Lo stato di necessità ad avere una casa per sè e i propri congiunti, legittima l’occupazione abusiva di case popolari (alloggio iacp)? Depenalizza il reato e quindi la rilevanza penale? E se ci sono figli minorenni?

L’occupazione di una casa comunale infatti, ha due conseguenze:

  1. richiesta di sgombero da parte del Comune;
  2. applicazione di sanzioni penali.

Vendere casa

Art. 633 c.p. multa e reato penale

L’articolo 633 del codice penale infatti, sancisce che, chi invade senza alcun titolo terreni o immobile altrui, che siano pubblici o privati, può essere punito con una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro e con la reclusione fino a due anni. La pena è applicata su querela della persona offesa.

Si procede invece d’ufficio, se il reato è commesso da:

  • più di cinque persone, di cui una armata;
  • più di dieci persone, anche non armate.

Ma se l’occupante ha occupato l’immobile, costretto da uno stato di necessità, può essere giustificato per evitare pene e sanzioni?

La risposta arriva da una sentenza del Tar del Lazio (sentenza n.ro 4407/15 del 20 marzo 2015), la quale ha sancito che, anche in caso di stato di necessità, se il Comune ordina lo sgombero dell’immobile pubblico, gli occupanti devono lasciare la casa, anche se questa era vuota quando l’hanno occupata.

Se sussiste lo stato di bisogno, l’occupante (o gli occupanti) abusivo, può solo evitare le sanzioni penali, ma non lo sgombero. Sarà obbligato a sgomberare la casa anche in presenza di figli minori e anche se è disoccupato.

Tuttavia, il giudice ha sottolineato il diritto ad una casa, riconosciuto come essenziale della persona e della famiglia. Per questa ragione, il giudice ha riconosciuto allo Stato, il dovere di attivare i congrui servizi per la tutela dei bisognosi, come per esempio l’ospitalità presso apposite strutture, l’erogazione di sussidi economici. L’occupante dovrà quindi sgomberare la casa pubblica, ma se si trova in stato di vero bisogno, lo stato dovrà garantirgli un alloggio alternativo (strutture convenzionate o case popolari) o un sussidio economico.

Cosa può fare il cittadino che non si vede riconosciuti questi aiuti? In caso di illegittima esclusione, il cittadino può agire giudizialmente. Non può invece ricorrere ad atti illeciti di “autotutela”, per esempio occupando altri alloggi pubblici. Potrà ricorrere al giudice e vedere riconosciuti i suoi diritti.

In conclusione, lo stato di necessità non legittima questa appropriazione, per cui l’occupante, ricevuta l’ordinanza di sgombero, dovrà provvedervi entro i termini. In virtù dello stato di necessità però, non gli saranno applicate le sanzioni penali (reclusione e multa).