutta la regione, in altre un servizio diverso da provincia e provincia.
Modello
Come spiegato nei paragrafi precedenti, puoi inviare la notifica preliminare attraverso i servizi web della tua Regione o Provincia, se previsti. Il tutto quindi avviene in modalità telematica, in modo più semplice e veloce rispetto al passato. In alternativa, puoi inviare la notifica preliminare in formato cartaceo. Ricorda di inviare due copie: una ASL e una al DPL. Di seguito puoi scaricare un fac simile modello di notifica preliminare da compilare.
Attenzione
Ricorda di trasmettere la notifica prima dell’inizio dei lavori.
Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della notifica preliminare di cantiere da inviare a ASL e DPL.
Tardiva
Occorre trasmettere la notifica preliminare ad ASL e DPL, prima di cominciare i lavori (art. 99 del T.U.). Se durante un’ispezione, le autorità notano l’assenza della notifica, sospendono il titolo autorizzativo (DIA o permesso a costruire). I lavori quindi vengono bloccati (art. 90, co. 10 del T.U.).
Se invece l’organo di vigilanza, a seguito di ispezione, trova la notifica preliminare, anche se inviata in ritardo, allora non c’è alcuna sanzione né blocco dei permessi. La notifica c’è, seppur postuma. Rispetto al passato quindi, sono cambiate molte cose: prima la legge sanzionava con una multa la mancanza di notifica, ad oggi invece, la mancanza è sanzionata solo con la sospensione del titolo autorizzativo. Il ritardo invece non è sanzionato, non c’è neanche la sospensione del titolo: i lavori possono proseguire.
Aggiornamento
La notifica preliminare di cantiere è, appunto, un preliminare, proprio perché in corso dei lavori possono insorgere dei cambiamenti rispetto a quanto notificato ad ASL e DPL. L’art. 99 del T.U. nell’affrontare la questione della notifica preliminare, non menziona minimamente il successivo aggiornamento. Dunque si evince che non sia sanzionabile.
Suggerimento
La cosa migliore da fare, è quella di comunicare sia all’ASL che al DPL, il cambiamento avvenuto in cantiere, per esempio l’ingresso di una nuova impresa oppure un lavoratore autonomo che chiaramente non avevi segnalato nella prima comunicazione. Lo scopo della notifica infatti è proprio questo: comunicare alle autorità i dati di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi impiegati nel cantiere, auspicando a una maggiore tutela e prevenzione di incidenti sul posto di lavoro.
Prefetto
Se sei un privato e stai facendo un lavoro, devi inviare la notifica ad ASL e DPL, non al prefetto. L’obbligo di invio notifica anche alla prefettura sussiste solo per i lavori pubblici: i lavori privati sono esonerati.
In caso di lavori pubblici quindi, la PA oppure il responsabile dei lavori, prima dell’avvio del cantiere deve inviare la notifica preliminare a (art. 99 del T.U.):
- ASL;
- DPL;
- Prefetto.